=> Corte di
Cassazione, 16 ottobre 2023, n. 28695
Possono enunciarsi i seguenti principi: 1. la parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dal D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies c.p.c., comma 1, non è esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 28 del 2010; 2. allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (I) (II).
(I) Si veda l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla
c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
(II) In argomento si veda Cass. n. 12896
del 2021.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 37/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote di Cassazione
sezione II
sentenza n. 28695
16 ottobre 2023
Omissis
Fatti di causa
1- La PP Consulting di S.P. e C. s.a.s. ha proposto ricorso articolato
in due motivi avverso la sentenza n. 234/2018 della Corte d'appello di Trento,
pubblicata l'11 ottobre 2018.
Resiste con controricorso la CC s.r.l..
2 - Con ricorso depositato il 9 settembre 2015, ai sensi dell'art.
702-bis c.p.c., la PP Consulting di S.P. e C. s.a.s. convenne dinanzi al
Tribunale di Trento la CC s.r.l., chiedendone la condanna alla restituzione di
beni mobili di cui si dichiarava proprietaria ed in ordine ai quali aveva
ottenuto sequestro giudiziario ante causam con ordinanza del omissis.
L'adito Tribunale, disposta la conversione del rito in ordinario, con
sentenza del 24 agosto 2017 accolse la domanda di rivendicazione della PP
Consulting s.a.s., disattendendo, fra l'altro, l'eccezione di improcedibilità,
sollevata dalla convenuta, per il mancato esperimento del previo tentativo di
mediazione obbligatoria, essendo lo stesso incompatibile, ad avviso del primo
giudice, con l'osservanza del termine perentorio per l'inizio del giudizio di
merito ex art. 669-octies c.p.c., comma 1.
Accogliendo il gravame avanzato dalla CC s.r.l., la Corte d'appello di
Trento ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta il 9 settembre
2015 dalla PP Consulting s.a.s. per il mancato esperimento del tentativo di
media-conciliazione, ritenuto doveroso, in quanto si trattava di controversia
in materia di diritti reali, e da avviare comunque contemporaneamente
all'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c., comma 1.
3 - La trattazione dei ricorsi venne dapprima fissata in Camera di
consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c., per
l'adunanza del 10 febbraio 2023. La controricorrente depositò memoria. Con
ordinanza interlocutoria depositata il 21 marzo 2023, rilevato che i motivi del
ricorso della PP Consulting s.a.s. impongono di decidere questioni di diritto
di particolare rilevanza, la causa venne rinviata a nuovo ruolo ai fini della
trattazione in pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Fulvio Troncone, ha depositato memoria, concludendo per l'accoglimento
del secondo motivo di ricorso e per il rigetto del primo motivo.
Anche ricorrente e controricorrente hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Sono infondate tutte le plurime eccezioni pregiudiziali di
"inammissibilità del ricorso" sollevate dalla controricorrente: così
quella di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto le censure
deducono la violazione di norme di diritto e non postulano l'esame di atti o di
documenti che non siano specificamente indicati nello sviluppo del motivo; così
quella di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), giacché il ricorso contiene
l'esposizione del fatto che ha occasionato la controversia, individua le
ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta e
consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e
processuali occorrenti per decidere sui motivi formulati; così quella ai sensi
dell'art. 360-bis c.p.c., nn. 1 e 2, sia perché lo scrutinio ex art. 360-bis
c.p.c., n. 1, va svolto relativamente ad ogni singolo motivo, sia perché le
censure non contrastano una soluzione di questioni di diritto conforme ad un
persistente orientamento di legittimità, sia perché le stesse non sono
manifestamente infondate in relazione ai principi regolatori del processo.
1 - Il primo motivo del ricorso della PP Consulting s.a.s. denuncia la
violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis,
e art. 6, comma 1 (nella formulazione vigente ratione temporis) nonché
dell'art. 669-octies c.p.c., comma 1, per avere la Corte d'appello di Trento
ritenuto che l'attore in rivendica avrebbe dovuto avviare la procedura di
mediazione, potendo, al contempo, promuovere il giudizio di merito entro il
termine perentorio previsto dall'art. 669-octies c.p.c., stante la discrasia
fra il rispetto di tale termine (non superiore a sessanta giorni) e la durata
del procedimento di mediazione (non superiore a tre mesi).
Il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata, deduce la
violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis
(vigente ratione temporis) nonché degli artt. 24 e 111 Cost., e/o dell'art. 112
c.p.c., in quanto la Corte di Trento - dopo aver riformato la sentenza di primo
grado, nel punto in cui aveva accertato l'incompatibilità tra la procedura di
mediazione e il giudizio di merito conseguente alla concessione della misura
cautelare conservativa - ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, senza
assegnare alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza
di mediazione davanti all'organismo competente.
2 - I motivi di ricorso, come già rilevato nell'ordinanza
interlocutoria depositata il 21 marzo 2023, pongono effettivamente una
questione di diritto di particolare rilevanza, oggetto di contrastanti
interpretazioni sia nella giurisprudenza di merito che in dottrina. Essa
attiene alla condizione di procedibilità consistente nell'esperimento del
procedimento di mediazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5 (nella
formulazione qui applicabile ratione temporis, in particolare antecedente alle
modifiche introdotte con i D.Lgs. n. 68 del 2018 e D.Lgs. n. 149 del 2022), il
quale ha una durata non superiore a tre mesi, nel rapporto con il processo di
merito da iniziare entro il termine perentorio (non superiore a sessanta
giorni) ex art. 669-octies c.p.c., comma 1, a seguito dell'accoglimento di
domanda cautelare in ordine ad alcuno dei provvedimenti (cosiddetti
"conservativi") diversi da quelli (cosiddetti
"anticipatori") di cui del medesimo art. 669-octies, comma 6, a pena
altrimenti di inefficacia della cautela ex art. 669-novies.
L'unico indizio normativo, di per sé non risolutivo della questione in
esame, è dato da quanto stabilito nel terzo (ora quinto) comma del D.Lgs. n. 28
del 2010, art. 5, secondo cui "(l)o svolgimento della mediazione non
preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari
(...)", norma che si giustifica alla luce del principio secondo cui
"le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da
pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi
necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di
emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più
idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul
merito" (Corte Cost. n. 190 del 1985). Tale disposizione riguarda la
possibilità di invocare la tutela cautelare ante causam a prescindere
dall'instaurazione del procedimento medio-conciliativo, e non la procedibilità
del giudizio di merito da cui dipende la conservazione dell'efficacia del
provvedimento cautelare.
E' comprensibilmente esclusa la percorribilità di una interpretazione
estensiva dell'art. 669-octies c.p.c., comma 4 (ove peraltro lo stesso non si
intenda tacitamente abrogato), secondo cui per le controversie individuali
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni,
escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il
termine per l'inizio del giudizio di merito decorre dal momento in cui la
domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione
della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta
giorni.
L'autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare ante
causam rende altresì implausibile l'argomento della sua ontologica estraneità
all'ambito di operatività del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5. Neppure appare
ragionevolmente sostenibile che, come in sostanza ritenuto dalla Corte
d'appello di Trento, chi abbia ottenuto la concessione di una misura cautelare
conservativa debba depositare la domanda di mediazione e comunque iniziare il
giudizio di merito entro il termine, non superiore a sessanta giorni, fissato
nel provvedimento di accoglimento, dovendo poi il giudice inevitabilmente,
rilevato che la mediazione non si è conclusa, fissare una successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6.
Ha certamente maggiore consistenza la tesi secondo cui potrebbe trovare
utile applicazione anche per il termine perentorio ex art. 669-octies c.p.c.,
comma 1, il disposto del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6 (dell'art. 8,
ora comma 2), secondo cui, dal momento della comunicazione alle altre parti, la
domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta.
In tal senso conclude pure il Pubblico Ministero nella memoria ex art.
378 c.p.c., comma 1: "anche in caso di riassunzione del giudizio di merito
a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare a carattere
conservativo, va attivato il procedimento di mediazione.
Esso, segnatamente, va intrapreso nel termine di cui all'art.
669-octies c.p.c., con il conseguente effetto sospensivo delle decadenze
processuali per una sola volta D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 6,
ratione temporis applicabile...".
3 - Occorre tuttavia dare qui soluzione alla questione esposta nei
limiti necessari ai fini della decisione del caso sottoposto.
4 - Il primo motivo di ricorso assume che "la procedura di
mediazione obbligatoria risulti semplicemente incompatibile con i procedimenti
cautelari", per la "discrasia" tra il termine perentorio
previsto dall'art. 669-octies c.p.c., comma 1, e la durata del procedimento di
mediazione.
Nei termini prospettati, questo motivo non è fondato. Esso postula un
inammissibile esonero dall'esperimento del procedimento di mediazione dell'autonomo
giudizio di merito relativo a una controversia in materia contemplata dal
D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, ove conseguente all'accoglimento di
domanda cautelare in ordine ad alcuno dei provvedimenti diversi da quelli di
cui dell'art. 669-octies c.p.c., comma 6.
La PP Consulting s.a.s., avendo ottenuto un sequestro giudiziario ante
causam relativo a una controversia in materia di diritti reali e intendendo
iniziare il giudizio di merito ex art. 669-octies c.p.c., comma 1, non era,
dunque, esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del
Capo II del D.Lgs. n. 28 del 2010.
5 - Deve perciò passarsi all'esame del secondo motivo di ricorso, che
risulta fondato nei sensi di cui alla motivazione che segue.
5.1. - La PP Consulting s.a.s., ottenuto il sequestro giudiziario ante
causam, ha proposto un'azione relativa a diritti reali senza esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 28 del 2010. La
convenuta nella comparsa di risposta aveva tempestivamente eccepito
l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento del
procedimento di mediazione. Il giudice di primo grado ritenne che la
mediazione, nella specie, non doveva essere esperita, giacché incompatibile con
il rispetto del termine ex art. 669-octies c.p.c., comma 1, e perciò non
assegnò alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1,
nella formulazione vigente ratione temporis. Di contrario avviso sono stati i
giudici di appello, che hanno così dichiarato l'improcedibilità della domanda
per il mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione, da avviare
contemporaneamente all'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies
c.p.c., comma 1.
5.2. - La controricorrente CC s.r.l., nella memoria depositata il 28
settembre 2023, ha evidenziato che con l'atto di appello era stato solo dedotto
il vizio della sentenza di primo grado "in virtù della già maturata
improcedibilità della domanda, senza riproporre nuovamente l'eccezione di
improcedibilità", e che le parti non avevano chiesto ai giudici del
gravame l'esperimento della mediazione.
5.3. - Ora, la PP Consulting s.a.s., dopo aver ottenuto il sequestro
giudiziario ante causam, aveva, in realtà, proceduto ad instaurare soltanto il
giudizio di merito entro il termine ex art. 669-octies c.p.c., comma 1. Avendo
la convenuta eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato
esperimento del procedimento di mediazione, il Tribunale avrebbe dovuto
rilevare il mancato assolvimento della condizione di procedibilità e disporre
conseguentemente che venisse presentata la domanda di mediazione. L'erroneo
mancato rilievo della improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento
del procedimento di mediazione obbligatoria, tempestivamente eccepito dalla
convenuta, ha determinato la nullità del procedimento e della sentenza di primo
grado, che è stata fatta valere mediante appello. Il giudice d'appello, preso
atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non
potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.,
era tuttavia tenuto a rinnovare gli atti nulli, assegnando alle parti il dovuto
termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se
la condizione di procedibilità risultasse soddisfatta e trattare la causa nel
merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda
giudiziale (così, Cass. n. 12896 del 2021).
In tal senso si pongono anche le conclusioni del Pubblico Ministero
nella memoria ex art. 378 c.p.c., comma 1.
6. Possono, quindi, enunciarsi i seguenti principi:
la parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro
giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dal D.Lgs. n. 28
del 2010, art. 5, comma 1, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel
termine perentorio di cui all'art. 669-octies c.p.c., comma 1, non è esonerata
dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.Lgs.
n. 28 del 2010;
allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della
domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice
erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la
conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il
giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre
la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto
termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se
la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel
merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda
giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021).
7. Il primo motivo del ricorso PP Consulting s.a.s. viene quindi
rigettato, mentre è accolto il secondo motivo. La sentenza impugnata deve
essere cassata in ragione della censura accolta, con rinvio alla Corte
d'appello di Trento, in diversa composizione, che procederà ad esaminare
nuovamente la causa uniformandosi ai principi enunciati e tenendo conto dei
rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo
motivo, cassa la sentenza impugnata in ragione della censura accolta e rinvia
la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello
di Trento, in diversa composizione.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.