DIRITTO D'AUTORE


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15 maggio 2020

25/20. Lite sul pagamento degli emolumenti dell'amministratore di condominio: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2020)

=> Tribunale di Monza, 12 dicembre 2019

La fattispecie avente ad oggetto il mancato pagamento degli emolumenti dell'amministratore di condominio per l'attività prestata non ricade tra le controversie relative a “materia di condominio” ex art. 5 del d.lgs. 28/2010. Deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata per il mancato esperimento della mediazione civile obbligatoria (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2020

Tribunale di Monza
Sentenza
12 dicembre 2019

Omissis

omissis ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo omissis emesso omissis a favore del omissis per il pagamento della somma di € omissis, oltre interessi, quale compenso per l'attività di amministratore del suddetto Condominio.
A sostegno dell'opposizione il Condominio omissis eccepiva in via pregiudiziale il mancato esperimento della mediazione civile obbligatoria, nel merito la carenza di prova scritta del credito e la sua inesistenza, nonché l'inadempimento del omissis alle proprie obbligazioni. L'opponente, pertanto, chiedeva in via preliminare che non fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e che le parti fossero rimesse davanti al competente organismo per il tentativo obbligatorio di mediazione, nel merito che il decreto ingiuntivo fosse revocato, in via subordinata che fosse accertato e dichiarato che con il pagamento della somma di € omissis nulla era ancora dovuto al omissis, in via di mero subordine che fossero ridotte le somme eventualmente ancora dovute nel limite del giusto e del provato.
Si costituiva omissis chiedendo in via preliminare che fosse rigettata l'eccezione di improcedibilità per non essere la presente questione afferente a rapporti condominiali e nel merito che il decreto ingiuntivo fosse confermato.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dall'opponente per il mancato esperimento della mediazione civile obbligatoria. La fattispecie di cui è causa ha come oggetto il mancato pagamento degli emolumenti dell'amministratore del Condominio per l'attività prestata e non ricade tra le controversie relative a “materia di condominio” ex art. D.Lgs n. 28/2010.
Nel merito l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Condominio omissis, merita accoglimento omissis non risultando provata la pretesa creditoria avanzata dal omissis, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal omissis; revoca il decreto ingiuntivo omissis; condanna omissis al pagamento in favore del Condominio omissis, della somma di € omissis per anticipazioni e della somma di € omissis per compensi, oltre spese forfettarie 15%, CPA ed IVA come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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