=> Tribunale di Viterbo, 6 dicembre 2025
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione incombe sulla parte opposta, con conseguente improcedibilità della domanda e revoca del decreto, va affermato che a conclusioni diverse non può pervenirsi nell'ipotesi di contumacia della parte opposta (I).
(I) Si veda l’art. 5-bis, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Viterbo
6.12.2025
sentenza
Omissis
La presente controversia attiene a materia del contendere sottoposta a procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28 del 2010.
Nelle controversie sottoposte a mediazione obbligatoria, una volta superato l'eventuale sbarramento temporale rappresentato dalla pronuncia in ordine alla concessione ovvero sospensione della provvisoria esecuzione (che nel caso in esame non si è neppure verificato, atteso che il decreto ingiuntivo veniva emesso senza provvisoria esecuzione e parte opposta rimaneva contumace), la mediazione configura condizione di procedibilità del giudizio e il mancato esperimento della stessa determina l'improcedibilità dell'opposizione.
La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 19596/2020), atteso il contrasto in passato insorto quanto all' individuazione del soggetto sul quale incombe l'onore di promuovere la procedura di mediazione, aveva chiarito che "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
L'orientamento consolidato delle Sezioni Unite poc'anzi richiamato, peraltro, è stato poi recepito a livello normativo nella riformulazione dell'art. 5-bis D.Lgs. n. 28 del 2010 nei seguenti termini: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l' improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese".
Conseguentemente, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di legge di 15 giorni incombe in generale sulla parte opposta e, nel caso specifico, incombeva sulla opposta B..
A conclusioni diverse dall' improcedibilità della domanda - con conseguente revoca del decreto
opposto - neppure si può pervenire nell' ipotesi di contumacia (come nel caso in esame) della parte opposta (in tal senso, recentemente, anche Trib. Teramo, sent. 15.07.2025, est. P.).
L'onere di attivare nei termini di legge la mediazione obbligatoria (esplicitato inizialmente a livello giurisprudenziale ma oggi recepito nel testo normativo) grava, infatti, unicamente sulla opposta in ragione della peculiare natura e struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: la parte opposta solo formalmente assume la veste di parte convenuta, mentre rappresenta la parte attrice in senso sostanziale, la quale aziona la propria pretesa creditoria tramite il ricorso monitorio; la parte opponente, invece, solo formalmente assume la veste di parte attrice introducendo la fase di cognizione, mentre sostanzialmente assume la veste di convenuta che, in quanto tale, ha l'onere di contestare la pretesa creditoria azionata da controparte.
La peculiare struttura bifasica del giudizio monitorio - come sopra delineata - osta, nell' ipotesi di mancata costituzione in giudizio di parte opposta (di cui sia dunque dichiarata la contumacia, come nel caso di specie è avvenuto per la B.), alla possibilità di addossare su parte opponente quell'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che, fisiologicamente, avrebbe gravato sull'opposta ove ritualmente costituita.
Il mancato esperimento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità del giudizio
nell' ipotesi di procedura obbligatoria e il cui onere di attivazione grava - dunque - unicamente sulla parte opposta, in quanto parte attrice in senso sostanziale, impedisce l'esame della controversia nel merito, con conseguente pronuncia di rito circa l' improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 633 e ss. c.p.c. avanzata da parte ricorrente in fase monitoria e oggi opposta, con conseguente apertura della successiva fase di cognizione nella quale, tuttavia, la ricorrente/opposta non si è costituita nei termini ed è rimasta contumace, nonostante la regolarità della notifica.
La notifica dell'atto di citazione in opposizione, infatti, è stata correttamente effettuata ai sensi
dell' art. 645, comma 1, c.p.c. da parte opponente C.M. nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c. e, quindi, innanzitutto via pec all' indirizzo di posta elettronica certificata appartenente all'avv. ---, procuratore costituito della creditrice opposta B. in fase monitoria, che come da procura alle liti allegata al ricorso monitorio era, peraltro, anche elettivamente domiciliata presso il difensore costituito (cfr. anche Cass. Civ. sez. I n. 13739/2023).
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, a fronte della contumacia di parte opposta dichiarata con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 07.02.2024, va dichiarata l' improcedibilità della domanda giudiziale monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (esclusa la fase istruttoria, per assenza di attività istruttoria diversa da quella meramente documentale), in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta e considerata la definizione del giudizio con una pronuncia in rito.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto; revoca il decreto ingiuntivo ---; condanna parte opposta alla rifusione a favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida nella somma di Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.