=> Tribunale di Monza, 18 aprile 2018
Nella fattispecie concreta il Giudice, disponendo l’invio
delle parti in mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, afferma che nella fase embrionale della controversia non è stato ancora emanato
alcun provvedimento che, allo stato degli atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo negativamente sul possibile
superamento del conflitto che dovrà essere tentato attraverso un’attività
di mediazione (da svolgersi in maniera costante, accurata e quanto più
possibile partecipativa) (I).
Va considerata la possibilità
solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito del procedimento – di coinvolgere terzi estranei al giudizio
o di tentare una “soluzione conciliativa
allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli ulteriori
procedimenti attualmente pendenti tra le parti (con l’ovvio vantaggio di
sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia).
È salva la facoltà per le parti di scegliere di comune accordo un organismo avente sede in luogo
diverso da quello indicato nell’art. 4, d.lgs. 28/2010 (I).
Per
“mediazione disposta dal
Giudice” (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) si
intende che il
tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le parti,
anziché limitarsi al formale primo incontro, in adempimento
effettivo dell’ordine del Giudice, dovranno
partecipare attivamente alla
procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il mediatore riterrà
opportuno espletare per un auspicabile superamento del conflitto in essere (I).
Il mediatore non deve
limitarsi ad operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte
nell’ambito del giudizio ma, ove possibile
e qualora vi sia una concreta disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione anche alle
ulteriori questioni (nella specie “economiche”) tra loro pendenti al fine,
se non di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 5/2019
Tribunale di Monza
Sezione I Civile
Ordinanza
18 aprile 2018
Omissis
valutati la natura della causa e il comportamento delle parti e
considerato, in particolare, quanto di seguito esposto:
- la natura strettamente personale dei rapporti tra le parti (la
presenza di figli, la necessità di evitare la proliferazione di ulteriori
giudizi che comporterebbero, di certo e nell’immediato, una cospicua erosione
del loro patrimonio personale già messo a dura prova dalle ben sei azioni
giudiziali di cui, a dire di entrambi, sarebbero attualmente protagonisti) che
indica la necessità di preservare una pacifica relazione attraverso una
soluzione condivisa e, almeno auspicabilmente, potenzialmente tombale del
contrasto in essere;
- il loro comportamento processuale: entrambi i difensori,
appositamente ascoltati in udienza anche sull’effettiva praticabilità di un
procedimento di mediazione demandata dal Tribunale, hanno accolto con favore
tale invito, facendosi anzi essi stessi portatori (e promotori) di tale
esigenza che, pur non obbligatoriamente imposta da alcuna norma processuale,
nel caso di specie appare essere ancora più necessaria (e latu sensu
“obbligatoria”) prima di dare ulteriormente corso all’ennesima (e
presumibilmente neppure l’ultima) battaglia legale instaurata tra esse;
- la fase processuale in cui è destinato ad innestarsi il percorso di
mediazione demandato dal Tribunale: essendo, cioè, la controversia in fase
embrionale non è stato ancora emanato alcun provvedimento che, allo stato degli
atti, avrebbe quale unico effetto di “indirizzare” la causa, influendo
negativamente sul possibile superamento del conflitto che dovrà essere tentato
attraverso un’attività di mediazione da svolgersi in maniera costante, accurata
e quanto più possibile partecipativa;
- la particolare complessità dell’istruttoria espletanda,
verosimilmente finalizzata a dimostrare tutti gli atti di concorrenza sleale
asseritamente posti in essere dal socio/legale rappresentante delle società
attrici con ulteriori copiose produzioni documentali e, soprattutto, mediante
l’articolazione di una prova orale volta all’escussione, nella qualità di
testimoni, di numerosi dipendenti e/o clienti di entrambe le società;
- la possibilità solo in sede di mediazione – e non anche nell’ambito
del presente procedimento – di coinvolgere terzi estranei al presente giudizio
o di tentare, comunque così come auspicato dal Tribunale, una “soluzione
conciliativa allargata e tombale” di tutte le numerose questioni oggetto degli
ulteriori procedimenti attualmente pendenti tra le parti con l’ovvio vantaggio
di sgravare l’attuale carico pendente innanzi alle aule di giustizia;
ravvisata, pertanto, alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati,
la concreta possibilità di percorrere una soluzione condivisa;
ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di
mediazione prima di ogni ulteriore attività e/o concessione dei termini di cui
all’art. 183 comma 6 p.c.;
viste le modifiche introdotte dal d. l. 21 giugno 2013 n. 69
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;
letto ed applicato l’art. 5 comma 2 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
PQM
Dispone espletarsi tra le parti un procedimento di mediazione ed assegna
alle stesse termine di quindici giorni a decorrere dalla data di comunicazione
del presente provvedimento per depositare la relativa domanda dinanzi a un
organismo scelto, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4 comma 1 del d.
lgs. n. 28/2010, fatta salva la facoltà di scegliere di comune accordo un
organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4; avvisa e
precisa che dinanzi al mediatore le parti dovranno essere presenti
personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato regolarmente iscritto
all’Albo; precisa, altresì, che
per “mediazione disposta
dal Giudice” si
intende che il
tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato e che le parti,
anziché limitarsi al
formale primo incontro, in adempimento effettivo dell’ordine del
Giudice, dovranno partecipare
attivamente alla procedura di mediazione ed a tutti gli incontri che il
mediatore riterrà opportuno espletare per un auspicabile superamento del
conflitto in essere; rappresenta al mediatore che non dovrà limitarsi ad
operare nei ristretti limiti imposti dalle domande proposte nell’ambito del
presente giudizio ma, ove possibile e qualora vi sia una concreta (ed
auspicabile) disponibilità delle parti in tal senso, dovrà estendere la mediazione
anche alle ulteriori questioni “economiche” tra loro pendenti al fine, se non
di eliminare completamente, quantomeno di ridurre le cause del conflitto (a
mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si potrebbe anche valutare la
praticabilità di una soluzione che conduca, previa adeguata compensazione in
danaro e/o cessione di quote, ad una netta separazione degli attuali assets
patrimoniali comuni composti dalle tre società escludendo per il futuro una
contaminazione tra le rispettive attività così da scongiurare eventuali
ulteriori rivendicazioni sotto il profilo della concorrenza sleale); fissa la
nuova udienza omissis al fine di
verificare l’esito della procedura di mediazione e provvedere, nell’ipotesi di
mancata risoluzione del conflitto in essere, alla concessione dei termini di
cui all’art. 183 comma 6 p.c.
Si comunichi alle parti.
Monza, 18 aprile 2018
Il Giudice dott. Carlo Albanese