DIRITTO D'AUTORE


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22 gennaio 2012

16/12. Consulenza tecnica preventiva e mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2012)

è Trib. Varese 21 aprile 2011

Consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) e mediazione (d.lgs. 28/2010) perseguano la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva; pertanto, in caso di CTU preventiva non sussistano le condizioni di procedibilità di cui all'art. 5, comma I,d.lgs. 28/2010 e il difensore non è obbligato alla comunicazione di cui all'art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010 (1).

Si riporta il teso dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010: “All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2012

Tribunale di Varese
Sez. I
Decreto
21/04/2011

…omissis…
La prevalente giurisprudenza di merito (ex multis, v. Tribunale Trento 22 maggio 2009 Tribunale Mantova 21 maggio 2009. Tribunale Barcellona Pozzo Di Gotto 03 marzo 2009. Tribunale Mondovì 21 novembre 2008. Tribunale Mantova 04 settembre 2008. Tribunale Pavia 14 luglio 2008. Tribunale Mantova 03 luglio 2008; Tribunale Torino 31 marzo 2008. Tribunale Nola 19 febbraio 2008) aderisce vuoi implicitamente vuoi esplicitamente alla tesi dottrinaria che inscrive l'istituto nell'alveo delle alternaive dispute resolution, valorizzando la tensione della norma verso la composizione della lite, l'intervento di un terzo neutrale e le agevolazioni fiscali;
Ritenuto, dunque, che l'istituto non ha natura cautelare: da qui, però, la necessità di accertare se sussistano, in capo al difensore, gli obblighi di cui all'art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010, omessi nel caso di specie;
Ritenuto che consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) e mediazione (d.lgs. 28/2010) perseguano la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva;
Ritenuto, quindi, che, in caso di CTU preventiva, non sussistano le condizioni di procedibilità di cui all'art. 5, comma I,d.lgs. 28/2010 e il difensore non sia obbligato alla comunicazione di cui all'art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010;
Ritenuto di dovere provvedere ai sens dell'art. 694 c.p.c., poiché richiamato dall'art. 696, comma III, c.p.c., norma cui rinvia l'art. 696-bis, comma I, c.p.c..

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 694, 696- bis c.p.c.
Fissa l'udienza di comparizione delle parti in data 24 maggio 2011 ore 11.35(1)
Dispone che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato alle parti resistenti entro e non oltre il termine del 10 maggio 2011
Abilita la parte resistente a depositare propria memoria difensiva sino alla data di udienza, invitandola a dichiarare se intende beneficiare del procedimento in vista di una possibile conciliazione.
Manda alla cancelleria perché si comunichi alla parte ricorrente.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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