=> Tribunale di Milano, 15 luglio 2015
La nuova formulazione
dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/12010, così come introdotto dall'art. 84del D. L. n. 6912013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 non è incompatibile con un generale potere del giudice di sollecitare
un percorso volontario di mediazione mediante un invito: è sempre possibile
– pur nella vigenza dell’attuale versione normativa del d.lgs. 28 del 2010
– che il giudice inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su
scelta volontaria (I).
La presenza del diritto
indisponibile nel procedimento civile non esclude la co-presenza di
diritti del tutto disponibili; così va confermato che la mediazione civile
è suscettibile di trovare applicazione per quella “parte” di procedimento in
cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili (II).
(II) Si veda Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2013 n. 17781.
Per approfondimenti si veda SPINA, Mediazione su invito del giudice consentita anche per i dirittiindisponibili, Altalex, 2015.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 55/2015
Tribunale di Milano
15 luglio 2015
ordinanza
Omissis
Il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in L. 9 agosto 2013 n.
98) ha, come noto, espunto dal decreto legislativo n. 28 del 2010 la «cd.
mediazione su invito del giudice» sostituendola con la cd. mediazione ex
officio: in quest’ultimo caso, il tribunale prescrive alle parti di
intraprendere un percorso di mediazione, a pena di improcedibilità della
domanda.
La nuova formulazione normativa dell’art. 5 comma II d.lgs. 28 del 2010
non è affatto incompatibile con un generale potere del giudice (art. 175
c.p.c.) di sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito:
invito che, se seguito dalla adesione delle parti, ha il vantaggio (per le
parti stesse) di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della
domanda. Infatti, la mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una
forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato:
l’espunzione dell’istituto, pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà
del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a
rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione.
Si ricade nell’ambito dei normali poteri di governance giudiziale (175
c.p.c.). Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre «invito a
coltivare trattative». Pertanto, è sempre possibile – pur nella vigenza
dell’attuale versione normativa del dlgs 28 del 2010 – che il giudice inviti le
parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria.
Assodato che il giudice può imporre/prescrivere la mediazione civile ma
anche semplicemente suggerirla, deve rilevarsi che, nella fattispecie, il
procedimento ha ad oggetto diritti non disponibili: l’azione primaria, infatti,
mira a caducare il vincolo matrimonio celebrato tra l’attore principale
(defunto in corso di processo) e la convenuta. La presenza del «diritto
indisponibile» nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti
del tutto disponibili e, quindi, negoziabili. E, in genere, a fronte di una
azione che ricada su diritti disponibili è sussistente un interesse sostanziale
della parte che (anche solo) indirettamente mira al soddisfacimento di
situazione giuridiche soggettive negoziabili.
In un habitat processuale in cui convivano pretese a giurisdizione
necessaria e interessi suscettibili di transazione, deve trovare spazio il
principio (peraltro) anche affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la
mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella “parte” di
procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili (v.
Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2013 n. 17781). L’eventuale accordo sulla parte
disponibile del processo può, infatti, avere poi ricadute sul procedimenti in
generale: infatti, la composizione del conflitto “spegne” l’interesse delle parti
per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti
dispositivi anche indiretti (negozi processuali. Si pensi al caso della parte
attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti
indisponibili.
Nel caso di specie, il soggetto che predicava un interesse morale
sovrastante ogni altra pretesa (cioè, il marito) è, purtroppo, deceduto. Le
parti rimaste in causa (eredi del marito e moglie superstite), all’esito
dell’audizione – risultata utile grazie alla collaborazione degli Avvocati –
hanno lasciato emergere, al di là della formale posizione processuale,
l’effettivo “interesse” nel conflitto: un interesse squisitamente patrimoniale
e, in specie, i diritti sul patrimonio del de cuius. Interesse affatto
secondario rispetto agli altri oggetto del processo e nemmeno meritevole di un
diverso trattamento rimediale facendo capo a una situazione giuridica
soggettiva presidiata dall’Ordinamento. Tuttavia, si tratta di un interesse che
potrebbe ottenere un soddisfacimento diretto ed effettivo anche ricorrendo a
una strada di composizione del conflitto diversa da quella attivata in sede
giurisdizionale.
Mediante l’annullamento del matrimonio, la convenuta perderebbe la
titolarità dei diritti sul patrimonio, in qualità di coniuge; ciò nondimeno,
resterebbe nella piena disponibilità di beni già del de cuius trasmessi alla
stessa dal medesimo allorché questi era in vita; beni rispetto ai quali,
potrebbero profilarsi altre azioni, soprattutto nel caso in cui tali
“trasferimenti” fossero qualificabili come liberalità indirette. Stima, dunque,
questo Tribunale che una soluzione opportuna per le parti potrebbe essere
quella di un accordo bonario in merito alla divisione del patrimonio del de
cuius mediante l’assistenza di uno o più mediatori che possano assistere i
litiganti e i loro Avvocati in una difficile e complicata opera di accertamento
dei beni stessi e di possibile loro divisione: valga ricordare, che i beni in
questione sono eterogeni, riguardando mobili, immobili quote societarie e
alcuni di essi versano pure in condizioni giuridiche affatto semplici da
comporre (es. i beni vincolati in trust); inoltre, una parte del patrimonio è
all’estero e localizzata in diversi Stati.
A parere di questo Tribunale, pertanto, l’eventuale sentenza
(soprattutto se di accoglimento) non sarebbe idonea a comporre il conflitto
potendo solo definire il procedimento. Peraltro, i tempi della procedura non
possono stimarsi ristretti: il processo è stato iscritto il 24 luglio 2014 e,
già per le vicende anomale verificatesi (decesso di una delle parti), è decorso
un anno e si è tuttora nella fase della trattazione. Inoltre, si sono cumulate
questioni processuali da affrontare che potrebbero determinare finanche la
regressione del procedimento alla fase anteriore alla concessione dei termini
ex art. 183 comma VI c.p.c.
All’esito del colloquio con i difensori, è parso dunque opportuno
invitare le parti a sperimentare un percorso di mediazione civile, al fine di
verificare la sussistenza (in concreto) di possibili assetti conciliativi:
ovviamente, con riferimento solo ed esclusivamente ai diritti di entrambi i
litiganti sul patrimonio del de cuius, fermo il monopolio della giurisdizione
sull’azione di annullamento. La seria collaborazione offerta dai difensori,
induce, dunque, ad accogliere l’adesione delle parti all’invito del giudice e a
fissare una udienza interlocutoria, con gli Avvocati, per fissare la modalità
della mediazione (luogo, tempi, organismo) secondo quanto scelto dalle parti
stesse; udienza interlocutoria, peraltro, che risponde ai desiderata dei
difensori. In quella sede, peraltro, questo Tribunale stima opportuno anche
eventualmente formulare una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., al
fine di offrire spunti ai mediatori e alle parti per le trattative: proposta
che, inevitabilmente, potrà essere anche di tipo predittivo, mediante una
prognosi in merito alla possibile/probabile fondatezza dell’azione, sulla
scorta dell’attuale stato e condizione della piattaforma probatoria.
PQM
Riserva la decisione sulle questioni pendenti, dà atto che le parti
hanno aderito all’invito giudiziale di
procedere alla mediazione. Fissa l’udienza in data omissis.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.