=> Cassazione civile, 26 ottobre 2018 n. 27251
Deve ritenersi che ai sensi dell’art. 5, comma 6, del
d.lgs. n. 28/2010 l'effetto interruttivo
della domanda di mediazione si produce a partire non già dalla data di deposito
ma da quella, evidentemente successiva, di comunicazione alla controparte. Non appare al riguardo
pertinente il riferimento alla L. n. 28 del 2010, art. 4, in quanto detta norma
prevede che si ha riguardo alla data di deposito dell'istanza ai (soli) fini di
determinare il tempo della domanda, mentre l'effetto
interruttivo della prescrizione nonché quello di impedire la decadenza,
regolato dall'art. 5, comma 6, richiede specificamente la comunicazione della
domanda di mediazione alle altre parti, adempimento che, ai sensi del
successivo art. 8 può essere posto in essere, con ogni mezzo idoneo a curarne la ricezione, anche a cura della
parte istante.
Il diritto alla
ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona,
non è disponibile, nè suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all'equa riparazione per durata
irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla
conciliazione, in aderenza alla "ratio" di deflazione del
contenzioso giudiziario. Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il
termine semestrale L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 4 impedisce, "per una
sola volta", ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 6, la
decadenza dal diritto di agire per l'equa riparazione, potendo quest'ultimo
essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il
medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del
verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione (I).
(I) In senso conforme si veda Cass. 22 luglio 2013, n. 17781 in Osservatorio Mediazione Civile n. 73/2013.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 55/2018
Corte Suprema di Cassazione
Sezione seconda civile
Ordinanza
26 ottobre 2018 n. 27251
Omissis
Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 3 D.L.D. adiva la Corte
d'Appello di Brescia per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per
la non ragionevole durata di un processo penale, durato oltre dieci anni e
conclusosi con sentenza di assoluzione del Gip presso il Tribunale di Brescia
perchè l'imputato non aveva commesso il fatto. Il Giudice designato accoglieva
il ricorso, condannando il Ministero della Giustizia alla refusione di Euro
5.600,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed Euro 1.530,00 a
titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Avverso tale decreto proponeva
appello il Ministero della Giustizia eccependo l'inammissibilità del ricorso
poichè tardivo. La Corte d'Appello di Brescia con decreto n. 20/2017 respingeva
il ricorso del Ministero della Giustizia, confermando le statuizioni del
giudice designato.
Avverso detto decreto propone ricorso in cassazione il Ministero della
Giustizia.
Resiste con controricorso ---.
Con il primo motivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e
falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e del D.Lgs. n. 28 del 2010,
art. 4 e art. 5, comma 6 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 per aver la
Corte territoriale ritenuto che il termine di decadenza per proporre la domanda
di equa riparazione, che viene sospeso, per una sola volta, nell'ipotesi di
deposito dell'istanza di mediazione, decorresse dal momento del deposito
dell'istanza e non già dal successivo momento in cui la controparte ne sia
venuta a conoscenza.
Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha già rilevato, il diritto alla ragionevole durata
del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, nè
suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all'equa riparazione
per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla
disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla
"ratio" di deflazione del contenzioso giudiziario. Pertanto, la
domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale L. 24 marzo 2001,
n. 89, ex art. 4 impedisce, "per una sola volta", ai sensi del D.Lgs.
4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 6, la decadenza dal diritto di agire per
l'equa riparazione, potendo quest'ultimo essere ancora esercitato, ove il
tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi,
decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la
segreteria dell'organismo di mediazione" (Cass. SS.UU. n. 17781/2013).
Deve invero ritenersi che ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5,
comma 6 l'effetto interruttivo della domanda di mediazione si produce a partire
non già dalla data di deposito ma da quella, evidentemente successiva, di
comunicazione alla controparte. Non appare al riguardo pertinente il
riferimento alla L. n. 28 del 2010, art. 4 contenuto in ricorso, in quanto
detta norma prevede che si ha riguardo alla data di deposito dell'istanza ai
(soli) fini di determinare il tempo della domanda, mentre l'effetto
interruttivo della prescrizione nonchè quello di impedire la decadenza,
regolato dall'art. 5, comma 6, richiede specificamente la comunicazione della
domanda di mediazione alle altre parti, adempimento che, ai sensi del
successivo art. 8 può essere posto in essere, con ogni mezzo idoneo a curarne
la ricezione, anche a cura della parte istante.
Laddove dunque, come nel caso di specie, il termine decadenziale sia
già decorso allorquando l'istanza viene comunicata, non può evidentemente
determinarsi alcun effetto interruttivo.
Il ricorso va dunque accolto.
La sentenza impugnata va cassata e, considerato che la causa può essere
decisa nel merito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex L. n. 89 del
2001 proposto da D.L.D. per tardività dello stesso.
Considerata la controvertibilità della questione sull'efficacia
interruttiva della domanda di mediazione e la mancanza, alla data di deposito
del ricorso, di un indirizzo consolidato di questa Corte, va disposta
l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
la causa nel merito, dichiara inammissibile il ricorso proposto da ---. Spese
compensate.