DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

5 dicembre 2025

36/25. MEDIA Magazine n. 12 del 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2025)

 

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 12/25  Dicembre 2025


Speciale 14 anni di attività dell’Osservatorio!


In occasione del compleanno dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile si segnala il nuovo volume


GIULIO SPINA

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Aggiornata al correttivo Cartabia ADR

(d.lgs. n. 216/2024)

ASPETTI PRATICI

Roma - Bari, 2025


Il volume è volto ad illustrare la disciplina della c.d. mediazione civile e commerciale così come disegnata dal nostro vigente apparato normativo, descrivendo, in particolare, le novità introdotte dalla recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) e relativo correttivo ADR (d.lgs. n. 216/2024, in vigore dal gennaio 2025) e ponendo in luce le principali problematiche pratiche e le relative soluzioni operative proposte dalla giurisprudenza, anche nell’ottica dell’adozione delle più opportune strategie difensive.

L’esposizione, chiara e schematica, è sempre coerente con il dato normativo di riferimento, così garantendo completezza, organicità e sistematicità dello scritto.

Il Testo, corredato da una pratica tabella del d.lgs. n. 28/2010 con testo a fronte, ante e post riforma Cartabia e relativo correttivo ADR (con evidenziate graficamente, in modo differente, le novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dal d.lgs. n. 216/2024), è utile per lo studio e la professione, nonché come materiale didattico-editoriale per i corsi tenuti dagli Enti di Formazione iscritti nell’apposito elenco ministeriale.


Per informazioni, agevolazioni o organizzare eventi formativi dedicati è possibile scrivere a osservatoriomediazionecivile@gmail.com o chiamare lo 0883-508870.


INDICE

Parte Generale

NORMATIVA, DISCIPLINA E FUNZIONAMENTO

Capitolo I

INTRODUZIONE ALLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

1. Il vigente impianto normativo ..................................................................................................... 9

2. Nozione di mediazione civile ....................................................................................................... 10

3. Mediazione amministrata (organismi e mediatori)........................................................................ 12

4. Evoluzione normativa del d.lgs. n. 28 del 2010............................................................................ 14

5. Mediazione volontaria, obbligatoria, demandata e su clausola contrattuale o statutaria (nozioni)................................................................................................ 16

Capitolo II

REGOLE GENERALI

1. Ambito di applicazione................................................................................................................ 17

2. Principio di de-formalizzazione: libertà della forma ed elasticità del procedimento....................... 19

3. Informativa dell’avvocato............................................................................................................. 20

4. Il procedimento di mediazione in sintesi: mediazione facilitativa e aggiudicativa.......................... 21

5. Consulenza tecnica in mediazione................................................................................................ 22

6. Principio di riservatezza................................................................................................................ 24

7. Durata della mediazione............................................................................................................... 25

Capitolo III

ITER PROCEDURALE

1. Domanda di mediazione.............................................................................................................. 29

2. Competenza territoriale................................................................................................................ 30

3. Comunicazione alle parti del primo incontro di mediazione ed effetti su prescrizione e decadenza.......................................................................................................... 32

4. Primo incontro di mediazione...................................................................................................... 33

5. Principio di partecipazione personale........................................................................................... 33

6. La rappresentanza in mediazione.................................................................................................. 35

7. Proposta conciliativa.................................................................................................................... 38

8. Mediazione telematica.................................................................................................................. 39

Capitolo IV

CONCLUSONE DEL PROCEDIMENTO E ACCORDO CONCILIATIVO

1. Verbale di mediazione.................................................................................................................. 41

2. Accordo conciliativo..................................................................................................................... 41

Capitolo V

COSTI, SPESE E ASPETTI FISCALI

1. Costi della mediazione................................................................................................................. 47

2. Patrocinio a spese dello Stato........................................................................................................ 49

3. Agevolazioni fiscali......................................................................................................................... 50

Parte Speciale

MEDIAZIONE VOLONTARIA, OBBLIGATORIA, DEMANDATA

E SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

Capitolo I

MEDIAZIONE VOLONTARIA

1. Nozione e rinvio alla parte generale.............................................................................................. 53

Capitolo II

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

1. Nozione....................................................................................................................................... 55

2. Ambito di applicazione per materie e tipologia di rito.................................................................. 56

3. Ambito di applicazione per tipologia di domanda proposta.......................................................... 59

4. Eccezione d’improcedibilità e rilievo d’ufficio............................................................................... 60

5. Primo incontro è mediazione vera e propria................................................................................. 61

6. Il corretto avveramento della condizione di procedibilità e la questione della coincidenza tra domanda di mediazione e atto introduttivo del giudizio.......................................................... 62

7. Spese di lite e conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione e del rifiuto della proposta di conciliazione................................................................................... 64

8. Mediazione e decreto ingiuntivo.................................................................................................. 66

Capitolo III

MEDIAZIONE DEMANDATA

1. Nozione e rinvio alla disciplina e agli orientamenti giurisprudenziali analizzata nel capitolo dedicato alla mediazione c.d. obbligatoria................................................................. 69

Capitolo IV

MEDIAZIONE SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUARIA

1. Nozione e rinvio alla disciplina e agli orientamenti giurisprudenziali analizzata nel capitolo dedicato alla mediazione c.d. obbligatoria................................................................. 71

Appendice Normativa

Tabella del d.lgs. n. 28/2010 con testo a fronte, ante e post riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) e relativo correttivo ADR (d.lgs. n. 216/2024)...................................................................................... 73


Giulio SPINA, già docente universitario in Metodi alternativi di risoluzione delle controversie (SSPL), dottore di ricerca IAPR e mediatore professionista, è co-direttore Centro Studi Diritto Avanzato, coordinatore di Redazione La Nuova Procedura Civile e direttore scientifico Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile. Relatore/docente in corsi professionali, universitari, post-laurea e convegni (Camera dei Deputati, Università degli Studi di Milano, Tribunale di Roma, etc.; anche ai fini della formazione avvocati), è autore di numerosi scritti e prodotti editoriali (oltre 200 tra monografie, codici commentati, voci enciclopediche, anche per Treccani, articoli in Riviste, rassegne normative e giurisprudenziali, etc.) pubblicati con le più note Case editrici (tra cui Cedam, Ipsoa, oggi WKI, Giuffrè, etc., con le quali collabora stabilmente quale titolare di vari incarichi editoriali), anche adottati come testi d’esame universitari e più volte citati/segnalati nei più autorevoli commentari processuali, in prestigiose Riviste scientifiche (anche della Magistratura e straniere), in manuali e testi universitari (tra cui Università di Oxford), in pronunce giurisprudenziali (tra cui Trib. Roma) e in portali istituzionali di Tribunali (tra cui Tribunale di Milano e Corte di Appello di Milano - formazione magistrati), Associazioni nazionali dell’Avvocatura, Ordini ed Organismi di conciliazione forensi.


REDAZIONE APERTA

Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazionipubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a:

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2025

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

5 novembre 2025

35/25. MEDIA Magazine n. 11 del 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2025)


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 11/25  Novembre 2025


Buona lettura


GIURISPRUDENZA


Mediazione obbligatoria: specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2025)

=> Tribunale di Cosenza, 9 giugno 2025


Al rappresentante/delegato in mediazione deve essere conferito il potere di di decidere in merito al contenuto dell’accordo (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2025)

=> Tribunale di Pavia, 14 giugno 2025



DATI e DOCUMENTI


Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2024 (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2025)



SEGNALAZIONI


GiuriMatriX legal AI (assistente legale virtuale che, pensato come strumento di lavoro per l’avvocato, utilizza l'intelligenza artificiale generativa per fornire assistenza e informazioni basate su normativa, giurisprudenza e formule caricate nel sistema): utilità operativa in sede giudiziale e stragiudiziale (risposte a questioni di fatto e di diritto, definizione di linee difensive con individuazione di giurisprudenza a sostegno, redazione atti e contratti, previsione esiti giudiziali, etc.).

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REDAZIONE APERTA


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2025

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

34/25. Mediazione obbligatoria: specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2025)

 

=> Tribunale di Cosenza, 9 giugno 2025


Vi è una specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione, atteso che, seppure la fase di mediazione non ha natura processuale, la stessa è posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro. (I).


(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Cosenza

9.6.2025

sentenza


Omissis


La presente controversia trae origine dalle domande proposte da --- e --- quali eredi di --- (deceduto il 12.4.2022), nei confronti di --- ---, --- e --- al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "- dichiarare simulato, nullo e comunque privo di effetti nei confronti delle attrici, per tutte le ragioni esposte, l'atto di vendita per notar --- rep n. --- rac --- del --- stipulato da --- (42) e --- (96);

-dichiarare che i beni immobili oggetto della predetta compravendita ed i fabbricati/immobili sugli stessi realizzati, meglio identificati nel presente atto, erano di proprietà di --- al momento del suo decesso e, conseguentemente fanno parte della massa ereditaria del defunto;ù - Dichiarare l'apertura della successione legittima di --- attribuendo a ciascun erede la quota di spettanza ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare la trascrizione dell'emananda sentenza"

I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito, nella comparsa di risposta, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, rilevando che la mediazione espletata dall'attrice avesse avuto ad oggetto la sola domanda di divisione ereditaria, ma non anche quella diretta alla declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di compravendita per simulazione.

Il Giudice, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha rilevato che, dall'esame del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice risultasse che, effettivamente, il procedimento avesse avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie ed ha, quindi, concesso alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV, D.Lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione obbligatoria.

Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in esito al deposito del verbale del procedimento di mediazione da parte dell'attrice --- i convenuti hanno sollevato eccezione di improcedibilità della domanda, rilevando che, nel termine concesso dal Giudice con decreto del 15.10.2024, il procedimento di mediazione fosse stato introdotto solo da una delle attrici --- nei confronti dei convenuti, mentre l'altra attrice --- - il cui difensore aveva rinunciato al mandato, senza che fosse sostituito da nuovo difensore - non aveva attivato la

procedura né era stata chiamata a parteciparvi, configurandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Quindi, con ordinanza del 5.2.2025, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed a discutere la causa, ex art. 281 sexies c.p.c., rispetto all'eccezione di improcedibilità sopra indicata.

Le domande proposte dalle attrici devono essere dichiarate improcedibili.

L'art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede espressamente che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di "successioni ereditarie" è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, davanti ad un Organismo abilitato.

Nella fattispecie in esame, dalla lettura dell'atto introduttivo e delle conclusioni in esso formulate, risulta che le attrici --- e --- abbiano proposto una domanda di simulazione relativa del contratto di compravendita per notar --- (rep n. --- rac ---), stipulato in data --- tra --- (classe 42) ed il nipote --- (classe '96) in quanto dissimulante una donazione, sul presupposto della qualità di eredi legittimarie del de cuius --- (cl. '42), nonché domanda diretta a far ricadere i predetti beni nella massa ereditaria, al fine dell'apertura della successione legittima di --- (cl. '42) ed all'attribuzione delle quote a tutti i coeredi.

Dall'esame del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice risulta che,

effettivamente, il procedimento abbia avuto ad oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie, così da indurre questo giudicante, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., a concedere alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV, D.Lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione obbligatoria.

La documentazione allegata dall'attrice --- evidenzia che il procedimento di mediazione sia stato da questa introdotto nei confronti dei convenuti --- ---, --- e --- senza la partecipazione di --- il cui difensore aveva rinunciato al mandato.

Secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, la simulazione relativa di una compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale, litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ., n. 11406 del 22.7.2003; cfr. anche cass. Civ., n. 13145 del 25.5.2017, secondo cui "La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato").

In presenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi-parti del presente giudizio, il procedimento di mediazione si sarebbe dovuto necessariamente espletare nei confronti di tutti, come ribadito anche dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia, che ha chiarito che "Nell'ipotesi di litisconsorzio necessario la mediazione va proposta nei confronti di tutte le parti, in quanto solo la loro effettiva partecipazione soddisfa la condizione di procedibilità. La mancata proposizione di mediazione nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari dopo l'assegnazione del termine di 15 giorni per proporre il procedimento di mediazione nei confronti di tutti vizia l'intero procedimento e determina l'improcedibilità dell'azione" (cfr. Tribunale Torre Annunziata, sentenza n. 851/19 - depositata il 05.04.2019; in senso conforme, Trib. Milano sent. n. 1048/17)

Vi è, infatti, una specularità tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del procedimento di mediazione, atteso che, seppure la fase di mediazione non ha natura processuale, la stessa è posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro.

Né, peraltro, può ritenersi che il giudizio possa proseguire per la sola domanda di simulazione, in quanto non soggetta all'obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, atteso che, nel caso di specie, le attrici hanno proposto tale domanda, in ragione della propria qualità di eredi legittimarie del de cuius --- e al fine di far ricadere i beni oggetto del contratto di vendita nell'ambito della massa ereditaria del de cuius, così da procedere alla successiva divisione tra tutti i coeredi.

Poiché, nella fattispecie in esame, la domanda di simulazione è strettamente connessa alle domande di natura successoria, deve ravvisarsi anche rispetto ad essa l'obbligatorietà di esperire il procedimento di mediazione.

Il mancato coinvolgimento di una delle attrici, --- nel procedimento di mediazione, attivato dalla sola --- comporta, quale immediata ricaduta, quella di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, il cui comma 1 espressamente prevede che "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza". Nel caso di specie, il difetto della condizione di procedibilità è stato eccepito dalla difesa dei convenuti nel primo atto difensivo successivo alla produzione della documentazione relativa al procedimento di

mediazione da parte dell'attrice, sicchè va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.

Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della concreta fattispecie, tenuto conto anche dell'avvenuta rinuncia al mandato professionale da parte del difensore di --- appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.


PQM


Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara improcedibili le domande proposte dalle attrici, in ragione del mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28 del 2010; compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito della presente sentenza.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 ottobre 2025

33/25. Al rappresentante/delegato in mediazione deve essere conferito il potere di di decidere in merito al contenuto dell’accordo (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2025)

 

=> Tribunale di Pavia, 14 giugno 2025


Al rappresentante/delegato in mediazione non può essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni.


Per la pronuncia per esteso con relativa annotazione si rimanda a

Giulio Spina

Quali poteri deve avere il rappresentante in mediazione?

in Diritto e Giustizia del 9.10.2025

(ed. Giuffrè Francis Lefebvre)

URL: https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/12931824


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

16 ottobre 2025

32/25. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2024 (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2025)


Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative all’intero anno 2024 (1).


La partecipazione media alla rilevazione, da parte degli Organismi accreditati presso il Ministero, nel 2024 è stata del 77% (due Organismi di mediazione presentano dati anomali e

pertanto sono stati esclusi dalle analisi).

A conferma del trend, evidenziato dall’Osservatorio, di progressiva diminuzione degli organismi iniziato nella seconda metà del 2022, si passa da 580 al 31 dicembre 2020 a 543 organismi di mediazione al 31 dicembre 2024.


Nel 2024 sono state iscritte circa 162.194 mediazioni civili (nel 2021 i procedimenti pendenti finali erano 141.480, nel 2022 155.122 e nel 2023 178,182).


In seguito al nuovo primo incontro come disegnato dalla riforma Cartabia, nel documento si dà atto che: i) per quanto riguarda i primi incontri, svolti sulla totalità dei procedimenti iscritti e pendenti all’inizio del 2024, nel 59% dei casi le parti hanno deciso di proseguire la mediazione; ii) il trend dei primi incontri ha avuto un andamento crescente per l’obbligatorietà del suo svolgimento, prevista dalla Riforma. Se nel secondo semestre 2023 rappresentavano il 59% del totale delle iscrizioni e delle pendenze iniziali del periodo considerato, nei semestri 2024 rappresentano mediamente il 74%.

Inoltre, la percentuale di accordo raggiunto, nel caso in cui l’aderente compare, è stata pari al 32,8% (confermando il trend identificato dall’Osservatorio di leggera, ma costante, crescita: nel 2024 era il 30,4%, nel 2023 il 30,4% e nel 2022 il 28,9%).


Da ultimo si rileva che nell’anno 2024 sono state presentate gli Consigli degli Ordini degli avvocati (COA) 628 istanze di patrocinio a spese dello Stato stragiudiziale. Il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG), competente per l’avallo delle richieste, ha accolto, nello stesso anno, 121 istanze. Le materie in cui sono state presentate più domande sono Divisione, Successioni ereditarie, Diritti reali e Locazione.

Nel 2024 sono state, inoltre, inoltrate, per le mediazioni, 716 procedure per richiedere gli incentivi fiscali (cfr. D.M. 1° agosto 2023), di queste ne sono state accolte dal Ministero 554 (il 77%).


(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

6 ottobre 2025

31/25. MEDIA Magazine n. 10 del 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2025)

 



MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 10/25  Ottobre 2025


Numero interamente dedicato alla giurisprudenza di merito


GIURISPRUDENZA


È regolare la notifica della domanda di mediazione obbligatoria al domicilio eletto presso il procuratore costituito? (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2025)

=> Tribunale di Termini Imerese, 20 luglio 2025


Mediazione demandata: il giudice prescrive che il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2025)

=> Tribunale di Firenze, 26 giugno 2025


Mediazione telematica e incompetenza territoriale dell’organismo

=> Tribunale di Grosseto, 4 giugno 2025


Omessa produzione della domanda di mediazione obbligatoria, impossibilità di verificare la simmetria questa e quella formulate in giudizio, improcedibilità (fattispecie in tema di impugnazione di delibera condominiale) (Osservatorio Mediazione Civile n. 2

=> Tribunale di Catania, 30 maggio 2025



SEGNALAZIONI


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Sito web ufficiale: https://www.giurimatrix.it/

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2025

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)


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