DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

9 novembre 2012

121/12. Legge di Stabilità 2013: inammissibili gli emendamenti sulla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 121/2012)


A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione (1), da più parti è stata manifestata l’esigenza di reintrodurre l’obbligatorietà della mediazione (2).

Tra le possibile vie per restaurare la mediazione obbligatoria vi è quella degli emendamenti alla legge di stabilità 2013 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”).
Varie sono le proposte emendative:
-      Occhiuto, Osvaldo Napoli e Aracu, relativamente all’inserimento di un comma aggiuntivo volto a prevedere che la mediazione nelle controversie civili e commerciali rappresenti per tutte le controversie una condizione di procedibilità per l'azione in giudizio; 
-      emendamento Catone e Briguglio, nonché Pisicchio, relativamente, in particolare, alle condizioni di procedibilità ed ai rapporti tra mediazione e processo.

Tuttavia, nel corso della seduta di lunedì 5 novembre, la Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, ha ritenuto non ammissibile gli emendamenti in materia di mediazione in quanto non rientranti nei limiti di contenuto della legge di stabilità definiti dalle vigenti normative.

In particolare – si legge nel comunicato relativo alla seduta del 5 novembre 2012 riportato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari (Bilancio, tesoro e programmazione) –  i limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti in modo puntuale dall'art. 11 l. 31 dicembre 2009, n. 196, il quale, “valorizzandone la funzione propria di definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, intende assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldi, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità e crescita”.
Il contenuto di detta legge, pertanto, risulta più ristretto rispetto a quanto previsto dall’abrogata l. n. 468 del 1978 per la legge finanziaria.

Sul punto può osservarsi quanto segue:
-      ancora una volta l’obbligatorietà della mediazione, come avvenuto con la decisione della Consulta, non ha subito una bocciatura sostanziale;
-      il tema, in altre parole, non può essere inserito nella legge di stabilità; pare, dunque, che occorra quindi ricercare un’altra veste formale per la reintroduzione della mediazione obbligatoria;   
-      nonostante quanto detto in merito all’abrogata legge n. 468 del 1978 ed alla nuova l. n. 196 del 2009, è noto come spesso il nostro legislatore inserisce in testi normativi disposizioni non del tutto aderenti al contenuto della legge che si vuole licenziare; tecnica legislativa che, certo, non va esente da critiche ma che, tuttavia, sembra alquanto diffusa;    
-      sebbene con riferimento alla legge di stabilità siano da considerarsi inammissibili emendamenti di carattere ordinamentale e organizzatorio, potrebbero non dover subire tale destino quelli – come si legge nel Bollettino (Commissione Bilancio, tesoro e programmazione) relativo alla richiamata seduta del 5 novembre scorso – “con effetti, diretti o indiretti, positivi di rilievo sulla finanza pubblica in termini di minori spese nonché di razionalizzazione della spesa pubblica”.
-      noti sono gli effetti diretti tra la diffusione dell’istituto della mediazione (grazie alla sua obbligatorietà) e l’efficienza della giustizia civile italiana, con conseguenti ripercussioni in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;
-      ancor più evidente, ad ogni modo, è il collegamento tra mediazione e crescita economica del Paese, sia alla luce del rapporto sopra ricordato (alla luce dell’intento perseguito dal legislatore sin dal 2009 (3)) tra mediazione ed efficienza della giustizia italiana, sia nell’ottica dell’impatto economico e produttivo che il mondo della mediazione oggi rappresenta (4).

Pubblichiamo di seguito, così come reso noto sul sito web ufficiale della Camera dei Deputati, estratto del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati – Commissione Bilancio, tesoro e programmazione – relativo alla seduta del 5 novembre 2012.


(2) Sugli aspetti anche economici legati all’istituto della mediazione, alla sua diffusione e, quindi, anche al requisito dell’obbligatorietà si veda Organismi diMediazione e Mediatori Civili: Manifestazione Nazionale di categoria, in  Osservatorio Mediazione Civile n. 120/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
  

(4) Si è tuttavia ribadita più volte la primaria importanza, al di là degli aspetti economici, del risvolto sociale e culturale della mediazione, nell’ottica del nuovo equilibrio tra diritto e giustizia da ricercare e ricostruire nel nostro Paese: Incostituzionalità della mediazioneobbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 121/2012

CAMERA DEI DEPUTATI






Lunedì 5 novembre 2012
731.
XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)

COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 7 NOVEMBRE 2012

SEDE REFERENTE
  Lunedì 5 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

  La seduta comincia alle 19.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). 

C. 5534-bis Governo. 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. 

C. 5535 Governo. 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 29 ottobre 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, segnala che al disegno di legge di stabilità sono state presentate 1.558. proposte emendative. Come ha già avuto modo di segnalare nella seduta del 17 ottobre 2012, nella valutazione circa l'ammissibilità di tali proposte si è attenuto ai medesimi criteri utilizzati ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 120, comma 2, del Regolamento, che ha portato allo stralcio di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità presentato dal Governo. In proposito, ricorda in primo luogo che i limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti in modo puntuale dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale, valorizzandone la funzione propria di definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, intende assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldi, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità e crescita. Rispetto a quanto previsto dall'abrogata legge n. 468 del 1978 per la legge finanziaria, quindi, il contenuto della legge di stabilità risulta più ristretto e, oltre a precludere l'introduzione in tale legge di norme di delega nonché di carattere localistico o micro settoriale, fa venire meno la possibilità di inserire nel provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, ancorché finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Per quanto riguarda quest'ultima categoria di disposizioni, ricordo che la legge di contabilità e finanza pubblica, nel definire il contenuto della legge di stabilità all'articolo 11, comma 3, lettera i), così testualmente dispone: «i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m)», lettera, quest'ultima, relativa alle norme necessarie ad attuare il patto di stabilità interno e il patto di convergenza. 

  Fa inoltre presente che, come segnalato anche nella seduta del 17 ottobre 2012, nel suo giudizio ha altresì tenuto conto delle analoghe valutazioni svolte nelle precedenti sessioni di bilancio della presente legislatura. Ricorda, in particolare, come, nella seduta del 1o dicembre 2009, avesse fatto presente alla Commissione di aver valutato l'ammissibilità delle proposte emendative non ritenendo ammissibili «le proposte con carattere micro settoriale o localistico, nonché quelle con preminenti profili di carattere ordinamentale». Aveva, al contrario, giudicato ammissibili «le proposte di carattere macroeconomico idonee ad incidere sull'allocazione delle risorse o aventi comunque una rilevanza non trascurabile sotto il profilo economico-finanziario», in quanto riconducibile alla stessa funzione fondamentale svolta dalla legge di stabilità di «definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie». 

  Ricorda, inoltre, che in tale occasione, dei richiamati criteri era stata fatta puntuale applicazione in relazione a proposte emendative presentate dal Governo che erano state dichiarate inammissibili, in tutto o in parte, in quanto la parte ordinamentale era stata ritenuta «del tutto prevalente», ovvero l'emendamento era «privo di effetti finanziari e si limitava a modificare le modalità applicative» di un particolare regime agevolativo. Nella successiva seduta del 3 dicembre del 2009, era stato dato ulteriore spazio alle valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative e, in particolare, un emendamento del Governo in materia di enti territoriali era stato ritenuto ammissibile in una nuova formulazione in quanto presentava, a quel punto, una «portata ordinamentale alquanto limitata» e rivelava «un'impostazione analoga ad altre disposizioni recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», volte a prevedere riduzioni di spesa. Ricorda, infine, come in tale occasione fosse stata fatta più volte applicazione di un criterio sulla base del quale erano stati valutati favorevolmente ovvero dichiarati solo parzialmente inammissibili, emendamenti di carattere ordinamentale e organizzatorio ma che avevano effetti, diretti o indiretti, positivi di rilievo sulla finanza pubblica in termini di minori spese nonché di razionalizzazione della spesa pubblica. 

  In applicazione dei predetti criteri, ritiene che non risultino ammissibili in ragione della materia trattata le seguenti proposte emendative: 

…omissis…

Occhiuto 3.43, Osvaldo Napoli 3.57 e Aracu 3.03, che inseriscono un comma aggiuntivo volto a prevedere che la mediazione nelle controversie civili e commerciali rappresenti per tutte le controversie una condizione di procedibilità per l'azione in giudizio; 

…omissis…

Catone 12.01 e Briguglio 12.02, nonché Pisicchio 12.059, che intervengono sulla disciplina della mediazione giudiziaria, in particolare per quanto riguarda le condizioni di procedibilità e i rapporti con il processo; 

…omissis…

La seduta termina alle 19.30.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE