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Tribunale di Catania, 30 maggio 2025
Qualora
parte attrice non
abbia mai prodotto agli atti del giudizio la domanda di mediazione
obbligatoria
e prodromica all’impugnazione
della delibera condominiale,
non essendo possibile verificare la simmetria
tra le domande formulate in mediazione e quelle formulate in
giudizio,
la domanda attorea va dichiarata improcedibile
(I).
(I)
Si veda il nuovo testo del d.lgs.
n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo
correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte:
Osservatorio
Mediazione Civile n. 28/2025
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale
di Catania
30.5.2025
ordinanza
Omissis
Nel
caso di specie, trattandosi di una controversia in materia
condominiale, si è chiaramente
in
presenza di una delle materie per le quali, ai sensi dell’art. 5,
D. Lgs. 28/2010, è prevista la
mediazione
obbligatoria ex lege, e per le quali, quindi, il previo esperimento
del procedimento
di
mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda
giudiziale.
Ed
invero, alla luce della lettura degli artt. 4 e 5, D.lgs n. 28/2010,
merita accoglimento
l’eccezione
di improcedibilità, in quanto, a fronte della detta eccezione di
parte convenuta e
della
specifica richiesta formulata da questo Giudice con ordinanza del
09/11/2023, parte
attrice
non ha mai prodotto in giudizio le domande di mediazione relative
alle delibere
impugnate
che provassero non solo l’avvio dei due procedimenti di mediazione
ma anche
la
simmetria tra le domande ivi formulate con quelle formulate nel
presente giudizio.
Quindi,
ricapitolando:
Non
soltanto parte attrice in citazione ha dichiarato di impugnare due
delibere condominiali
con
date errate e diverse da quelle reali, in spregio al combinato
disposto degli artt. 163 n. 3
c.p.c.
e 164 c.p.c.; che prevedono la determinazione dell’oggetto della
domanda a pena di
nullità
(nel caso di specie sanata dalla costituzione del --- convenuto e
dalla
produzione
da parte dello stesso delle delibere oggetto di impugnazione);
Non
soltanto in data 22/02/2024, l’attrice ha prodotto una serie di
verbali di mediazione dai
quali
non si evince minimamente quali fossero le delibere oggetto di
contestazione innanzi
all’organismo
di mediazione né si evincono chiaramente le domande formulate dalla
condomina
XXX in quella sede;
Ma
ha soprattutto l’attrice non ha adempiuto all’ordine di questo
Giudice di produrre le
domande
di avvio dei due procedimenti di mediazione (che peraltro avrebbe
dovuto
spontaneamente
allegare all’atto di citazione).
La
produzione delle dette domande sarebbe stata fondamentale per
verificare la relazione che
deve
intercorrere, a livello di contenuto, tra l’istanza di mediazione e
l’eventuale e successivo
atto
introduttivo del procedimento giudiziario.
Ed
invero, il D. Lgs. 28/2010 al comma 2 dell’art. 4, specifica i
contenuti essenziali dei quali
l’istanza
di mediazione non può mancare, ossia l’indicazione dell’organismo,
delle parti,
dell’oggetto
e delle ragioni della pretesa.
Come
rilevato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 259 dell’11/01/2022,
il contenuto di
tale
previsione normativa è “praticamente equivalente” a quello
dell’art. 125 c.p.c.,
concernente,
in generale, i contenuti minimi che un atto giudiziario deve avere.
Ai
sensi dell’art. 125, comma 1 c.p.c., salvo che la legge stabilisca
diversamente, la citazione,
il
ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto devono
contenere l’indicazione
dell’ufficio
giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda
nonché delle
conclusioni.
Quindi risulta evidente come il contenuto dell’art. 4 D. Lgs.
28/2010 sia pressoché
equivalente
a quello dell’art. 125 c.p.c.
Il
Tribunale di Roma, muovendo da questa constatazione, ha allora
affermato
che
l’applicazione dell’art. 4 implica che vi debba essere simmetria
tra i fatti rappresentati in
sede
di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale
simmetria riguardi
quantomeno
i fatti principali. In caso contrario, deve essere dichiarata
l’improcedibilità
della
domanda giudiziale.
In
particolare, l’art. 4 richiede espressamente, tra i contenuti
essenziali della domanda di
mediazione,
le “ragioni della pretesa”.
Tale
elemento individua evidentemente, una situazione ritenuta ingiusta
dal punto di vista di
parte
istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un’azione
giudiziale.
In
definitiva, quindi, l’istanza di mediazione deve ricalcare la
futura domanda di merito,
introducendo
in sede di mediazione gli elementi fattuali che saranno introdotti in
sede
giudiziale,
e ciò per due ragioni, ossia: 1) consentire all’istituto giuridico
della mediazione
civile
di espletare la relativa funzione deflattiva; 2) porre l’altra
parte, ovverossia parte
chiamata
in mediazione, nelle condizioni di conoscere la materia del
contendere nonché di
prendere
adeguatamente posizione su di essa.
Dalla
comparazione, in quel giudizio, a livello contenutistico, tra
l’istanza di mediazione e la
successiva
domanda giudiziale poi in concreto proposta, dunque, si rilevava
l’asimmetria tra i
due
atti, e da ciò derivavano, secondo il Tribunale di Roma, due
conseguenze tra loro connesse:
1)
che la mediazione non poteva considerarsi validamente svolta; 2) che
non era stata impedita
la
decadenza dell’impugnazione della delibera condominiale.
Le
conclusioni che si possono trarre dalla detta sentenza del Tribunale
di Roma sono due: 1)
quanto
all’istanza di mediazione, una domanda generica sotto il profilo
del petitum o sotto il
profilo
della causa petendi non può essere considerata espletata in maniera
valida e comporta, come conseguenza, l’improcedibilità della
domanda giudiziale; 2) quanto alla domanda
giudiziale,
qualora essa si presenti anche solo in parte diversa dalla domanda di
mediazione ed
esuli
quindi, se pur parzialmente, da questa, dovrebbe considerarsi
“nuova”.
Inoltre,
anche il Tribunale di Verona, con sentenza del 26/04/2021 ha
affermato che la
difformità
tra istanza di mediazione e atto introduttivo del successivo giudizio
quanto a oggetto
e
ragioni della pretesa è rilevabile quando, nel giudizio di merito,
la domanda abbia non
soltanto
un petitum più ampio ma anche, al suo fondamento, fatti costitutivi
ulteriori rispetto a
quelli
dedotti nell’ambito della procedura stragiudiziale.
Secondo
un’altra pronuncia del Tribunale di Roma, dal rispetto della
simmetria tra domanda
di
mediazione e domanda giudiziale deriverebbe una questione di
effettività di svolgimento
della
procedura: «per rendere effettiva la mediazione la parte chiamata
deve essere messa in
condizione
di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al
giudizio) tutte
le
questioni costitutive della pretesa dell’altra parte » (Tribunale
di Roma - sentenza n.
20160
del 29.12.2021).
Parimenti
il Tribunale di Torino, con la pronuncia n. 1519 del 05.04.2023, ha
riassunto i
principi
suesposti:
1)
la previsione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 di dover
includere nell’istanza di
mediazione
“l’oggetto e le ragioni della pretesa” va riferita al nucleo
più significativo e
rilevante
della controversia;
2)
il difetto della condizione di procedibilità, conseguente alla
difformità tra l’oggetto e titolo
dell’istanza
di mediazione e quelli della successiva causa, sussiste qualora la
domanda
giudiziale
abbia un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, e
si fondisu fatti
costitutivi
ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero
si basi su differenti
pretese;
3)
non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e
domanda giudiziale,
essendo
sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda
giudiziale siano
stati
enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l’esatta
qualificazione giuridica
della
vicenda (citando, a tal proposito, la sentenza di Cassazione n.
29333/2019).
Tornando
al caso di specie, come rilevato, nonostante l’ordine di questo
Giudice del
09/11/2023,
parte attrice non ha mai prodotto agli atti del giudizio le due
domande di
mediazione
obbligatorie e prodromiche alla impugnazione delle delibere
condominiali e
pertanto,
alla luce della normativa richiamata e della rassegna
giurisprudenziale riportata, non essendo stato possibile verificare
la simmetria tra le domande formulate in mediazione e quelle
formulate
nel presente giudizio, la domanda attorea va dichiarata
improcedibile.
Le
spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione.
PQM
Il
Tribunale omissis
dichiara
improcedibile omissis;
condanna
l’attrice alla refusione delle spese processuali del convenuto, che
liquida ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022,
in complessivi € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso
forfettario
delle spese generali, IVA e c.p.a. nella misura di legge, da
distrarsi in favore
del
procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nella comparsa
conclusionale.
AVVISO.
Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.