DIRITTO D'AUTORE


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12 febbraio 2016

13/16. Mediazione demandata, improcedibilità: il tentativo di mediazione deve essere effettivamente avviato (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2016)

=> Tribunale di Reggio Calabria, 5 ottobre 2015

Per “mediazione disposta dal Giudice” (art.5, d.lgs. 28/2010) si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità (I).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2016

Tribunale di Reggio Calabria
Sezione II civile
ordinanza
5 ottobre 2015

Omissis

valutata la natura della causa (risarcimento danni a seguito di evento dannoso verificatosi nel corso di un viaggio crociera) e le difese delle parti;
ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione in vista di una possibile conciliazione, alla luce degli elementi in fatto e diritto prospettati dalle parti e della tipologia dei rapporti intercorsi;
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

PQM

Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28:

dispone l’esperimento della mediazione ed assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;

fissa nuova udienza in data omissis per verificare l’esito della procedura di mediazione.

precisa che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità;

precisa che le parti dovranno presentarsi dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.

Si comunichi alle parti.
Reggio Calabria, 5 ottobre 2015

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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