DIRITTO D'AUTORE


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27 febbraio 2026

8/26. Opposizione a decreto ingiuntivo: onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nell'ipotesi di contumacia della parte opposta (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2026)

 

=> Tribunale di Viterbo, 6 dicembre 2025


In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione incombe sulla parte opposta, con conseguente improcedibilità della domanda e revoca del decreto, va affermato che a conclusioni diverse non può pervenirsi nell'ipotesi di contumacia della parte opposta (I).


(I) Si veda l’art. 5-bis, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Viterbo

6.12.2025

sentenza


Omissis

La presente controversia attiene a materia del contendere sottoposta a procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28 del 2010.

Nelle controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, una volta superato l'eventuale sbarramento temporale rappresentato dalla pronuncia in ordine alla concessione ovvero sospensione della provvisoria esecuzione (che nel caso in esame non si è neppure verificato, atteso che il decreto ingiuntivo veniva emesso senza provvisoria esecuzione e parte opposta rimaneva contumace), la mediazione configura condizione di procedibilità del giudizio e il mancato esperimento della stessa determina l'improcedibilità dell'opposizione.

La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 19596/2020), atteso il contrasto in passato insorto quanto all' individuazione del soggetto sul quale incombe l'onore di promuovere la procedura di mediazione, aveva chiarito che "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

L'orientamento consolidato delle Sezioni Unite poc'anzi richiamato, peraltro, è stato poi recepito a livello normativo nella riformulazione dell'art. 5-bis D.Lgs. n. 28 del 2010 nei seguenti termini: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l' improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".

Conseguentemente, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di legge di 15 giorni incombe in generale sulla parte opposta e, nel caso specifico, incombeva sulla opposta B..

A conclusioni diverse dall' improcedibilità della domanda - con conseguente revoca del decreto

opposto - neppure si può pervenire nell' ipotesi di contumacia (come nel caso in esame) della parte opposta (in tal senso, recentemente, anche Trib. Teramo, sent. 15.07.2025, est. P.).

L'onere di attivare nei termini di legge la mediazione obbligatoria (esplicitato inizialmente a livello giurisprudenziale ma oggi recepito nel testo normativo) grava, infatti, unicamente sulla opposta in ragione della peculiare natura e struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la parte opposta solo formalmente assume la veste di parte convenuta, mentre rappresenta la parte attrice in senso sostanziale, la quale aziona la propria pretesa creditoria tramite il ricorso monitorio; la parte opponente, invece, solo formalmente assume la veste di parte attrice introducendo la fase di cognizione, mentre sostanzialmente assume la veste di convenuta che, in quanto tale, ha l'onere di contestare la pretesa creditoria azionata da controparte.

La peculiare struttura bifasica del giudizio monitorio - come sopra delineata - osta, nell' ipotesi di mancata costituzione in giudizio di parte opposta (di cui sia dunque dichiarata la contumacia, come nel caso di specie è avvenuto per la B.), alla possibilità di addossare su parte opponente quell'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che, fisiologicamente, avrebbe gravato sull'opposta ove ritualmente costituita.

Il mancato esperimento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità del giudizio

nell' ipotesi di procedura obbligatoria e il cui onere di attivazione grava - dunque - unicamente sulla parte opposta, in quanto parte attrice in senso sostanziale, impedisce l'esame della controversia nel merito, con conseguente pronuncia di rito circa l' improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 e ss. c.p.c. avanzata da parte ricorrente in fase monitoria e oggi opposta, con conseguente apertura della successiva fase di cognizione nella quale, tuttavia, la ricorrente/opposta non si è costituita nei termini ed è rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica.

La notifica dell'atto di citazione in opposizione, infatti, è stata correttamente effettuata ai sensi

dell' art. 645, comma 1, c.p.c. da parte opponente C.M. nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c. e, quindi, innanzitutto via pec all' indirizzo di posta elettronica certificata appartenente all'avv. ---, procuratore costituito della creditrice opposta B. in fase monitoria, che come da procura alle liti allegata al ricorso monitorio era, peraltro, anche elettivamente domiciliata presso il difensore costituito (cfr. anche Cass. Civ. sez. I n. 13739/2023).

Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, a fronte della contumacia di parte opposta dichiarata con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 07.02.2024, va dichiarata l' improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale), in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta e considerata la definizione del giudizio con una pronuncia in rito.


PQM


Il Giudice Unico del Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto; revoca il decreto ingiuntivo ---; condanna parte opposta alla rifusione a favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida nella somma di Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

19 febbraio 2026

7/26. Plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore, parti tutte rappresentate in mediazione dal medesimo rappresentante, procura cumulativa in capo al legale rappresentante di un’associazione di consumatori, incontro di mediazione di gruppo: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026)

 

=> Tribunale di Firenze, 25 novembre 2025


In caso di plurime azioni giudiziarie promosse dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, l’espletamento del tentativo di mediazione tramite incontro di mediazione di gruppo (essendosi svolto l’incontro tra una parte – nella specie la banca – e altre dieci, tutte rappresentate per delega dal medesimo rappresentante) non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8, D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza di ogni singola parte (nella specie i consumatori) - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite. Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo "per giustificati motivi”. Posta nella specie l’invalidità della procura cumulativa rilasciata al delegato, va quindi dichiarata l’improcedibilità della domanda per mancato svolgimento effettivo della mediazione, avendo la mancata ingiustificata partecipazione delle parti personalmente all’incontro reso di fatto impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (nel caso in esame, poi, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del contenzioso – poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte nel caso di mediazione c.d. obbligatoria – né per l’eventuale distanza dell’organismo, visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza (I).


(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Firenze

17.11.2025

sentenza


Omissis


Il finanziamento mediante carta revolving, cd. credito rotativo, è uno strumento particolare e
assai complesso, che consente di avere la disponibilità di una somma di denaro da usare per acquisti o prelievi, da rimborsare a rate mensili.
E’ uno strumento utile, dato che ogni volta che si paga una rata, il credito torna disponibile,
senza dover chiedere un nuovo prestito; è tuttavia più oneroso dei prestiti tradizionali.
La carta revolving ha dunque natura di strumento finanziario e non può essere assimilata alla
carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 ed alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D.M. 485/2001.
Su questa condivisa premessa, in conformità all’orientamento della Corte d’Appello di Firenze
(C. App. FI ordinanza 1234/2025), va ritenuto che per ragioni di materia (bancaria-finanziaria), il presente giudizio è ricompreso tra quelli per i quali a pena di improcedibilità della domanda, deve essere preceduto dal previo esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 s.mi.
Ciò posto, va rilevato che nel procedimento di mediazione obbligatoria di regola è necessaria la
comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore e la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).
Dinanzi a questo Tribunale pendono plurime azioni giudiziarie, promosse, come quella in esame, dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo.
Nel caso di specie, è stata esperito un incontro di mediazione di gruppo essendosi svolto
l’incontro tra --- e ben dieci ricorrenti (cfr. doc.3 del ricorso) tutti rappresentati per delega dal
---, tramite apposita procura (cfr. doc.4 ivi).
L’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8 D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare - alla presenza del consumatore - le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.
Secondo il disposto dell’art. 8 d.lgs 28/2010, come modificato dalla nota Riforma Cartabia, “Le
parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne
da' atto a verbale”.
Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della
mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo “per giustificati motivi”; l’intento del legislatore è quello di richiedere un effettivo incontro in mediazione, prescrivendo alla parte una condotta doverosa, ovvero quello di essere presente ed impegnarsi attivamente per trovare un accordo con l’altra (cfr. Tribunale di Firenze n. 1270/2024, Corte di Appello di Firenze n. 1771/2023).
Venendo al caso di specie, la banca ha contestato la validità della procura cumulativa rilasciata al delegato --- e non ha dunque errato a sostenere l’improcedibilità del giudizio per mancato
svolgimento effettivo della mediazione.
La mancata ingiustificata partecipazione della parte personalmente all’incontro ha reso di fatto
impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (cfr. Tribunale di Firenze n. 128/2024; nello stesso senso, Tribunale di Firenze n. 313/2024).
Nel caso, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del
contenzioso - poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte- né per l’eventuale distanza dell’organismo di residenza dei ricorrenti (tutti residenti in varie zone di Italia) visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza.
La domanda del ricorrente va pertanto dichiarata improcedibile.
Restano assorbite le ulteriori questioni agitate in giudizio.
Le spese di lite.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.

PQM


Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni ulteriore eccezione assorbita così
provvede: dichiara improcedibile la domanda; dichiara integralmente compensate le spese di lite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

16 febbraio 2026

6/26. Mancata partecipazione alla mediazione e sanzione economica: giustificati motivi, oneri probatori (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2026)

 

=> Tribunale di Napoli, 17 settembre 2025


La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca (I).


(I) Si veda l’art. 12, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Napoli

17.9.2025

sentenza


Omissis


In punto di rito, la domanda attorea è procedibile, per essere stato esperito, sia pure senza esito, il tentativo obbligatorio di mediazione, come comprovato dalla produzione della istanza apposita proposta in tal senso dalla --- e dal verbale redatto dall'organismo di conciliazione il 13/1/2023.

Nel merito, la domanda di risoluzione e quella di pagamento sono fondate.

Invero il contratto di locazione per cui è causa conteneva la previsione dell'ammontare del canone, e sul punto va considerato l'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione ( trattasi di Cass. civ. sez. un., 30/10/2001, n. 13533, seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), secondo cui nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore;

Solo nel caso in cui il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (v. Cass. civ. sez. VI, 30/1/2020, n. 2276 ).

Nel caso di specie, per l'appunto, il convenuto ha contestato la circostanza dell'inadempimento allegato dall'attrice producendo una prova scritta non idonea, atteso che da un lato ha allegato le ricevute di pagamento relative ad una parte molto ridotta delle mensilità del canone ed un resoconto più completo, che riguarda la maggior parte della morosità, ma che è privo di sottoscrizione della intimante e dunque non costituisce una quietanza, e dall'altro che al punto 5 del contratto di locazione era previsto che il pagamento avvenisse tramite bonifici bancari, e non in contanti. Inoltre per le locazioni abitative l'art. 5 L. n. 392/1978 prevede che il mancato pagamento anche di uno solo dei canoni canone (mensile o trimestrale o altro, in base ai patti), decorsi 20 giorni dalla scadenza stabilita nel contratto, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1455 c.c., e predetermina in tal modo in via legale la non scarsa importanza dell'inadempimento, precludendo al Giudice di indagare sotto altri profili e con altri parametri la gravità dell'inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagamento del corrispettivo della locazione alle scadenze, ferma restando, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, la necessità del concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dall'imputabilità della mora debendi a dolo o colpa grave del debitore (cfr. Tribunale Torino sez. VIII, 5/2/2019, n. 474).

Di qui l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, senza emissione della pronuncia accessoria di rilascio ex art. 1590 c.c., atteso che, per quanto dichiarato dal difensore di parte attrice all'udienza del 17/9/2025, la restituzione degli immobili è già stata eseguita in virtù dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. Parimenti va accolta la domanda di pagamento, sia pure nei limiti della somma dovuta a titolo di canoni e cristallizzata nella memoria integrativa nella misura di euro 14.400.

A tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dal 3/11/2023, giorno del deposito della memoria integrativa, che ha precisato in via definitiva il credito per canoni spettante a parte attrice, sino al saldo effettivo (cfr. Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 4/3/2020, n. 1984). Invero tale ultima norma ha inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (D.Lgs. 9/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria (avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro) derivante da contratto. Ciò a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e a condizione che le parti non ne abbiano preventivamente stabilito la misura.

Scopo del legislatore, con l'introduzione della disposizione in parola, è stato quello di evitare una strumentalizzazione del processo civile, i cui tempi lunghi potrebbero indurre il debitore ad utilizzarlo come una forma di “finanziamento al ribasso”. Si è quindi previsto che, in pendenza della lite, il saggio degli interessi legali subisca un significativo incremento, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, di scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.

Infatti, dopo la proposizione della domanda giudiziale (e sempre che le parti non abbiano preso espliciti accordi in proposito), il debitore si troverà esposto alla condanna al pagamento degli interessi (moratori) previsti per le transazioni commerciali dal menzionato D.Lgs. n. 231/2002. Saggio, quest'ultimo, determinato maggiorando di otto punti percentuali il tasso di riferimento di cui il Ministero dell'Economia dà notizia semestralmente.

L'incipit della disposizione normativa di cui all'art. 1284 comma 4 c.p.c., aggiunto dal D.L. 12/9/2014, n. 132, art. 17, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/11/2014, n. 162 ("Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), ha poi la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio, e si applica a far data dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Viceversa in relazione alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalle altre fonti indicate nell'art. 1173 c.c., detta disciplina non risulta applicabile poichè nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio d'interesse o le conseguenze dell'inadempimento.

Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma di euro 14.400 in concreto attribuita alla parte vincitrice (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 22/3/2022, n. 9237 ; Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696), dovendo il Giudice considerare il contenuto effettivo della sua decisione (cd. criterio del decisum), e non il "petitum", come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014. Quest'ultima norma, infatti, stabilisce che nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha riguardo di regola alla somma attribuita alla parte vincitrice.

Anche le spese della procedura di mediazione esperita in corso di causa di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è svolta (fase di attivazione), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.

La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione (nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89). omissis

Infine va rilevato che parte convenuta non ha partecipato al tentativo di mediazione, come risulta dal verbale redatto il 13/1/2023 dall'organismo di conciliazione, e che, a causa di tale mancata partecipazione senza giustificato motivo al relativo sub procedimento, il Giudice può desumere argomenti di prova nel giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., come previsto dall'art. 8 comma 4 bis (ora dall'art. 12 bis comma 2) D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, il che significa che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce elemento integrativo (anche se non decisivo) a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa, e in questo senso concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.

Sempre in base a tale norma, il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, vale a dire nei casi in cui la mediazione ha carattere obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità della domanda, non ha partecipato al sub procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (al doppio del contributo unificato per i procedimenti iniziati dopo il 30/6/2023, in base alla riforma Cartabia e quindi al nuovo art. 12 bis comma 2 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28). La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al sub procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca (v. sul punto Tribunale Roma, 5/7/2012). Nel caso di specie parte convenuta non ha allegato alcuna giustificazione, per cui va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

L'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del processo e non può, fra l'altro, ritenersi necessariamente subordinata neppure alla soccombenza, nel senso che può essere pronunciata persino a carico della parte vincitrice (v. Tribunale Modena, 23/11/2012, n. 1789). Beninteso, trattandosi non del contributo in concreto versato, che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge, ma di quello dovuto, non è possibile in questa sede una sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta ex art. 91 comma 2 c.p.c. al funzionario di Cancelleria.


PQM


Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda attorea di risoluzione e per l'effetto dichiara lo scioglimento del contratto di locazione per inadempimento del conduttore; b ) accoglie la domanda attorea di pagamento e per l'effetto condanna --- oltre interessi come precisati in motivazione; visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna --- spese di giudizio nonché di quelle di mediazione, che si liquidano in complessivi euro 5.200 , di cui euro 5.100 per compensi ed euro 100 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi; visto l'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28 condanna --- al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 febbraio 2026

5/26. Accertamento dell'estinzione di una società di capitali, artt. 2490 e 2495 c.c. e subentro dei soci nella titolarità dei beni che facevano parte del patrimonio sociale: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2026)

 

=> Tribunale di Roma, 15 settembre 2025


Non rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria la domanda giudiziale che attiene all'accertamento dell'estinzione di una società di capitali, con le relative conseguenze per il creditore sociale ai sensi degli artt. 2490 e 2495 c.c. (sul punto, parte convenuta ha sostenuto che la causa attiene alla proprietà; diversamente, occorre osservare che il subentro dei soci nella titolarità dei beni che, alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, facevano parte del patrimonio sociale costituisce un effetto automatico derivante dalla cancellazione, previsto ex lege, e che la verificazione di tale effetto nel caso di specie non è in contestazione tra le parti, con conseguente assenza di una vera e propria controversia in essere) (I).


(I) Si veda l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Roma

15.9.2025

sentenza


Omissis


2.- Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta costituita, in ragione del mancato esperimento del tentativo di mediazione.

Invero, ai sensi dell'art. 5, c.1-bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione precedente a quella attualmente vigente in virtù della c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), che trova applicazione ratione temporis al giudizio: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 , e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187 ter del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale."

Tanto premesso, non rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria la domanda giudiziale trattata nella presente sede, che attiene all'accertamento dell'estinzione di una società di capitali, con le relative conseguenze per il creditore sociale ai sensi degli artt. 2490 e 2495 c.c.

Sul punto, parte convenuta ha sostenuto che la causa attiene alla proprietà; diversamente, occorre osservare che il subentro dei soci nella titolarità dei beni che, alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, facevano parte del patrimonio sociale costituisce un effetto automatico derivante dalla cancellazione, previsto ex lege, e che la verificazione di tale effetto nel caso di specie non è in contestazione tra le parti, con conseguente assenza di una vera e propria controversia in essere.

3.- La domanda attorea merita di esser accolta nei seguenti limiti.

Occorre premettere che dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, l' iscrizione della cancellazione della società al Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva e comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con tre successive pronunce (Cass., S.U., 4062/2010; Cass., S.U., 4061/2010; Cass., S.U., 4060/2010), hanno, infatti, affermato con riferimento alle società di capitali, che l' iscrizione della cancellazione nel Registro delle Imprese determina l'estinzione delle società con efficacia costitutiva.

Ciò premesso, occorre vagliare le conseguenze in ordine alla sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive di una società cancellata.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; ; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato" (Cass., sez. un., sent. 12/03/2013 n. 6072; Cass., sez. un., sent. 12/03/2013 n. 6071; Cass., sez. un., sent. 12/03/2013 n. 6070).

Anche la giurisprudenza di merito è ormai costante nel ritenere che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, le eventuali situazioni riferibili alla società estinta debbano essere risolte attraverso l'applicazione delle regole successorie con subentro dei soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione (Corte d'Appello Milano, sent. 10/12/2020, n. 3258; Trib. Palermo, sent. 07/12/2022, n. 5114; Trib. Venezia, sent. 17/4/2023 n. 647).

Nel caso di specie, risulta dalla visura in atti che in data 27/6/2016, la società --- veniva cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2490 c.c., u.c., per "mancato deposito del bilancio d'esercizio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi" e con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.

Sebbene dalla visura dapprima depositata in atti del 27/4/2020, i soci della --- al momento della cancellazione della società risultavano quattro, --- tutti per una quota pari al 25%, è emersa l'avvenuta cessione di quote da parte di OMISSIS a favore delle altre socie, risalente a ben prima della cancellazione della società, cioè al 09/12/2009, come dallo stesso ammesso nel costituirsi in altro giudizio precedentemente introdotto per la medesima società ---.

A tal riguardo, parte attrice ha depositato la comunicazione via pec del 16/4/2025 del Registro delle imprese di Roma, in persona del conservatore --- che ha chiarito che, a seguito del deposito presso i propri uffici dell'atto di cessione del --- l'elenco dei soci presente nella visura non è stato automaticamente aggiornato, in quanto "la società non ha depositato la dichiarazione ai sensi dell'art. 16 c. 12 undecies L. n. 2 del 28 gennaio 2009 al 30/03/2009".

In ogni caso, dalla visura camerale storica e dalla dichiarazione del Conservatore del Registro permette di stabilire che alla data della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, il --- non era più socio della --- con conseguente corretto contraddittorio del presente giudizio.

Ciò posto, risulta altresì documentalmente che la società in bonis aveva stipulato con la --- SPA un contratto di finanziamento ---.

Inoltre, parte attrice ha depositato l'atto integrativo del 5/10/2011, con cui --- avendo concordato la riduzione del finanziamento e il frazionamento di quest'ultimo in quote corrispondenti agli immobili costituiti in garanzia, hanno frazionato anche l'ipoteca iscritta.

A seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese e della cessione del credito ---, l'attrice, mediante l'ispezione ipotecaria del 21/4/2022 (all.7 dell'atto di citazione), ha appreso che risultano ancora intestate società alcune delle unità immobiliari derivanti dalla divisione dell'autorimessa, nonché ulteriori immobili.

Pertanto, in applicazione dei suddetti principi ed alla luce della documentazione sopra richiamata, nonché del fatto che l'unica convenuta costituita ha riconosciuto la fondatezza della domanda attorea, occorre accertare che la titolarità sugli immobili in oggetto, poiché non liquidati nel corso della procedura di liquidazione, si è trasferito per successione in capo alle odierne convenute. Difatti, i beni immobili già di proprietà della società --- estinta e tuttora intestati a quest'ultima nei registri immobiliari, sono divenuti, a seguito della cancellazione e della conseguente estinzione dell'ente, di proprietà esclusiva -pro quota corrispondente alla partecipazione di ciascuna - delle tre socie della cessata società, le convenute ---.

In accoglimento della domanda di parte attrice va quindi pronunciato l'accertamento richiesto.

4.- Parte attrice ha chiesto altresì ordinarsi la trascrizione della presente pronuncia di accertamento presso l'agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità immobiliare.

Tuttavia, tale domanda formulata da --- non può trovare accoglimento. omissis

Infine, tenuto conto dell'esito della lite e della sostanziale non opposizione del convenuto costituito, nonché della contumacia degli ulteriori convenuti, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.


PQM


Il Tribunale Ordinario di Roma omissis accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta che, per l'effetto dell'estinzione della società --- a far data dal 27/6/2016, ai sensi dell'art. 2490, 6 c., c.c. sono nella comproprietà pro quota delle convenute, socie della --- prima dell'estinzione, i seguenti beni immobili intestati alla società: omissis; rigetta le ulteriori domande attoree; compensa tra le parti le spese di lite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 febbraio 2026

4/26. MEDIA Magazine n. 1-2 del 2026 (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2026)

 

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 1/26  Gennaio-Febbraio 2026


Buona lettura!


NORMATIVA


Direttiva (UE) 2025/2647 su ADR consumatori e dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2026)



DOCUMENTI


Inaugurazione dell’anno giudiziario 2026: la mediazione nella relazione di Pasquale D’ASCOLA, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2026)


GIURISPRUDENZA


Domanda di condanna del convenuto al rimborso delle spese di mediazione relative ad una lite per impugnazione di deliberazioni condominiali e successiva domanda per l’invalidità delle stesse delibere (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2026)

=> Corte di Cassazione, 4 febbraio 2025, n. 2756


SEGNALAZIONI

Vola via un Gigante del Diritto: Paolo Cendon [CentroStudi Diritto Avanzato, Comunicato stampa del 28.1.2026:link al portale dell’editore, per approfondimenti e scontistiche dedicate


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2026

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2 febbraio 2026

3/26. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2026: la mediazione nella relazione di Pasquale D’ASCOLA, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2026)

 

Di seguito, alcuni passaggi, relativi ad ADR e mediazione civile, estratti dalla Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2025 del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Pasquale D’ASCOLA, in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2026 (fonte: relazione integrale pubblicata sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).


Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).


omissis…


L’eliminazione della fase presidenziale nei giudizi di separazione e divorzio, infatti, ha ridotto la durata dei processi.

La valutazione non è però unanime sul punto: gli uffici di maggiori dimensioni (ad esempio la Corte d’appello di Roma), caratterizzati anche da un più rilevante incremento delle sopravvenienze hanno posto in risalto che l’eliminazione della fase presidenziale ha finito con sovraccaricare gli adempimenti della prima udienza, con l’ulteriore aggravio conseguente agli scarsi risultati della mediazione familiare.



Dalle relazioni delle Corti d’appello emerge una forte e responsabile attenzione dei giudici del merito alle questioni giuridiche poste dai nuovi istituti di diritto sostanziale o processuale. Uno dei fili conduttori comuni è l’impatto della riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) e dei successivi correttivi sull’organizzazione e sulla resa del settore civile…

In particolare, la trattazione scritta ha aumentato la produttività pur a fronte delle complessità legate alla scarsità di risorse ed è stata così segnalata in modo critico la necessità, contemplata sul piano normativo, di svolgere in determinati casi l’udienza necessariamente in presenza.

Sotto altro profilo, tuttavia, si è sottolineato che la mancanza di un contatto diretto con le parti è suscettibile di incidere negativamente sullo svolgimento della prima udienza e, inoltre, che permangono incertezze interpretative su alcune norme (art. 171-bis c.p.c.), che pure deve essere letto in conformità all’interpretazione adeguatrice di cui alla sentenza n. 96 del 2024 della Corte Costituzionale, e che, ciononostante, continua a determinare problemi in ordine all’effettività del contraddittorio rispetto alle verifiche preliminari. Effetti positivi sono stati ravvisati, invece, nella fissazione della prima udienza dopo il deposito degli atti (più informata e utile all’esperimento dei tentativi di conciliazione).



Anche per le controversie in materia di diritto bancario emerge una situazione di stabilità, non condizionata in termini significativi delle recenti riforme processuali, con un contenzioso complessivamente – con la significativa eccezione della Corte d’appello di Roma – in lieve diminuzione, indirizzato, per diversi aspetti, dalle decisioni della Corte, anche Sezioni Unite, degli ultimi anni (Sez. U., n. 41994 del 30/12/2021; Sez. U, n. 9479 del 06/04/2023 sulle clausole abusive e tutela del consumatore; Cass. n. 21841 del 02/08/2024).

Pure per questo ambito è ricorrente la rilevazione della scarsa efficacia della mediazione obbligatoria.



Esiti eterogenei e, nel complesso, di limitata efficacia, comportano gli strumenti di mediazione, negoziazione assistita e le proposte conciliative. Solamente in alcuni ambiti – e neppure per la generalità dei distretti – emergono alcune ipotesi nelle quali gli stessi hanno efficacia, specie in materia di responsabilità civile, nella materia del lavoro, nei casi di proposta ex art. 185- bis c.p.c., nonché nella materia della famiglia, cui si fa ricorso con cautela nei contesti di violenza.


NOTA: grassetto e link sono a cura dell’Osservatorio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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