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Corte di Cassazione, 4 febbraio 2025, n. 2756
Proposta
domanda
di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro quale
rimborso delle spese di mediazione
relative ad una lite per impugnazione di deliberazioni condominiali,
la
domanda successivamente proposta dall’attore per la declaratoria di
invalidità delle stesse delibere
non opera, nella specie ai sensi dell’art. 281-duodecies, comma 4,
c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione dell’originaria
domanda, della quale si debba tener conto ai fini della relativa
determinazione della competenza per valore, in quanto domanda,
piuttosto, “ulteriore” o “aggiuntiva”, che si somma alla
pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in un rapporto di
alternatività.
Fonte:
Osservatorio
Mediazione Civile n. 2/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Cote
di cassazione
sezione
II
ordinanza
n. 2756
4
febbraio 2025
Omissis
Fatti
di causa e ragioni della decisione
1.
- XX ha proposto ricorso per regolamento di competenza articolato in
cinque motivi avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Livorno in
data 2 aprile 2024 nel procedimento R.G. n. 1379/2023, con la quale è
stata dichiarata l’incompetenza per valore in favore del Giudice di
pace.
Resiste
con controricorso il Condominio ---.
2.
- Il Tribunale di Livorno ha argomentato che, “ritenuta
presumibilmente inammissibile la nuova domanda formulata dal
ricorrente e, conseguentemente, che l’unica domanda rilevante ai
fini della determinazione della competenza per valore deve intendersi
quella formulata in ricorso, ovvero quella avente ad oggetto le spese
di mediazione”, la competenza per valore deve determinarsi in base
al valore della somma di € 1.507,92, indicata dall’attore in
domanda. Espone lo stesso ricorrente di aver proposto domanda nelle
forme del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281-decies
e ss. c.p.c., convenendo dinanzi al Tribunale il Condominio --- e
formulando le seguenti conclusioni: “(…) dato atto della
proposizione di istanza di mediazione del 13 gennaio 2023 di parte
ricorrente omissis
difeso in proprio in materia oggetto di mediazione obbligatoria, per
impugnazione delle delibere condominiali approvate dal Condominio ---
,
con declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o come meglio, rese
ai punti 1 del verbale di assemblea del 14-15 dicembre 2022 (…) ed
al punto 2 del verbale di assemblea del 27 luglio 2020 (…),
chiedendone dichiararsi la nullità e disponendo in subordine la
revoca dell'Amministratore omissis
, per i motivi e violazioni specificamente indicati nelle conclusioni
dimesse in istanza di mediazione più sopra ritrascritte, dato atto
che l'assemblea del Condominio --- , in sede di consesso del
27.02.2023, ha annullato la delibera del 15 Dicembre 2022 su proposta
Elevat ed ha revocato l'Amministratore --- valutata la sussistenza e
dichiarata la cessazione della materia del contendere, previa
valutazione della soccombenza virtuale, condannare, ai sensi del
disposto di cui all'art. 2377, comma 8 del c.c. per quanto
applicabile e dell'art. 91 c.p.c., o come meglio, il Condominio al
pagamento dei compensi inerenti alla procedura di mediazione omissis
, recante n. 7/2023 (quantificati nella somma di Euro 1.000,00, oltre
accessori, rimborso spese 15%, Cassa Previdenza Avvocati 4% ed Iva
22% se ed in quanto dovuta, oltre ad Euro 48,80 per spese vive
sostenute per Avvio Mediazione, od in quella diversa somma maggiore o
minore ritenuta di giustizia)”.
Il
ricorrente per regolamento deduce che la competenza per valore si
sarebbe radicata “in capo al Tribunale Civile di Livorno in
conseguenza della domanda di accertamento incidentale, formulata dal
convenuto/resistente, Condominio --- della sussistenza dei vizi nelle
delibere assembleari impugnate e della responsabilità esclusiva del
precedente Amministratore di Condominio --- chiamato in causa, nonché
della “emendatio libelli” della domanda di parte ricorrente, in
adesione ed in conseguenza della domanda di parte convenuta, estesa
all’accertamento incidentale, con efficacia di giudicato, ai sensi
dell’art. 34 c.p.c., per esplicita domanda delle parti,
dell’illegittimità/annullabilità/nullità delle delibere
assembleari impugnate (ed in parte sostituite), con valore dichiarato
in ambito della procedura di mediazione obbligatoria in Euro
31.200,00”.
A
dire del ricorrente, l’incremento di valore della causa si sarebbe
verificato: per effetto dell’estensione automatica della domanda
originaria nei confronti del terzo chiamato in causa, evocato dal
Condominio per tenerlo eventualmente indenne dalla eventuale sua
soccombenza; per effetto della domanda di accertamento incidentale
della sussistenza dei vizi di invalidità delle delibere impugnate
(ai fini di acclarare la responsabilità del terzo chiamato); e,
ancora, per effetto dell’emendatio dell’originaria domanda
dell’attore, volta anch’essa all'accertamento, con efficacia di
giudicato, della nullità e/o annullabilità delle delibere e
formulata nella memoria richiesta ai sensi dell’art. 281-duodecies,
comma 4, c.p.c., e concessa dal giudice unicamente in relazione alla
questione inerente alla competenza.
3.-
Il ricorso per regolamento è infondato.
Deve
premettersi che, in sede di regolamento necessario di competenza, non
possono essere proposte questioni, sia di diritto sostanziale che di
diritto processuale, che non attengano in modo diretto e necessario
alla competenza, tanto se si tratti di questioni preliminari o
pregiudiziali rispetto alla statuizione sulla competenza, quanto ad
essa conseguenziali, né possono essere esaminate questioni attinenti
al merito o ad altre cause, poiché il compito della Corte di
cassazione in tale sede è limitato alla designazione del giudice
competente a decidere la lite.
D’altro
canto, la decisione sulle questioni di competenza avviene in base a
quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario
dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte
sommarie informazioni.
3.1.
– Ora, la determinazione della competenza deve essere fatta in base
al contenuto della domanda giudiziale (art. 10 c.p.c.).
Nelle
cause relative a somme di denaro, quale quella in esame, il valore si
determina in base alla somma indicata dall’attore (art. 14 c.p.c.),
nella specie dell’importo di € 1.507,92, perciò rientrante nella
competenza del giudice di pace.
Anche
la domanda di garanzia rivolta dal convenuto Condominio nei confronti
del terzo chiamato, per essere tenuto indenne dall'avversa pretesa,
ha identico valore, ai fini dell’art. 32 c.p.c.
3.2.
- Non vi sono poi ragioni per ravvisare la competenza del Tribunale
in forza del combinato disposto di cui agli artt. 34 e 40, settimo
comma, c.p.c. 3.2.1. - Non può invero rilevare, ai fini di una
diversa determinazione del valore della causa, la domanda svolta dal
Condominio --- per
conseguire con efficacia di giudicato l’accertamento della
invalidità delle delibere assembleari, già oggetto della domanda di
mediazione proposta dal condomino avvocato omissis
e revocate dalla medesima assemblea, innanzitutto perché non
sussiste la legittimazione attiva del medesimo condominio a
richiedere la declaratoria di invalidità delle delibere da esso
approvate.
3.2.2.
- Inoltre, neppure il condomino --- può avere più interesse
meritevole ad ottenere una pronuncia giurisdizionale con efficacia di
giudicato circa la invalidità di delibere condominiali che
l’assemblea ha già revocato e sostituito - per quanto risulta
dedotto dalle stesse parti -, conseguendo in tali ipotesi, piuttosto,
una statuizione di cessazione della materia del contendere ove pure
le delibere rimosse fossero state nel frattempo impugnate, giacché
vien meno sul punto la specifica situazione di contrasto fra il
condomino ed il condominio, unici legittimati, sotto il profilo
attivo e passivo, nei giudizi ex art. 1137 c.c.
3.2.3.
- Ai fini tanto della domanda avanzata dal condomino avvocato per
ottenere dal Condominio --- il rimborso delle spese del procedimento
di mediazione, quanto della domanda di garanzia rivolta dal
Condominio nei confronti dell’ex amministratore chiamato in causa,
l’eventuale invalidità delle delibere di cui si discute rileva,
invero, come fatto storico costitutivo, non essendo le rispettive
pretese volte a regolare gli effetti giuridici di detti atti
negoziali presupposti e non rilevando, perciò, nell'individuazione
del giudice competente per materia, valore o territorio.
Del
resto, quando sia proposta una domanda, in via principale o
riconvenzionale, oppure verso un terzo chiamato in causa, è
irrilevante che in essa sia eventualmente postulato un accertamento
incidenter tantum, poiché i fatti costitutivi della stessa
necessariamente individuano una domanda da decidere con efficacia di
giudicato, senza che sia richiamabile l'art. 34 c.p.c., in forza del
quale il solo convenuto può prospettare la necessità
dell'accertamento incidentale di un rapporto, al fine di fargli
assumere rilievo sulla decisione della domanda principale (Cass. n.
10936 del 2020).
3.2.4.
- Può ancora evidenziarsi che la sentenza di annullamento di una
deliberazione dell'assemblea di condominio riveste efficacia di
giudicato quanto alla causa di invalidità accertata nei confronti di
tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato personalmente al
giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro, ciò
desumendosi dalla regola di obbligatorietà delle delibere per tutti
i partecipanti posta dall'art. 1137, comma 1, c.c. Viceversa,
l’accertamento della invalidità di una deliberazione assembleare
non riveste alcuna efficacia sostanziale di giudicato nel giudizio in
cui sia dedotta la responsabilità contrattuale per inadempimento
dell'amministratore di condominio, che abbia causato quella
invalidità (Cass. n. 29878 del 2019, non mass.).
3.2.5.
- Da ultimo, si consideri che, nell’ambito di una lite connotata da
una domanda di pagamento dell’importo di € 1.507,92 e da una
equivalente domanda di garanzia, rientranti, perciò, nella
competenza per valore del giudice di pace, non può darsi adito ad
una richiesta di accertamento incidentale della invalidità di un
rapporto negoziale dedotto soltanto come fatto storico costitutivo
delle rispettive pretese di pagamento, ove essa appaia finalizzata
essenzialmente allo spostamento di competenza dal giudice di
prossimità al giudice togato (arg. da Cass. Sez. Un. n. 21582 del
2011).
4.
– Le ragioni su cui fonda il ricorso per regolamento inducono,
altresì, ad affermare che, proposta domanda di condanna del
convenuto al pagamento di una somma di denaro quale rimborso delle
spese di mediazione relative ad una lite per impugnazione di
deliberazioni condominiali, la domanda successivamente proposta
dall’attore per la declaratoria di invalidità delle stesse
delibere non opera, nella specie ai sensi dell’art. 281-duodecies,
comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione
dell’originaria domanda, della quale si debba tener conto ai fini
della relativa determinazione della competenza per valore, in quanto
domanda, piuttosto, “ulteriore” o “aggiuntiva”, che si somma
alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in un
rapporto di alternatività (Cass. n. 12310 del 2015).
5.
- Il ricorso per regolamento deve, dunque, essere rigettato e deve
essere dichiarata la competenza per valore del Giudice di pace,
davanti al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del
giudizio (con riassunzione nel termine di legge) e che regolerà
anche le spese del procedimento di regolamento.
In
ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di
competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento –
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se
dovuto.
PQM
La
Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara la
competenza per valore del giudice di pace di Livorno, dinanzi al
quale le parti vengono rimesse con riassunzione nel termine di legge
e che provvederà anche in ordine alle spese del procedimento di
regolamento. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a
norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
AVVISO.
Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.