=> Corte di
Cassazione, 13 marzo 2023, n. 7269
L'opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non
è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un
potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione
(nella specie la SC giudica infondato il ricorso in cassazione con cui si
denunciava: 1. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di merito abbia
disposto l'avvio della procedura di mediazione senza dar conto delle ragioni
che ne giustificavano l'espletamento; 2. la violazione del D.Lgs. n. 28 del
2010, art. 1, sostenendo che la lite non era ricompresa tra quelle assoggettate
al tentativo obbligatorio di mediazione, conseguendone l'impossibilità di
dichiarare improcedibile la domanda) (I) (II).
(I) si veda l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato
dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
(II) In argomento si veda Cass. 31209/2022, 12986/2021, 25155/2020,
32797/2019 e 27433/2018.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 36/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote di Cassazione
sezione II
ordinanza n. 7269
13 marzo 2023
Omissis
1. omissis di C.G. e C.
s.a.s. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Livorno, sez. distaccata di Piombino, in favore della Z s.n.c. per
l'importo di Euro 8.706,00, oltre interessi di mora e spese di procedura, quale
corrispettivo dei lavori eseguiti dall'opposta presso l'immobile sito omissis; ha eccepito l'imperfetta
esecuzione delle opere e ha chiesto la revoca dell'ingiunzione e la condanna
dell'appaltatrice al risarcimento del danno.
La Z. ha dedotto di aver eseguito i lavori, attenendosi alle istruzioni
della committenza; ha negato l'esistenza dei vizi e ha eccepito la prescrizione
dell'azione di risarcimento.
Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 1092/2016, ha revocato il
decreto ingiuntivo, ordinando all'appaltatrice la restituzione degli acconti il
pagamento delle spese processuali.
Su appello dalla Z., la Corte distrettuale ha invitato le parti, in
data 21.4.2021, ad esperire il tentativo di mediazione, onerando l'appellante
dell'avvio della procedura; all'udienza successiva, rilevato che tale invito
era rimasto senza esito, ha dichiarato improcedibile la domanda.
La cassazione dell'ordinanza è chiesta dalla Z s.n.c. con ricorso in
due motivi.
La omissis di C.G. e C.
s.a.s. resiste con controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia l'omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando
che la Corte di merito abbia disposto l'avvio della procedura di mediazione
senza dar conto delle ragioni che ne giustificavano l'espletamento.
Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010,
art. 1, sostenendo che la lite non era ricompresa tra quelle assoggettate al
tentativo obbligatorio di mediazione, conseguendone l'impossibilità di
dichiarare improcedibile la domanda.
Il ricorso è infondato.
Il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, elenca una pluralità di
controversie, individuate per tipologie, per le quali la legge impone, come
condizione di procedibilità, l'esperimento del tentativo di mediazione.
Oltre alla mediazione obbligatoria, disciplinata del D.Lgs. n. 28 del
2010, art. 5, comma 1 bis, il comma 2 (nel testo, applicabile ratione temporis,
modificato dal D.L. n. 69 del 2013, art. 84, comma 1, lett. c), convertito con
L. n. 98 del 2016) prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di
appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il
comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di
mediazione, che, in tal caso, è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale anche in sede di appello.
Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima
dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non
è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 e, quando la mediazione
non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
L'opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è
obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere
discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione (Cass.
31209/2022; Cass. 12986/2021; Cass. 25155/2020; Cass. 32797/2019; Cass.
27433/2018).
Non rileva - per quanto detto - che la causa non rientrava tra le
ipotesi di mediazione obbligatoria, poiché il giudice ha proceduto ai sensi del
richiamato art. 5, comma 2, conseguendone ugualmente l'improcedibilità della
domanda in appello (Cass. 40035/2021).
L'ipotesi disciplinata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis,
si riferisce alla mediazione obbligatoria nelle materie ivi indicate, che deve
essere introdotta prima dell'instaurazione del giudizio, quale condizione di
procedibilità dello stesso e la cui mancanza ai fini della declaratoria di
improcedibilità deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte o rilevata
d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; la seconda ipotesi,
disciplinata dall'art. 5, comma 2, attiene alla mediazione c.d. delegata, che
può essere disposta dal giudice e che, ove non espletata, pregiudica ugualmente
la procedibilità della domanda (Cass. 31209/2022; Cass. 22736/2021).
Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in
dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se
dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1500,00 per compenso,
oltre ad iva, cpa e rimborso
forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.