DIRITTO D'AUTORE


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31 marzo 2023

13/23. RIZZELLI, Riforma del processo civile (persone, minorenni e famiglie): Mediazione familiare, commento agli artt. 473-bis. 43 e Art. 473-bis.44 (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2023)

Mediazione familiare, commento agli artt. 473-bis. 43 e Art. 473-bis.44 

di Caterina RIZZELLI 

estratto da

C. RIZZELLI, IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE Introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma del processo civile), Diritto Avanzato, Milano, 2023 

Art. 473-bis. 43. Mediazione familiare 

É fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

La norma si occupa della mediazione familiare e sancisce il divieto di iniziare il percorso di mediazione nei casi in cui è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’art. 415-bis c.p.p. per le condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori , nonché quando tali condotte emergono in corso di causa.

L’ultima previsione richiama e rafforza quanto già detto sopra a proposito di invito rivolto dal giudice alle parti di ricorrere alla mediazione e cioè che, in presenza di denuncia penale relativa a condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori, per evitare che la vittima sia esposta a fenomeni di ulteriore violenza o di vittimizzazione secondaria, è fatto obbligo al giudice di procedere ad una valutazione anche sommaria dei fatti allegati e, ove ritenuti, veritieri, impedire gli incontri di mediazione.

L’ultimo comma, infatti, prevede quella che potrebbe essere la conseguenza di una errata o mancata valutazione o allegazione dei fatti ove venga disposto un percorso di mediazione che deve essere interrotto immediatamente se nel corso di esso emergano notizie di abusi e violenze.

Art. 473-bis.44. Attività istruttoria

Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto.

Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Il giudice procede all’interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati con l’eventuale ausilio di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Egli può, anche d’ufficio, assumere sommarie informazioni da persone informate sui fatti, disporre prove testimoniali non richieste, acquisire atti e documenti presso uffici pubblici e rapporti d’intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell’ordine se non relative ad indagini coperte dal segreto. 

La norma, contenendo la possibilità di acquisizione di sommarie informazioni da parte del giudice civile, sembrerebbe equipararlo alla figura del pubblico ministero o agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Pertanto, la previsione del limite di conoscibilità dei fatti che non siano coperti da segreto istruttorio, ponendosi in contrasto con l’interesse primario della vittima di abusi e violenze domestiche ad un provvedimento giudiziario che la tuteli dalle conseguenze di ulteriori reati a suo danno, potrebbe essere superata con la possibilità da parte del giudice civile di ricevere verbalmente ogni notizia utile dalle forze dell’ordine anche se coperta da segreto istruttorio.

Il giudice può nominare un consulente tecnico d’ufficio da scegliersi tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, può anche disporre indagini a cura dei servizi sociali, disponendo, dopo aver indicato nel provvedimento, la presenza di allegazioni di abusi e violenze, gli accertamenti da compiere nonché gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Si tratta di una previsione a tutela della vittima ma sottoposta al vaglio del giudice avuto riguardo al caso concreto e rimessa anche alla competenza dei servizi sociali e del ctu.

Ad avviso di chi scrive, una norma a tutela della vittima di violenza domestica, sarebbe stata quella di escludere a priori ogni percorso di mediazione e ogni possibilità di incontro tra presunto autore del reato e vittima nel corso del procedimento ogni qualvolta, dall’allegazione dei fatti, il giudice ritenga che gli stessi siano veritieri indipendentemente dallo stato del processo penale o dalla presenza di misure cautelari.

Spostare più in là la soglia di tutela della vittima, anche se solo presunta, esporrebbe, infatti, la stessa ad un immotivato e irragionevole pericolo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2023 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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