DIRITTO D'AUTORE


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22 giugno 2012

96/12. La disciplina della mediazione si applicata anche al giudice di pace? (Osservatorio Mediazione Civile n. 96/2012)


Recenti pronunce di merito hanno sollevato dubbi in ordine all’applicabilità della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 alle controversie di competenza del giudice di pace (I).
La disciplina della mediazione si applica anche al giudice di pace?
di Giulio Spina

La tesi secondo cui nei procedimenti innanzi al giudice di pace non troverebbe applicazione il nuovo istituto della mediazione civile poggia essenzialmente, in coerenza con la ricostruzione dell’istituto in parola che ne evidenzia gli stretti collegamenti col diritto processuale (II), sul presupposto che una nuova norma va applicata ed interpretata all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale si inserisce, con la conseguenza che una norma sul rito, quale sarebbe qualificabile la disciplina dettata dal d.lgs. n. 28 del 2010 (e, in particolare, quella di cui all’art. 5, c. 1 del medesimo decreto legislativo relativa alla mediazione obbligatoria ed alla conseguente improcedibilità della domanda giudiziale in assenza del previo esperimento del procedimento di mediaizone) può essere applicata al giudice di pace solo se essa lo disponga espressamente (III).

Nell’interpretazione di tale nuova normativa, inoltre, dovrebbe farsi riferimento anche al criterio di specialità, con riferimento al quale va considerato il brocardo “lex posterior generalis non derogat priori speciali”, criterio che limita l'applicazione di quello cronologico poiché nel caso della norma speciale il rapporto contenutistico prevale sulla dimensione temporale (IV).

Ciò considerato, l’inapplicabilità della mediazione civile ai procedimenti di innanzi al giudice di pace poggia sui seguenti rilievi:
-         secondo l’art. 311 c.p.c. (V) una norma sul rito può essere applicata al giudice di pace solo se essa lo disponga espressamente, altrimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II;
-         il d.lgs. n. 28/10 non contiene alcun richiamo al processo dinanzi al giudice di pace né dispone espressamente l’abrogazione degli articoli 320 e 322 del codice di procedura civile (VII).

Nei procedimenti dinanzi al giudice di Pace vanno dunque applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall'art. 311 al 322 c.p.c. e non il d.lgs. n. 28/10 in quanto:
-         il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie affidate al Giudice di Pace è già stato previsto dal legislatore all’art. 30 l. n. 374/91, la cui ratio ispiratrice è quella di tendere a deflazionare il contenzioso;
-         l’art. 320 c.p.c. (relativo alla conciliazione innanzi al Giudice di Pace in sede contenziosa) non è stato abrogato dal d.lgs. n. 28/10: ne consegue che applicare la mediazione per le materie del Giudice di Pace comporterebbe una inutile duplicazione di quanto già assegnato alla competenza del giudice di pace ed un ostacolo alla celerità del processo;
-         il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede la conciliazione anche in sede non contenziosa (art. 322 c.p.c.). 

Pertanto, si è affermato che la disciplina della mediazione non si applica alle controversie di competenza del giudice di pace in quanto una diversa interpretazione finirebbe per vanificare lo scopo del legislatore diretto proprio a favorire la conciliazione delle controversie di competenza del giudice di pace, che già svolge ex lege la funzione affidata con il D.Lgs. n. 28/10 al mediatore (VIII): l'intento deflattivo che si è proposto il legislatore sarebbe infatti assecondato proprio dall'istituto del giudice di pace.

Tuttavia, come spunto di riflessione, può osservarsi quanto segue:

-         l’intento deflativo dei contenziosi civili perseguito dal legislatore già con la delega di cui all’art. 60 l. n. 69 del 2009 (e poi col conseguente d.lgs. n. 28 del 2010) ben potrebbe in realtà riguardare non solo i procedimenti civili pendenti innanzi al tribunale ordinario, ma anche quelli pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace;

-         con particolare riferimento alla conciliazione demandata, anche nei procedimenti di competenza del tribunale è prevista l’ipotesi di una conciliazione giudiziale (art. 185 c.p.c) (IX);

-         prevedendo l’applicabilità della disciplina della mediazione (specie di quella obbligatoria) alle sole controversie di competenza del tribunale si creerebbe una ingiustificata disuguaglianza di trattamento: sol tali controversie, infatti, resterebbero assoggettate al previo esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda; limitazione temporanea al diritto di accesso alla giustizia che, invece (pur ammettendone, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, la piena  legittimità costituzionale), non sarebbe prevista per le controversie di competenza del giudice di pace;

-         con particolare riferimento, ancora, alla conciliazione (specie quella giudiziale) svolta dal giudice di pace, occorre inoltre ricordare come le logiche sottese all’istituto della mediazione sono sicuramente differenti rispetto a quelle operanti – anche latu senso – all’interno di un processo(di competenza del tribunale o del giudice di pace);

-         riducendo l’ambito applicativo del d.lgs. n. 28 del 2010 alle sole cause di competenza del tribunale, la diffusione del nuovo istituto resterebbe fortemente limitata, contrastando con la ratio legis contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie (art. 5, c. 1 relazione illustrative);

-         riducendo l’ambito applicativo del d.lgs. n. 28 del 2010 alle sole cause di competenza del tribunale l’istituto della mediazione civile (in particolare quella demandata e quella facoltativa) verrebbe ridotto a mero strumento processuale, e non a possibilità fornita, sempre e comunque, a tutte le parti in lite con riferimento ad una controversia civile o commerciale; possibilità di ricercare, fuori dal processo e dalle logiche proprie del processo, un accordo conciliativo sulla base dei reali interessi delle parti medesime e non delle contrapposte posizioni giuridiche;

-         il giudice di pace, ad ogni modo, non è un mediatore professionista (non ne ha, ad esempio, la formazione): nuova professione congeniata dal legislatore come distinta da quella del giudice e, in genere, dal professionista del diritto.   


(II) Per la consapevolezza di tale stretto rapporto si veda già il focus contenutistico di questo Osservatorio, in Osservatorio Mediazione Civile n. 0/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

(III) In questo senso si veda G.d.P. Napoli, 23.3.12; fonte massima redazionale: Osservatorio Mediazione Civile n. 79/2012.  

(IV) Si veda ancora G.d.P. Napoli, 23.3.12; fonte massima redazionale: Osservatorio Mediazione Civile n. 79/2012.  

(V) Si vedano gli artt. 311 c.p.c. e ss. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 

(VI) In questi termini si veda G.d.P. Cava dei Tirreni, 21.4.12 in Osservatorio Mediazione Civile n. 91/2012; nel medesimo senso si veda G.d.P. Napoli, 23.3.12 in Osservatorio Mediazione Civile n. 79/2012, che pone in luce come l’art. 311 c.p.c. disponga che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica ed esige che un diverso regolamento risulti da altre espresse disposizioni.  

(VII) Si vedano ancora veda G.d.P. Cava dei Tirreni, 21.4.12 in Osservatorio Mediazione Civile n. 91/2012 e G.d.P. Napoli, 23.3.12 in Osservatorio Mediazione Civile n. 79/2012.

(VIII) Si veda G.d.P. Cava dei Tirreni, 21.4.12; fonte massima redazionale: Osservatorio Mediazione Civile n. 91/2012.

(IX) Si veda l’art. 185 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 96/2012

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