DIRITTO D'AUTORE


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12 dicembre 2012

129/12. Inammissibili gli emendamenti sulla mediazione alla legge di conversione del Decreto Crescita 2.0 (Osservatorio Mediazione Civile n. 129/2012)


La re-introduzione dell’obbligatorietà della mediazione (1) è materia estranea alla legge di Conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
È quanto si apprende dal Resoconto sommario n. 347 del 27/11/2012 della seduta del 27 novembre scorso della 10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica.
E’ stata infatti dichiarata l’“improponibilità” dell’emendamento 16.0.2 Chigo, De Lillo, Latronico (2) per “estraneità alla materia oggetto del provvedimento”; e, ad integrazione delle dichiarazioni di improponibilità già pronunciate, anche il “testo 2” dello stesso emendamento 16.0.2 è stato dichiarato improponibile per la medesima motivazione.

Nella stessa seduta, inoltre, è stato dichiarato improponibile per estraneità alla materia oggetto del provvedimento anche l’emendamento 37.0.26 (testo 2) De Lillo, anch’esso volto, tramite l’inserimento alla legge di conversione del Decreto Crescita 2.0 dell’art. 37-bis, alla reintroduzione – sino al 31 dicembre del 2015 – della mediazione obbligatoria.

Sul punto – pur destando alcune perplessità il mancato riconoscimento del rapporto tra mediazione, diffusione della mediazione (tramite la sua obbligatorietà) e crescita del Paese – si ribadisce la primaria importanza di promuovere l’istituto di cui al d.lgs. n. 28 del 2012 tramite una consistente e qualificata attività di comunicazione, informazione e formazione circa il funzionamento e le potenzialità della mediazione.
Dunque, tramite una seria attività di educazione alla mediazione ed alla conciliazione. Tramite un’opera di diffusione della cultura della mediazione, mezzo alternativo, ed in questi termini complementare, non contrapposto, alla risoluzione giudiziale delle controversie (3).    

Riportiamo di seguito estratto del Resoconto sommario n. 347 della seduta del 27/11/2012 della 10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica, unitamente ai testi dell’emendamento 16.0.2 (testo 2) e dell’emendamento 37.0.26 (testo 2), così come pubblicato sul sito del Senato della Repubblica.

(1) Si rimanda al riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTE COSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Si veda “Emendamento alla Conversione del Decreto Crescita 2.0: mediazione obbligatoria sino al 31 dicembre 2017” in  Osservatorio Mediazione Civile n. 124/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 129/2012

Legislatura 16ª
10ª Commissione permanente
Resoconto sommario n. 347 del 27/11/2012

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2012
347ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI 

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 9,30.
  
IN SEDE REFERENTE 

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.

Il presidente CURSI informa che la Commissione bilancio, in ordine agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 16,  ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte (…omissis…) 16.0.4. Dichiara pertanto, a seguito del parere della 5ª Commissione, l'inammissibilità dei suddetti emendamenti.
Informa altresì che sono pervenute alla Commissione riformulazioni degli emendamenti (…omissis…) 16.0.2 (…omissis…) 37.0.26 e 37.0.35 nonché subemendamenti agli emendamenti 9.0.100 (testo 2) e 11.100 dei Relatori, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

(…omissis…)

In relazione alle proposte di modifica presentate agli articoli 37 e 38, dichiara l'improponibilità, per estraneità alla materia oggetto del provvedimento, degli emendamenti (…omissis…) 37.0.26

(…omissis…)

Si riserva comunque di pronunciare ulteriori improponibilità anche in considerazione del richiamo venuto dalla Presidenza del Senato per un attento vaglio degli emendamenti ai fini dell'ammissibilità, trattandosi nella fattispecie della conversione in legge di un decreto-legge.
Ad integrazione delle dichiarazioni di improponibilità già pronunciate, informa che le proposte emendative 3.11, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.2 (testo 2), 18.0.1, 18.0.1 (testo 2), 18.0.1 (testo 3) e 37.0.26 (testo 2) sono improponibili per estraneità di materia.

(…omissis…)

Art.  16
16.0.2 (testo 2)
DE LILLO
Dopo l'articolo 16aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: ''1. Sino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni'';
            b) all'articolo 6, comma 1, le parole ''quattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''due mesi'';
            c) all'articolo 8, comma 1, le parole ''il primo incontro tra le parti non oltre quindici'' sono sostituite dalle seguenti: ''il primo incontro tra le parti e il mediatore non otre trenta'';
            d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'' e prima delle parole ''può formulare una proposta di conciliazione.'', sono inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,'';
            e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
                 a) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: ''Fermo quanto previsto dai commi 4-bis e 5 del presente articolo,'';
                 b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: ''4-bis. Quando, all'esito del primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350 euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di valore superiore.''».

Art.  37
37.0.26 (testo 2)
DE LILLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: ''1. Sino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni'';
            b) all'articolo 6, comma 1, le parole ''quattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''due mesi'';
            c) all'articolo 8, comma 1, le parole ''il primo incontro tra le parti non oltre quindici'' sono sostituite dalle seguenti: ''il primo incontro tra le parti e il mediatore non otre trenta'';
            d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'' e prima delle parole ''può formulare una proposta di conciliazione.'', sono inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,'';
            e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
                 a) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: ''Fermo quanto previsto dai commi 4-bis e 5 del presente articolo,'';
                 b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: ''4-bis. Quando, all'esito del primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350 euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di valore superiore.''».

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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