=> Consiglio Nazionale Forense, 16 marzo 2016
Posto che il patrocinatore può liberamente esercitare
davanti ad un Tribunale, la circostanza che il D.lgs.n. 28/2010 non ne contempli esplicitamente la figura non può inibire al medesimo la facoltà di assistere la parte anche
nell’ambito del procedimento di mediazione, ovviamente limitatamente alle
materie per le quali è abilitato al patrocinio (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 4/2019
Consiglio Nazionale Forense
(rel. Merli), parere n. 33
16 marzo 2016
Quesito n. 125, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma chiede di sapere se il
praticante abilitato possa rappresentare “la parte avanti agli organismi di
mediazione, non rilevandosi una specifica indicazione in base alla normativa
vigente.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 marzo 2016, n. 33
Preliminarmente osservato che per “normativa vigente” deve intendersi
quella precedente l’entrata in vigore della legge n. 247/2012, in ragione della
mancata emanazione, allo stato, del D.M. previsto dall’art. 41, co. 13, della
medesima, la commissione rende il parere nei termini seguenti.
Ai sensi dell’art. 8 R.D.L. n. 1578/33, il praticante procuratore,
trascorso un anno dall’iscrizione nel relativo registro, può patrocinare
davanti ai Tribunali del Distretto di appartenenza nei procedimenti che, prima
dell’attuazione della legge n. 254/1997, rientravano nella competenza del
Pretore.
Gli artt. 2, 4 e 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 (Mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)
prevedono che:
– Il procedimento di mediazione è praticabile con riferimento ad ogni
controversia vertente su diritti disponibili (art. 2);
– L’avvocato, ricevuto il mandato alle liti, deve informare il mandante
della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione;
– Il procedimento di mediazione, esperito con la necessaria assistenza
dell’avvocato, è condizione di procedibilità con riferimento a diverse
fattispecie specificatamente individuate, fra le quali quelle relative a
rapporti di locazione, di comodato e di affitto di aziende, già di competenza
pretorile.
Posto quindi che, nei limiti precisati dianzi, il patrocinatore può
liberamente esercitare davanti ad un Tribunale, la circostanza che il D. Lgs.
n. 28/2010 non ne contempli esplicitamente la figura non può inibire al
medesimo la facoltà di assistere la parte anche nell’ambito del procedimento di
mediazione, ovviamente limitatamente alle materie per le quali è abilitato al
patrocinio. In caso contrario, infatti, l’attività professionale che la legge
gli consente di svolgere potrebbe subire un danno immotivato e conseguentemente
ingiusto. Resta fermo che le conclusioni del presente parere contemplano
esclusivamente la figura del praticante che abbia conseguito l’abilitazione al
patrocinio ai sensi della normativa previgente all’art. 41, comma 13 della
nuova legge professionale.