DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

6 ottobre 2025

31/25. MEDIA Magazine n. 10 del 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2025)

 



MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 10/25  Ottobre 2025


Numero interamente dedicato alla giurisprudenza di merito


GIURISPRUDENZA


È regolare la notifica della domanda di mediazione obbligatoria al domicilio eletto presso il procuratore costituito? (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2025)

=> Tribunale di Termini Imerese, 20 luglio 2025


Mediazione demandata: il giudice prescrive che il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2025)

=> Tribunale di Firenze, 26 giugno 2025


Mediazione telematica e incompetenza territoriale dell’organismo

=> Tribunale di Grosseto, 4 giugno 2025


Omessa produzione della domanda di mediazione obbligatoria, impossibilità di verificare la simmetria questa e quella formulate in giudizio, improcedibilità (fattispecie in tema di impugnazione di delibera condominiale) (Osservatorio Mediazione Civile n. 2

=> Tribunale di Catania, 30 maggio 2025



SEGNALAZIONI


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2025

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)


30 settembre 2025

30/25. È regolare la notifica della domanda di mediazione obbligatoria al domicilio eletto presso il procuratore costituito? (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2025)

 

=> Tribunale di Termini Imerese, 20 luglio 2025


Pur se il d.lgs. 28/2010 non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, si evince, comunque, che, stante l'informalità della mediazione e, in particolare, degli atti del relativo procedimento, l'avvio della mediazione deve essere portato a conoscenza della parte con "ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" (artt. 3 e 8, comma 1). Ebbene, qualora il conduttore abbia dichiarato di avere rilasciato l'immobile locato con conseguente consegna delle chiavi, senza indicare l'indirizzo del nuovo domicilio dove poter inviare le comunicazioni inerenti al procedimento, deve ritenersi regolare la notifica della domanda di mediazione al domicilio eletto presso il procuratore costituito mediante consegna PEC, atteso che, in mancanza della comunicazione dell'indirizzo del nuovo domicilio della resistente, deve essere ritenuto "mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" e, comunque, unico mezzo per portare a sua conoscenza l'avvio del procedimento (I).


(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Termini Imerese

30.7.2025

sentenza


Omissis


In ordine all'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per irregolare svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria sollevata da parte resistente nella memoria integrativa e reiterata nelle note conclusive, si rileva che la stessa è stata già rigettata con ordinanza del 08/09/2021 poiché la notifica della convocazione al procedimento di mediazione effettuata con pec nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nel presente giudizio è stata ritenuta regolare.

Si rileva al riguardo che l'art. 8, co. 1, D.Lgs. 28/2010, prevede che "... la domanda di mediazione, la designatone del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione... ".

Al contempo, l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo afferma che " Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità".

Occorre poi ricordare che, nel caso in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è espressamente richiesta dalla legge l'assistenza legale (art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010: "Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati").

In forza delle citate disposizioni normative, pur se il D.Lgs. 28/2010 non prevede espressamente in alcuna sua disposizione la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, si evince, comunque, che, stante l'informalità della mediazione e, in particolare, degli atti del relativo procedimento, l'avvio della mediazione deve essere portato a conoscenza della parte con "ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione".

Ebbene, nel caso in esame, la conduttrice, odierna resistente, con raccomandata del 13/03/2021 ha dichiarato di avere rilasciato l'immobile locato con conseguente consegna delle chiavi, senza indicare l'indirizzo del nuovo domicilio dove poter inviare le comunicazioni inerenti al procedimento.

Per quanto sopra, deve ritenersi regolare la notifica dell'istanza di mediazione al domicilio eletto presso il procuratore costituito mediante consegna pec in data 29/03/2021, atteso che, in mancanza della comunicazione dell'indirizzo del nuovo domicilio della resistente, deve essere ritenuto "mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" e, comunque, unico mezzo per portare a sua conoscenza l'avvio del procedimento.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 settembre 2025

29/25. Omessa produzione della domanda di mediazione obbligatoria, impossibilità di verificare la simmetria questa e quella formulate in giudizio, improcedibilità (fattispecie in tema di impugnazione di delibera condominiale) (Osservatorio Mediazione Civile n. 29/2025)

 

=> Tribunale di Catania, 30 maggio 2025


Qualora parte attrice non abbia mai prodotto agli atti del giudizio la domanda di mediazione obbligatoria e prodromica all’impugnazione della delibera condominiale, non essendo possibile verificare la simmetria tra le domande formulate in mediazione e quelle formulate in giudizio, la domanda attorea va dichiarata improcedibile (I).


(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Catania

30.5.2025

ordinanza


Omissis


Nel caso di specie, trattandosi di una controversia in materia condominiale, si è chiaramente

in presenza di una delle materie per le quali, ai sensi dell’art. 5, D. Lgs. 28/2010, è prevista la

mediazione obbligatoria ex lege, e per le quali, quindi, il previo esperimento del procedimento

di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Ed invero, alla luce della lettura degli artt. 4 e 5, D.lgs n. 28/2010, merita accoglimento

l’eccezione di improcedibilità, in quanto, a fronte della detta eccezione di parte convenuta e

della specifica richiesta formulata da questo Giudice con ordinanza del 09/11/2023, parte

attrice non ha mai prodotto in giudizio le domande di mediazione relative alle delibere

impugnate che provassero non solo l’avvio dei due procedimenti di mediazione ma anche

la simmetria tra le domande ivi formulate con quelle formulate nel presente giudizio.

Quindi, ricapitolando:

Non soltanto parte attrice in citazione ha dichiarato di impugnare due delibere condominiali

con date errate e diverse da quelle reali, in spregio al combinato disposto degli artt. 163 n. 3

c.p.c. e 164 c.p.c.; che prevedono la determinazione dell’oggetto della domanda a pena di

nullità (nel caso di specie sanata dalla costituzione del --- convenuto e dalla

produzione da parte dello stesso delle delibere oggetto di impugnazione);

Non soltanto in data 22/02/2024, l’attrice ha prodotto una serie di verbali di mediazione dai

quali non si evince minimamente quali fossero le delibere oggetto di contestazione innanzi

all’organismo di mediazione né si evincono chiaramente le domande formulate dalla

condomina XXX in quella sede;

Ma ha soprattutto l’attrice non ha adempiuto all’ordine di questo Giudice di produrre le

domande di avvio dei due procedimenti di mediazione (che peraltro avrebbe dovuto

spontaneamente allegare all’atto di citazione).

La produzione delle dette domande sarebbe stata fondamentale per verificare la relazione che

deve intercorrere, a livello di contenuto, tra l’istanza di mediazione e l’eventuale e successivo

atto introduttivo del procedimento giudiziario.

Ed invero, il D. Lgs. 28/2010 al comma 2 dell’art. 4, specifica i contenuti essenziali dei quali

l’istanza di mediazione non può mancare, ossia l’indicazione dell’organismo, delle parti,

dell’oggetto e delle ragioni della pretesa.

Come rilevato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 259 dell’11/01/2022, il contenuto di

tale previsione normativa è “praticamente equivalente” a quello dell’art. 125 c.p.c.,

concernente, in generale, i contenuti minimi che un atto giudiziario deve avere.

Ai sensi dell’art. 125, comma 1 c.p.c., salvo che la legge stabilisca diversamente, la citazione,

il ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto devono contenere l’indicazione

dell’ufficio giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda nonché delle

conclusioni. Quindi risulta evidente come il contenuto dell’art. 4 D. Lgs. 28/2010 sia pressoché

equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c.

Il Tribunale di Roma, muovendo da questa constatazione, ha allora affermato

che l’applicazione dell’art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in

sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale simmetria riguardi

quantomeno i fatti principali. In caso contrario, deve essere dichiarata l’improcedibilità

della domanda giudiziale.

In particolare, l’art. 4 richiede espressamente, tra i contenuti essenziali della domanda di

mediazione, le “ragioni della pretesa”.

Tale elemento individua evidentemente, una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di

parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un’azione giudiziale.

In definitiva, quindi, l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito,

introducendo in sede di mediazione gli elementi fattuali che saranno introdotti in sede

giudiziale, e ciò per due ragioni, ossia: 1) consentire all’istituto giuridico della mediazione

civile di espletare la relativa funzione deflattiva; 2) porre l’altra parte, ovverossia parte

chiamata in mediazione, nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di

prendere adeguatamente posizione su di essa.

Dalla comparazione, in quel giudizio, a livello contenutistico, tra l’istanza di mediazione e la

successiva domanda giudiziale poi in concreto proposta, dunque, si rilevava l’asimmetria tra i

due atti, e da ciò derivavano, secondo il Tribunale di Roma, due conseguenze tra loro connesse:

1) che la mediazione non poteva considerarsi validamente svolta; 2) che non era stata impedita

la decadenza dell’impugnazione della delibera condominiale.

Le conclusioni che si possono trarre dalla detta sentenza del Tribunale di Roma sono due: 1)

quanto all’istanza di mediazione, una domanda generica sotto il profilo del petitum o sotto il

profilo della causa petendi non può essere considerata espletata in maniera valida e comporta, come conseguenza, l’improcedibilità della domanda giudiziale; 2) quanto alla domanda

giudiziale, qualora essa si presenti anche solo in parte diversa dalla domanda di mediazione ed

esuli quindi, se pur parzialmente, da questa, dovrebbe considerarsi “nuova”.

Inoltre, anche il Tribunale di Verona, con sentenza del 26/04/2021 ha affermato che la

difformità tra istanza di mediazione e atto introduttivo del successivo giudizio quanto a oggetto

e ragioni della pretesa è rilevabile quando, nel giudizio di merito, la domanda abbia non

soltanto un petitum più ampio ma anche, al suo fondamento, fatti costitutivi ulteriori rispetto a

quelli dedotti nell’ambito della procedura stragiudiziale.

Secondo un’altra pronuncia del Tribunale di Roma, dal rispetto della simmetria tra domanda

di mediazione e domanda giudiziale deriverebbe una questione di effettività di svolgimento

della procedura: «per rendere effettiva la mediazione la parte chiamata deve essere messa in

condizione di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al giudizio) tutte

le questioni costitutive della pretesa dell’altra parte » (Tribunale di Roma - sentenza n.

20160 del 29.12.2021).

Parimenti il Tribunale di Torino, con la pronuncia n. 1519 del 05.04.2023, ha riassunto i

principi suesposti:

1) la previsione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 di dover includere nell’istanza di

mediazione “l’oggetto e le ragioni della pretesa” va riferita al nucleo più significativo e

rilevante della controversia;

2) il difetto della condizione di procedibilità, conseguente alla difformità tra l’oggetto e titolo

dell’istanza di mediazione e quelli della successiva causa, sussiste qualora la domanda

giudiziale abbia un petitum più ampio di quello della domanda di mediazione, e si fondisu fatti

costitutivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale ovvero si basi su differenti

pretese;

3) non occorre una perfetta simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale,

essendo sufficiente che i fatti posti a fondamento della successiva domanda giudiziale siano

stati enucleati nella domanda di mediazione, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica

della vicenda (citando, a tal proposito, la sentenza di Cassazione n. 29333/2019).

Tornando al caso di specie, come rilevato, nonostante l’ordine di questo Giudice del

09/11/2023, parte attrice non ha mai prodotto agli atti del giudizio le due domande di

mediazione obbligatorie e prodromiche alla impugnazione delle delibere condominiali e

pertanto, alla luce della normativa richiamata e della rassegna giurisprudenziale riportata, non essendo stato possibile verificare la simmetria tra le domande formulate in mediazione e quelle

formulate nel presente giudizio, la domanda attorea va dichiarata improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione.


PQM


Il Tribunale omissis dichiara improcedibile omissis; condanna l’attrice alla refusione delle spese processuali del convenuto, che liquida ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM

147/2022, in complessivi € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso

forfettario delle spese generali, IVA e c.p.a. nella misura di legge, da distrarsi in favore

del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta nella comparsa conclusionale.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 settembre 2025

28/25. Mediazione demandata: il giudice prescrive che il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2025)

 

=> Tribunale di Firenze, 26 giugno 2025


Il giudice dispone che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti; prescrive, altresì, che - in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole - il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti (I).


(I) Si veda il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Firenze

26.6.2025

ordinanza


Omissis


DISPONE che le parti provvedano ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all’interno del circondario del Tribunale di Firenze purchè regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 16 del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa, subordinandone – in particolare – l’esercizio alla condizione della previa richiesta congiunta di tutte le parti;

ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;

PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancata partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;

INVITA, in ogni caso, il mediatore ad adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro o sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire;

INVITA, altresì, il mediatore a verbalizzare i motivi eventualmente addotti dalle parti assenti per giustificare la propria mancata comparizione personale, precisando che ogni documentazione a tal fine rilevante dovrà essere prodotta in giudizio dalla parte costituita entro la prossima udienza, allo scopo di consentire al giudice un’adeguata valutazione in vista delle determinazioni da assumere in caso di assenza ingiustificata delle parti al procedimento di mediazione;

PRESCRIVE, altresì, che - in caso di effettivo svolgimento della mediazione che non si concludi con il raggiungimento di un accordo amichevole - il mediatore provveda comunque alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;

INVITA le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché, infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;

DISPONE che, a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso al mediatore designato;

FISSA l’udienza del omissis per verificare l’avvenuta condizione di procedibilità del procedimento nonché la conciliazione della lite;

DISPONE che la predetta udienza si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta”;

ASSEGNA alle parti termine sino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito delle note; AVVERTE - che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all’ulteriore corso del giudizio; - che la data dell’udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento. - che in caso di mancato deposito delle suddette note scritte ad opera di tutte le parti il procedimento verrà rinviato ai sensi dell’art. 309 c.p.c.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 settembre 2025

27/25. Mediazione telematica e incompetenza territoriale dell’organismo (Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2025)

 

=> Tribunale di Grosseto, 4 giugno 2025


La domanda di mediazione deve pur sempre essere presentata presso la sede (anche secondaria) territorialmente competente di un Organismo di mediazione, a prescindere dal fatto che gli incontri si siano svolti in via telematica.


Per la pronuncia per esteso con relativa annotazione si rimanda a

Giulio Spina

Mediazione telematica e incompetenza territoriale dell’organismo: domanda improcedibile

in Diritto e Giustizia del 3.9.2025

(ed. Giuffrè Francis Lefebvre)

URL: https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/12326974


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

5 luglio 2025

26/25. MEDIA Magazine n. 7-8-9 del 2025 (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2025)

 


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 7-8-9/25  Luglio-Agosto-Settembre 2025


Speciale Prassi mediazione post riforma Cartabia.

L’aggiornamento riprenderà a settembre.

Buona lettura!


DOCUMENTI


Mediazione e negoziazione assistita: linee-guida per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Ordine Avvocati di Roma) (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2025)


Protocollo Mediazione Civile e Commerciale (Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna) (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2025)


Protocollo Con-Senso (Tribunale di Milano) (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2025)


Già pubblicati:


Organismo Congressuale Forense: vademecum Mediazione alla luce dei correttivi della riforma Cartabia (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2025)


FAQ ministeriali aggiornate al Correttivo Cartabia mediazione (d.lgs.216/2024), con annotazione di G. SPINA (Osservatorio MediazioneCivile n. 7/2025)


SEGNALAZION


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2025

(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)

25/25. Mediazione e negoziazione assistita: linee-guida per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Ordine Avvocati di Roma) (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2025)

 

Le linee-guida sono consultabili gratuitamente al seguente URL (o qui, testo in pdf).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


24/25. Protocollo Mediazione Civile e Commerciale (Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna) (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2025)

 

Il Protocollo è consultabile gratuitamente al seguente URL (o qui, testo in pdf).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

23/25. Protocollo Con-Senso (Tribunale di Milano) (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2025)

 

Il Protocollo è consultabile gratuitamente al seguente URL.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2025

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