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Tribunale di Cosenza, 9 giugno 2025
Vi
è una specularità
tra parti necessarie del processo e le parti necessarie del
procedimento di mediazione,
atteso che, seppure la fase di mediazione non ha natura processuale,
la stessa è posta a servizio del processo e da esso mutua il proprio
perimetro. (I).
(I)
Si veda il nuovo testo del d.lgs.
n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo
correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte:
Osservatorio
Mediazione Civile n. 34/2025
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale
di Cosenza
9.6.2025
sentenza
Omissis
La
presente controversia trae origine dalle domande proposte da --- e
--- quali eredi di --- (deceduto il 12.4.2022), nei confronti di ---
---, --- e --- al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"- dichiarare simulato, nullo e comunque privo di effetti nei
confronti delle attrici, per tutte le ragioni esposte, l'atto di
vendita per notar --- rep n. --- rac --- del --- stipulato da ---
(42) e --- (96);
-dichiarare
che i beni immobili oggetto della predetta compravendita ed i
fabbricati/immobili sugli stessi realizzati, meglio identificati nel
presente atto, erano di proprietà di --- al momento del suo decesso
e, conseguentemente fanno parte della massa ereditaria del defunto;ù
- Dichiarare l'apertura della successione legittima di ---
attribuendo a ciascun erede la quota di spettanza ordinando al
competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare la
trascrizione dell'emananda sentenza"
I
convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito, nella comparsa
di risposta, l'improcedibilità della domanda per mancato
espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, rilevando
che la mediazione espletata dall'attrice avesse avuto ad oggetto la
sola domanda di divisione ereditaria, ma non anche quella diretta
alla declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'atto di
compravendita per simulazione.
Il
Giudice, con decreto emesso in data 15.10.2024 in sede di verifiche
preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha rilevato che, dall'esame del
verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice
risultasse che, effettivamente, il procedimento avesse avuto ad
oggetto solo la domanda di divisione ereditaria e non anche le
ulteriori domande proposte nel presente giudizio e relative alla
materia delle successioni ereditarie ed ha, quindi, concesso alle
parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV, D.Lgs. n. 28 del 2010,
il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione
obbligatoria.
Con
la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in esito al deposito del
verbale del procedimento di mediazione da parte dell'attrice --- i
convenuti hanno sollevato eccezione di improcedibilità della
domanda, rilevando che, nel termine concesso dal Giudice con decreto
del 15.10.2024, il procedimento di mediazione fosse stato introdotto
solo da una delle attrici --- nei confronti dei convenuti, mentre
l'altra attrice --- - il cui difensore aveva rinunciato al mandato,
senza che fosse sostituito da nuovo difensore - non aveva attivato la
procedura
né era stata chiamata a parteciparvi, configurandosi un'ipotesi di
litisconsorzio necessario.
Quindi,
con ordinanza del 5.2.2025, le parti sono state invitate a precisare
le conclusioni ed a discutere la causa, ex art. 281 sexies c.p.c.,
rispetto all'eccezione di improcedibilità sopra indicata.
Le
domande proposte dalle attrici devono essere dichiarate
improcedibili.
L'art.
5 comma 1 D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede espressamente che chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in
materia di "successioni ereditarie" è tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, davanti ad
un Organismo abilitato.
Nella
fattispecie in esame, dalla lettura dell'atto introduttivo e delle
conclusioni in esso formulate, risulta che le attrici --- e ---
abbiano proposto una domanda di simulazione relativa del contratto di
compravendita per notar --- (rep n. --- rac ---), stipulato in data
--- tra --- (classe 42) ed il nipote --- (classe '96) in quanto
dissimulante una donazione, sul presupposto della qualità di eredi
legittimarie del de cuius --- (cl. '42), nonché domanda diretta a
far ricadere i predetti beni nella massa ereditaria, al fine
dell'apertura della successione legittima di --- (cl. '42) ed
all'attribuzione delle quote a tutti i coeredi.
Dall'esame
del verbale di mediazione allegato al fascicolo di parte attrice
risulta che,
effettivamente,
il procedimento abbia avuto ad oggetto solo la domanda di divisione
ereditaria e non anche le ulteriori domande proposte nel presente
giudizio e relative alla materia delle successioni ereditarie, così
da indurre questo giudicante, con decreto emesso in data 15.10.2024
in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., a concedere
alle parti, ai sensi dell'art. 5, c. I - bis e IV, D.Lgs. n. 28 del
2010, il termine di quindici giorni per procedere alla mediazione
obbligatoria.
La
documentazione allegata dall'attrice --- evidenzia che il
procedimento di mediazione sia stato da questa introdotto nei
confronti dei convenuti --- ---, --- e --- senza la partecipazione di
--- il cui difensore aveva rinunciato al mandato.
Secondo
quanto ribadito dalla Suprema Corte, la simulazione relativa di una
compravendita conclusa tra un fratello ed il comune genitore, poi
defunto, dissimulante una donazione, ove sia dal legittimario dedotta
quale oggetto di specifica ed autonoma domanda, e non già in via
meramente strumentale o incidentale a fini dell'esercizio dell'azione
di riduzione, deve essere esercitata anche nei confronti degli altri
fratelli divenuti eredi, quali successori anch'essi del "de
cuius", parte del dedotto accordo simulatorio e, in quanto tale,
litisconsorte necessario (cfr. Cass. Civ., n. 11406 del 22.7.2003;
cfr. anche cass. Civ., n. 13145 del 25.5.2017, secondo cui "La
fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra
un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto
solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in
via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel
giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato
per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva
all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo
accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi
in via incidentale, senza efficacia di giudicato").
In
presenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi-parti
del presente giudizio, il procedimento di mediazione si sarebbe
dovuto necessariamente espletare nei confronti di tutti, come
ribadito anche dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi in
materia, che ha chiarito che "Nell'ipotesi di litisconsorzio
necessario la mediazione va proposta nei confronti di tutte le parti,
in quanto solo la loro effettiva partecipazione soddisfa la
condizione di procedibilità. La mancata proposizione di mediazione
nei confronti anche di uno solo dei litisconsorti necessari dopo
l'assegnazione del termine di 15 giorni per proporre il procedimento
di mediazione nei confronti di tutti vizia l'intero procedimento e
determina l'improcedibilità dell'azione" (cfr. Tribunale Torre
Annunziata, sentenza n. 851/19 - depositata il 05.04.2019; in senso
conforme, Trib. Milano sent. n. 1048/17)
Vi
è, infatti, una specularità tra parti necessarie del processo e le
parti necessarie del procedimento di mediazione, atteso che, seppure
la fase di mediazione non ha natura processuale, la stessa è posta a
servizio del processo e da esso mutua il proprio perimetro.
Né,
peraltro, può ritenersi che il giudizio possa proseguire per la sola
domanda di simulazione, in quanto non soggetta all'obbligatorio
esperimento del procedimento di mediazione, atteso che, nel caso di
specie, le attrici hanno proposto tale domanda, in ragione della
propria qualità di eredi legittimarie del de cuius --- e al fine di
far ricadere i beni oggetto del contratto di vendita nell'ambito
della massa ereditaria del de cuius, così da procedere alla
successiva divisione tra tutti i coeredi.
Poiché,
nella fattispecie in esame, la domanda di simulazione è strettamente
connessa alle domande di natura successoria, deve ravvisarsi anche
rispetto ad essa l'obbligatorietà di esperire il procedimento di
mediazione.
Il
mancato coinvolgimento di una delle attrici, --- nel procedimento di
mediazione, attivato dalla sola --- comporta, quale immediata
ricaduta, quella di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, il cui
comma 1 espressamente prevede che "l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale; l'improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza". Nel caso di specie, il difetto della
condizione di procedibilità è stato eccepito dalla difesa dei
convenuti nel primo atto difensivo successivo alla produzione della
documentazione relativa al procedimento di
mediazione
da parte dell'attrice, sicchè va dichiarata l'improcedibilità del
presente giudizio.
Ai
fini della regolamentazione delle spese di lite, in considerazione
della peculiarità della concreta fattispecie, tenuto conto anche
dell'avvenuta rinuncia al mandato professionale da parte del
difensore di --- appaiono ravvisabili fondati motivi idonei a
giustificare la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
PQM
Definitivamente
pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara
improcedibili le domande proposte dalle attrici, in ragione del
mancato espletamento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28
del 2010; compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per il deposito
della presente sentenza.
AVVISO.
Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.