=> Tribunale di Firenze, sentenza 15 marzo 2024
Con riferimento al nuovo art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 (post. Cartabia), va osservato che la legge non definisce la nozione di
"giustificati motivi" essendo la norma necessariamente elastica e non
essendo possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un
rappresentante. Il giudice dovrà quindi valutare le ragioni che hanno
indotto a rilasciare la procura e, qualora né l'interessato le chiarisca,
né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte
rappresentata dimostrare l'esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in
presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte. Quanto alle
conseguenze dell'assenza dei giustificati motivi per la delega la legge non
indica espressamente la sanzione prevista. Considerato che la ratio della norma
è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare
la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina
"immotivata" di un rappresentante l'inefficacia dell'accordo
raggiunto. Si deve quindi concludere che, se l'accordo non è raggiunto,
la parte rappresentata sia equiparata a quella assente e nella specie sanzionata
di conseguenza con l'improcedibilità della domanda giudiziale (I).
(I) Si veda il d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in
Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 28/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Firenze
15 marzo 2024
sentenza
Omissis
L'eccezione preliminare di improcedibilità è fondata.
Richiamate le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza con cui è
stata disposta la mediazione, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte ha affermato che nel procedimento di mediazione
obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è
necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore,
assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore
la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale,
eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel
procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale
(Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
La Cassazione ha infatti osservato che l'art. 8, "dedicato al
procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore
debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati."
"La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati
comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la
parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto
il proprio avvocato".
Allo stesso tempo ha precisato che "la necessità della
comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile.
In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di
atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività
delegabile ad altri omissis. Perciò,
la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione
può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio
difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non
rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito
allo stesso professionista".
Dalla disamina delle sentenze della Suprema Corte richiamate non si
evincono quindi espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un
soggetto terzo munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale ed
a conoscenza dei fatti.
Occorre però evidenziare che il presente procedimento è stato
introdotto dopo l'entrata in vigore dell'art. 7 lett. h del d.lgs 149/2022 che,
in attuazione della Legge Delega n. 206/2021, ha modificato l'art. 8 d.lgs
28/2010 prevedendo al comma 4 che "Le parti partecipano personalmente alla
procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare
un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la
composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche
partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o
delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la
composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti
di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale".
L'introduzione dei "giustificati motivi" per la delega a
terzi in caso di persone fisiche è applicabile alla fattispecie in esame in
quanto il ricorso è stato proposto il ed è stato disposto l'invio in mediazione
con ordinanza del omissis, quindi la
domanda di mediazione è stata depositata dopo il omissis, data di entrata in vigore della riforma.
Il mediatore ha accertato che il rag. omissis era munito di delega e non sono state sollevate eccezioni
in ordine alla validità della procura ed alla sussistenza dei poteri
rappresentativi.
Tuttavia, nonostante il mediatore avesse precisato nel verbale che la
presenza delle parti "è opportuna per la procedura adr intrapresa e formalmente necessaria", parte attrice
non ha ritenuto di fornire alcun chiarimento in ordine alle motivazioni che
hanno indotto il richiedente a delegare la partecipazione alla mediazione ad un
soggetto terzo, né ha prodotto in giudizio la procura conferita al rag. omissis.
La legge non definisce la nozione di "giustificato motivo"
essendo la norma necessariamente elastica, non essendo possibile tipizzare le
ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante.
Il giudice dovrà quindi valutare le ragioni che hanno indotto a
rilasciare la procura e, qualora né l'interessato le chiarisca, né risultino
dagli atti, ritenerle insussistenti essendo onere della parte rappresentata
dimostrare l'esistenza dei giustificati motivi, perlomeno in presenza di una
espressa eccezione formulata dalla controparte.
Quanto alle conseguenze dell'assenza dei giustificati motivi per la
delega la legge non indica espressamente la sanzione prevista.
Come ha osservato la dottrina, considerato che la ratio della norma è
quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la
conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina
"immotivata" di un rappresentante l'inefficacia dell'accordo
raggiunto.
Si deve quindi concludere che, se l'accordo non è raggiunto, la parte
rappresentata sia equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con
l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Giova peraltro evidenziare, con riferimento al caso di specie, che
risultano pendenti dinanzi a questo Tribunale plurime azioni giudiziarie
promosse dal medesimo procuratore con l'assistenza della stessa associazione di
consumatori, il cui legale rappresentante, come evidenziato dalla omissis risulta delegato in ogni singolo
procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo.
L'espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può
ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa, perché non consente
di valutare – alla presenza del consumatore – le peculiarità di ogni singola
controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno
tutte le possibilità di definizione della lite.
Né si può sostenere che la delega si giustifichi in considerazione
della natura del contenzioso poiché l'apporto tecnico e professionale è
comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte.
Infine, la possibilità del collegamento da remoto (peraltro in presenza
di una deroga al foro del consumatore dipendente dalle scelte processuali della
stessa parte) non rende, in linea generale, difficoltosa la partecipazione
personale del richiedente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la domanda va
dichiarata improcedibile.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale
compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale
non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore
eccezione assorbita così provvede: dichiara improcedibile la domanda; dichiara
integralmente compensate le spese di lite.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.