G. Spina, Esame avvocato 2015 e mediazione
Con riferimento alla traccia n. 1 della prima prova scritta dell'esame avvocato 2015 (parere di civile: il testo della traccia è consultabile sul sito della Scuola di Diritto Avanzato) si segnala un interessante riferimento all’istituto della mediazione civile.
I primi autorevoli commenti (Viola) hanno infatti posto in luce che lo strumento di tutela per
la soluzione del caso proposto (lesione di diritti spettanti al legittimario
pretermesso in seguito a donazioni fatte in vita dal de cuius) poteva essere l’azione di riduzione; azione che “appartiene
alla materia della “successione ereditaria”, con la conseguenza di essere
permeabile alla condizione di procedibilità indicata all’art. 5 del d.lvo
28/2010, in tema di mediazione civile e commerciale”.
Si osservi infatti che:
- l’art.5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 dispone che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di … successioni ereditarie … è tenuto, assistito
dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L'esperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. (…)” (I);
- l’azione di riduzione (cfr.
artt. 553 e ss. c.c.) concerne la “reintegrazione della quota riservata ai
legittimari” ed è sistematicamente collocata nel libro secondo del codice civile,
dedicato alle successioni (in particolare, nella sezione II, “Della
reintegrazione della quota riservata al legittimari”, del capo X, “Dei
legittimari”, del titolo I, dedicato alle disposizioni generali sulle
successioni): si tratta quindi di un’azione in materia di successioni
ereditarie;
- il quesito proposto in sede d'esame riguardava una tematica afferente la materia delle successioni ereditarie (lesione
di diritti spettanti al legittimario pretermesso in seguito a donazioni fatte
in vita dal de cuius); ciò anche per come va interpretata la disposizione di
cui al richiamato art. 5, comma 1-bis, recante l’elenco delle materie per cui
il legislatore ha previsto l’obbligatorietà della mediazione, secondo la ratio
ispiratrice del d.lgs. n. 28/2010.
Per approfondimenti sull’esame avvocato si può consultare il sito web della
SCUOLA DI DIRITTO AVANZATO.