DIRITTO D'AUTORE


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29 gennaio 2019

5/19. Mediazione demandata: effetti negativi dei provvedimenti del giudice che indirizzano la causa; terzi, soluzione conciliativa allargata oltre le domande proposte in giudizio; competenza territoriale degli organismi, deroga consensuale; le parti devono partecipare a tutti gli incontri (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2019)

=> Tribunale di Monza, 18 aprile 2018

Nella fattispecie concreta il Giudice, disponendo l’invio delle parti in mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, afferma che nella fase embrionale della controversia non è stato ancora emanato alcun provvedimento che, allo stato degli atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo negativamente sul possibile superamento del conflitto che dovrà essere tentato attraverso un’attività di mediazione (da svolgersi in maniera costante, accurata e quanto più possibile partecipativa) (I).

Va considerata la possibilità solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito del procedimento – di coinvolgere terzi estranei al giudizio o di tentare una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti (con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia).

È salva la facoltà per le parti di scegliere di comune accordo un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4, d.lgs. 28/2010 (I).

Per  “mediazione  disposta  dal  Giudice” (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) si  intende  che  il  tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le  parti,  anziché  limitarsi  al formale primo incontro, in adempimento effettivo dell’ordine del Giudice, dovranno  partecipare attivamente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere (I).

Il mediatore non deve limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni (nella specie “economiche”) tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2019

Tribunale di Monza
Sezione I Civile
Ordinanza
18 aprile 2018

Omissis

valutati la natura della causa e il comportamento delle parti e considerato, in particolare, quanto di seguito esposto:
- la natura strettamente personale dei rapporti tra le parti (la presenza di figli, la necessità di evitare la proliferazione di ulteriori giudizi che comporterebbero, di certo e nell’immediato, una cospicua erosione del loro patrimonio personale già messo a dura prova dalle ben sei azioni giudiziali di cui, a dire di entrambi, sarebbero attualmente protagonisti) che indica la necessità di preservare una pacifica relazione attraverso una soluzione condivisa e, almeno auspicabilmente, potenzialmente tombale del contrasto in essere;
- il loro comportamento processuale: entrambi i difensori, appositamente ascoltati in udienza anche sull’effettiva praticabilità di un procedimento di mediazione demandata dal Tribunale, hanno accolto con favore tale invito, facendosi anzi essi stessi portatori (e promotori) di tale esigenza che, pur non obbligatoriamente imposta da alcuna norma processuale, nel caso di specie appare essere ancora più necessaria (e latu sensu “obbligatoria”) prima di dare ulteriormente corso all’ennesima (e presumibilmente neppure l’ultima) battaglia legale instaurata tra esse;
- la fase processuale in cui è destinato ad innestarsi il percorso di mediazione demandato dal Tribunale: essendo, cioè, la controversia in fase embrionale non è stato ancora emanato alcun provvedimento che, allo stato degli atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo negativamente sul possibile superamento del conflitto che dovrà essere tentato attraverso un’attività di mediazione da svolgersi in maniera costante, accurata e quanto più possibile partecipativa;
- la particolare complessità dell’istruttoria espletanda, verosimilmente finalizzata a dimostrare tutti gli atti di concorrenza sleale asseritamente posti in essere dal socio/legale rappresentante delle società attrici con ulteriori copiose produzioni documentali e, soprattutto, mediante l’articolazione di una prova orale volta all’escussione, nella qualità di testimoni, di numerosi dipendenti e/o clienti di entrambe le società;
- la possibilità solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito del presente procedimento – di coinvolgere terzi estranei al presente giudizio o di tentare, comunque così come auspicato dal Tribunale, una “soluzione conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti con l’ovvio vantaggio di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia;

ravvisata, pertanto, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati, la concreta possibilità di percorrere una soluzione condivisa;

ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione prima di ogni ulteriore attività e/o concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c.;

viste le modifiche introdotte dal d. l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

letto ed applicato l’art. 5 comma 2 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

PQM

Dispone espletarsi tra le parti un procedimento di mediazione ed assegna alle stesse termine di quindici giorni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4 comma 1 del d. lgs. n. 28/2010, fatta salva la facoltà di scegliere di comune accordo un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4; avvisa e precisa che dinanzi al mediatore le parti dovranno essere presenti personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato regolarmente iscritto all’Albo; precisa,  altresì,  che  per  “mediazione  disposta  dal  Giudice”  si  intende  che  il  tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le  parti,  anziché  limitarsi  al  formale primo incontro, in adempimento effettivo dell’ordine del Giudice, dovranno  partecipare attivamente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere; rappresenta al mediatore che non dovrà limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del presente giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta (ed auspicabile) disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle ulteriori questioni “economiche” tra loro pendenti al fine, se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si potrebbe anche valutare la praticabilità di una soluzione che conduca, previa adeguata compensazione in danaro e/o cessione di quote, ad una netta separazione degli attuali assets patrimoniali comuni composti dalle tre società escludendo per il futuro una contaminazione tra le rispettive attività così da scongiurare eventuali ulteriori rivendicazioni sotto il profilo della concorrenza sleale); fissa la nuova udienza omissis al fine di verificare l’esito della procedura di mediazione e provvedere, nell’ipotesi di mancata risoluzione del conflitto in essere, alla concessione dei termini di cui all’art. 183 comma 6 p.c.
Si comunichi alle parti.

Monza, 18 aprile 2018
Il Giudice dott. Carlo Albanese

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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