=> Trib. Bari, 26 maggio 2014
Le controversie relative all’adempimento delle obbligazioni nei rapporti tra amministratore e
condominio ricadono nella materia del condominio per la quale è previsto l’esperimento del procedimento di mediazione
quale condizione di procedibilità giudiziale (I).
(I) In materia si veda SPINA, La mediazione delle controversie condominiali, AltalexEditore, 2014.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 37/2014
Tribunale di Bari
26 maggio 2014
Ordinanza
Il giudice onorario,
sciogliendo la riserva che precede,
visto il ricorso per reclamo ex art.177 c.p.c del 13.05.2014;
lette le deduzioni formulate dalle parti nel verbale di udienza del
21.05.2014;
considerato che il presupposto della domanda attorea è costituito
comunque dall’adempimento delle obbligazioni nei rapporti tra Amministratore e
Condominio di tal guisa da ritenere che la fattispecie in esame ricada nella
materia del condominio per la quale è previsto l’esperimento del procedimento
di mediazione quale condizione di procedibilità giudiziale;
visti e applicati gli artt. 5–1-bis e 6 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28
aggiornato al D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e successivamente al Decreto Legge 21
giugno 2013 n.69 (Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98);
PQM
Revoca l’ordinanza del (...);
dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale;
fissa l’udienza del (…) assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Si comunichi.
Bari, 26.05.2014
Il Giudice Onorario
R. De Luca.