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24 marzo 2021

16/21. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 settembre 2020 (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2021)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 30 settembre 2020 (1).

Con riferimento all’ultimo trimestre dell’anno, gli organismi rispondenti, in calo rispetto alle rendicontazioni più recenti, sono stati 341 su 577.

 

Nel periodo di riferimento (con esclusione di un Organismo “outlier”, in quanto tutte le sue iscrizioni riguardano la materia «Contratti assicurativi», il cui 99% si conclude con la mancata comparizione dell’aderente), si sono registrati 88.392 procedimenti iscritti. Di questi, 140 sono ascrivibili alla nuova materia di controversie assoggettate alla mediazione c.d. obbligatoria degli “Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter” (2).

 

La materia maggiormente trattata in mediazione è quella dei contratti assicurativi. Al riguardo, la rilevazione statistica ministeriale evidenzia che “La crescita delle iscrizioni in materia di Contratti assicurativi è imputabile alla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 19596/2020 del 18.09.2020): nei giudizi introdotti con decreto ingiuntivo in caso di controversie soggette a mediazione obbligatoria l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono poi quelle in tema di diritti reali (13,8%), locazione (10,8%), condominio (10,4%) e contratti bancari (10,1%) e. Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e, quindi, di un dato di fatto ormai consolidato.

A tali materie, si aggiunge, come dall’inizio dell’anno, quella dei contratti assicurativi (16%).

 

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 41,9% dei casi. Si tratta di un dato che conferma il trend di diminuzione già riscontrato dalle analisi dell’Osservatorio svolte sulle precedenti rendicontazioni ministeriali.

In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 29,1% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.

Da un’analisi a campione, però, risulta che quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 47,4% dei casi. Tale dato risulta sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce, pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre; qualcosa in più, però, si ritiene, potrebbe farsi (a livello normativo) per favorire maggiormente la scelta delle parti di proseguire la mediazione oltre il primo incontro (3).

 

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

 

In merito alla categorie di mediazione, nel periodo di riferimento la maggior parte dei procedimenti definiti (quasi il 90%) afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), mentre poco più dell’1% dei procedimenti definiti nel periodo in questione afferisce alla c.d. mediazione delegata o demandata dal giudice (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010). L’11% circa dei procedimenti afferisce alla mediazione volontaria o facoltativa.

 

La maggiore percentuale di raggiungimento dell’accordo conciliativo si registra quando la mediazione viene svolta, presumibilmente, prima dell’instaurazione del processo: mediazione volontaria o facoltativa, co quasi il 40% di successo (dato che sale al 60% di procedimenti che si chiudono con l’accordo quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione).

In generale, dai dati emerge che la mediazione ha maggiore probabilità di successo se svolta prima del processo (in modo volontario o obbligatorio), mentre i casi in cui più difficilmente si giunge all’accordo sono invece quelli in cui le parti vengono inviate in mediazione dal giudice (invio in mediazione in quanto materia soggetta a mediazione c.d. obbligatoria, ovvero mediazione demandata).

 

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.

 

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 30.6.2019

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

75

5.938

 

ORGANISMI PRIVATI

 

358

46.613

 

ORDINE AVVOCATI

 

104

24.313

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

39

436

 

Totale complessivo

 

576

77.300

 

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie ben il 78% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione il 90% è assistito da un avvocato. Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni statistiche precedenti.

 

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 172 giorni; dato sostanzialmente in linea con le rendicontazioni precedenti, anche se si registra un lieve, costante, trend di aumento della durata delle mediazioni.

 

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Mediazione%20Civile%20al%2030%20settembre%202020.pdf

 

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

 

(2) Si veda Legge 25 giugno 2020, n. 70 (giustzia-Covid-19) e mediazione: nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria e mediazione telematica (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2020)

 

(3) Si veda SPINA, Prime considerazioni sul DDL di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019) con particolare riferimento alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2019)


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

21 marzo 2021

15/21. Mediazione esperita in ritardo rispetto al termine: procedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2021)

=> Tribunale di Cassino, 6 novembre 2020 

Va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata esperita la procedura di mediazione, sebbene in ritardo rispetto al termine, comunque non perentorio, assegnato dal giudice (I).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Cassino
Sentenza
6 novembre 2020

Omissis

In primo luogo, va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata esperita la procedura di mediazione, sebbene in ritardo rispetto al termine, comunque non perentorio, assegnato dal giudice, come da documentazione versata in atti.

Va, altresì, dichiarata la validità del contratto tra le parti, attesa l’avvenuta registrazione di in data 10.12.2019, come da documentazione versata in atti.

Nel merito, risulta confermata, per stessa ammissione di parte resistente, l'apertura della porta di accesso, necessaria per adeguare i locali di proprietà della omissis alle richieste della casa madre omissis. Pertanto, il fatto è incontestato con le conseguenze di cui al novellato art. 115 c.p.c. e non essendo detti lavori, né previsti contrattualmente, né autorizzati dalla locatrice, è evidente la gravità dell'inadempimento contrattuale imputabile alla conduttrice tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c..

Conclusivamente, la domanda avanzata dalla omissis di risoluzione contrattuale risulta fondata e viene accolta, come da dispositivo che segue.

Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia.

Quanto alle spese di giudizio omissis art. 92 c.p.c.

PQM

Il Giudice omissis accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione – e successive scritture private – intercorso tra le parti, per quanto in motivazione; ordina l’immediato rilascio, in favore della locatrice proprietaria, dell’immobile di cui al suindicato contratto di locazione – e successive scritture private – tra le parti. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 marzo 2021

14/21. Procedibilità della domanda: l'oggetto della mediazione e del giudizio devono corrispondere esattamente? (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2021)

=> Tribunale di Pistoia, 19 ottobre 2020 

Nessuna norma di legge impone che l'oggetto della procedura di mediazione debba corrispondere esattamente e unicamente a quello di un singolo giudizio contenzioso, essendo ben possibile e perfino auspicabile (anche in ottica di economia di tempi e di costi di attivazione e svolgimento della procedura stragiudiziale) che le parti in un medesimo contesto conciliativo versino il complesso dei rapporti giuridici fra sé intercorrenti, in modo da cercare una composizione complessiva degli stessi senza che ciò, ovviamente, precluda – in caso di esito negativo della procedura di mediazione – l'introduzione di diversi giudizi contenziosi con riferimento ai diversi aspetti coinvolti nei rapporti inter partes (I).

(I) Si veda l’art. 2, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Pistoia
Sentenza
19 ottobre 2020

Omissis

La domanda di accertamento negativo oggetto del presente contendere è fondata e merita accoglimento nel contenuto e per le ragioni di seguito esposti.

Sulle varie questioni preliminari interessanti la controversia in essere, può agevolmente ed esaustivamente richiamarsi quanto dedotto a verbale d'udienza c.d. cartolare dell'1.10.2020, nel quale si è osservato che:

a) la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta è da dichiarare inammissibile, non avendo la parte osservato il disposto di cui all'art. 418 c.p.c. ossia non avendo rivolto al giudice richiesta di fissazione di nuova udienza, adempimento espressamente previsto ex lege “a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima”. Nella nitidezza del dettato legislativo, che non meriterebbe altri commenti, è comunque intervenuto l'insuperato chiarimento giurisprudenziale delle S.U. n. 13025/1991 per le quali “Nel rito del lavoro, l'inosservanza del convenuto, il quale formuli domanda riconvenzionale, all'onere di chiedere la fissazione di una nuova udienza, secondo le previsioni dell'art. 418 primo comma cod. proc. civ., implica decadenza e, quindi, inammissibilità della domanda medesima, che è rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità”. Tanto basta per chiudere ogni ulteriore disquisizione sul punto;

b) l'eccezione di parte convenuta di inammissibilità/improcedibilità del giudizio per mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria è, da un lato, priva di oggetto prima ancora che infondata relativamente alla domanda riconvenzionale azionata dalla convenuta stessa, poiché all'evidenza l'inammissibilità di questa per le ragioni spiegate sub a) travolge ogni altra discettazione in merito, ivi compreso il profilo concernente le condizioni di procedibilità della domanda sub specie di obbligatorio esperimento della procedura di mediazione ante causam; dall'altro lato, ossia con riferimento alla domanda azionata da parte ricorrente, è smentita per tabulas dalla documentazione versata in giudizio dalla ricorrente stessa e attestante, per contro, la rituale introduzione della procedura di mediazione sull'oggetto del presente contendere in relazione alla domanda di parte ricorrente, secondo quanto ampiamente esposto a verbale d'udienza 1.10.2020. Ed infatti, sotto un primo profilo è da dire come nessuna norma di legge imponga che l'oggetto della procedura di mediazione debba corrispondere esattamente e unicamente a quello di un singolo giudizio contenzioso, essendo ben possibile e perfino auspicabile (anche in ottica di economia di tempi e di costi di attivazione e svolgimento della procedura stragiudiziale) che le parti in un medesimo contesto conciliativo versino il complesso dei rapporti giuridici fra sé intercorrenti, in modo da cercare una composizione complessiva degli stessi senza che ciò, ovviamente, precluda – in caso di esito negativo della procedura di mediazione – l'introduzione di diversi giudizi contenziosi con riferimento ai diversi aspetti coinvolti nei rapporti inter partes; sotto un secondo profilo, non può fare a meno di osservarsi come, anche a prescindere da quanto appena osservato, la domanda di mediazione presentata dall'odierna ricorrente appare del tutto idonea a costituire condizione di procedibilità del presente specifico contenzioso, atteso che detta domanda è riferita testualmente ad annullamento di fatture emesse dalla omissis s.r.l. in spregio del contratto di locazione regolarmente registrato dalle parti (cfr. pag. 2 domanda di mediazione di cui alla nota di produzione documentale di parte ricorrente dell'1.9.2020).

Venendo quindi al merito della lite, confermata la valutazione di superfluità delle istanze istruttorie svolte dalla ricorrente per essere la presente causa definibile allo stato degli atti, va dimessa come del tutto infondata la pretesa di parte locatrice avverso la quale l'odierna ricorrente ha svolto domanda di accertamento negativo del credito.

Costituisce infatti circostanza pacifica in causa, incontroversa fra le parti, quella per cui le fatture in questa sede impugnate sono state emesse dalla locatrice sulla base di una valutazione di stima compiuta dal CTU incaricato nella procedura esecutiva immobiliare promossa sull'immobile in oggetto in danno della locatrice medesima: laddove il canone pattuito fra le parti come da contratto di locazione prevede una somma ben inferiore.

Ciò è tanto vero che la convenuta ha proposto domanda riconvenzionale (inammissibile, per i motivi anzidetti) volta alla declaratoria dell'inadeguatezza del canone di locazione pattuito inter partes e alla sua rideterminazione nell'importo indicato dal CTU nella causa espropriativa immobiliare n. 3/2019 Tribunale di Pistoia: evidentemente consapevole, la parte odierna convenuta e attrice in riconvenzionale, dell'infondatezza giuridica della propria pretesa di ottenere in pagamento la differenza, per i canoni pregressi, fra l'importo contrattualmente previsto e l'importo ritenuto congruo dal consulente giudiziario ove siffatta pretesa non sia sorretta, a monte, da una pronuncia giudiziale.

Ed infatti, ferma la regola di cui all'art. 1372 c.c. per cui il contratto ha forza di legge fra le parti, è fin troppo evidente come le clausole in esso contenute non possano essere modificate o invalidate se non previo accordo fra le stesse parti contraenti (mutuo consenso) o in virtù di decisione emessa da autorità giurisdizionale adita da una delle parti: non può certo valere a modificare o integrare una pattuizione contrattuale, peraltro di importanza basilare siccome attinente alla determinazione del quantum dell'obbligazione principale gravante sul conduttore (pagamento del canone locatizio), la mera valutazione resa da un tecnico incaricato nell'ambito di una procedura giudiziale nella quale, peraltro, la parte conduttrice non è nemmeno parte con l'effetto che siffatta valutazione è in ogni caso ad essa inopponibile. Ché se, poi, anche per ipotesi lo fosse, nulla cambierebbe in punto di totale inidoneità di una mera perizia di stima a determinare il mutamento di pattuizioni contrattuali intervenute fra altri soggetti, rispetto ai quali il perito è terzo del tutto estraneo, occorrendo a tal fine come detto o un nuovo accordo fra le parti, o l'intervento di autorità statale dotata del potere giurisdizionale ovvero del potere di decidere le controversie insorte fra privati e portate al suo vaglio.

Null'altro è da aggiungere per attestare la fondatezza della domanda di accertamento negativo svolta da parte ricorrente con riguardo alle fatture emesse ex adverso per differenze negli importi dei canoni locatizi e adeguamento di questi.

Quanto alla fattura n. 7 dell'11.2.2020, parimenti impugnata dalla ricorrente, recante come causale “danno ricevuto a causa di beni mancanti di proprietà della società Massagli Costruzioni S.r.l. In Liquidazione” è sufficiente evidenziare come, a fronte della contestazione della locataria, parte locatrice nulla ha dedotto né dimostrato (né, invero, offerto di dimostrare) laddove, vertendosi in tema di domanda risarcitoria, l'onere della prova è a carico della parte pretesa danneggiata, omissis s.r.l. in liquidazione:

la quale invece, nella propria comparsa costitutiva, neppure ha fatto cenno della questione in discorso, non avanzando in merito alcuna domanda in riconvenzione. Ogni altra considerazione appare, quindi, al riguardo superflua.

L'accoglimento della domanda di parte ricorrente comporta il sostenimento delle spese di lite a carico della convenuta, in forza del principio di soccombenza regolante la materia.

La liquidazione viene operata a mente del DM 55/2014 in base al valore della causa (importo delle fatture impugnate) e considerata la consistenza dell'attività processuale svolta, in particolare con assenza di istruttoria (e conseguente eliminazione del compenso per tale fase) e semplificazione della fase decisionale, svolta senza deposito di scritti difensivi (con conseguente riduzione del compenso per tale fase), non essendovi per il resto motivo per discostarsi dai parametri medi dello scaglione di riferimento.

PQM

Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa o contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta, omissis s.r.l. in liquidazione, ad ottenere il pagamento delle fatture impugnate nel presente giudizio; condanna parte convenuta omissis s.r.l. in liquidazione alla refusione, in favore di parte ricorrente omissis S.p.a., delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca, c.u. e spese di notifica). 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

12 marzo 2021

13/21. BARNI, Comparizione personale delle parti in mediazione: dal principio affermato dalla Corte di Cassazione alle pronunce di merito (Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2021)

Comparizione personale delle parti in mediazione:
dal principio affermato dalla Corte di Cassazione alle pronunce di merito

(nota a Tribunale di Cosenza, sentenza 13 gennaio 2020)

di Edoardo Luigi BARNI
Dottore in Giurisprudenza, Mediatore di Controversie Civili e Commerciali

Introduzione 

Tra le varie questioni in materia di mediazione civile e commerciale di cui la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, si è occupata, vi è quella, piuttosto delicata ed affrontata di recente in diverse pronunce, se, nell’ambito del procedimento di mediazione, il cui esperimento è previsto obbligatoriamente con riferimento alle controversie indicate dall’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, le parti siano tenute a comparire personalmente davanti al mediatore designato dall’organismo oppure possano, secondo determinate modalità, farsi sostituire in tale sede.

Si tratta di una questione di particolare importanza, e ciò è dovuto al fatto che la trattazione della stessa contribuisce a mettere meglio a fuoco le condizioni in presenza delle quali il previo esperimento del tentativo di mediazione può propriamente dirsi compiuto e può quindi ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità espressamente richiesta dall’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010.

Questo tema è stato affrontato anche nella recente sentenza Trib. Cosenza, 13/01/2020, in Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2021, che se ne è occupata prospettando un iter logico-argomentativo avente, quale punto di avvio, un imprescindibile riferimento a una pronuncia di legittimità di poco precedente, e, quale approccio alla questione sinteticamente suesposta, quello di evidenziare lo scopo della mediazione civile e commerciale. 

Trib. Cosenza, 13/01/2020: il caso e la decisione del Tribunale di Cosenza 

La causa promossa innanzi al Tribunale di Cosenza (e che ha avuto esito nella sentenza su cui ci si vuole concentrare) era stata promossa da una società nei confronti di una banca, mediante atto di citazione, in cui la prima chiedeva innanzitutto di dichiarare la nullità o l’inefficacia di un contratto di mutuo, concluso con la seconda, e le ragioni addotte dall’attrice, a fondamento di questa richiesta, concernevano tassi, prezzi e condizioni del finanziamento.

Il Tribunale adito, in considerazione della materia oggetto della controversia, attinente all’ambito dei contratti finanziari, e della conseguente annoverabilità della stessa tra le materie per le quali, ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 28/2010, è espressamente prevista la mediazione obbligatoria, aveva assegnato alle parti in lite il termine di quindici giorni per instaurare la procedura stragiudiziale.

Parte convenuta aveva dunque esperito l’improcedibilità della domanda giudiziale, e, a fondamento di tale eccezione, aveva posto il mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010 e consistente nell’esperimento di un tentativo di mediazione, rilevando che, innanzi al mediatore, era comparso unicamente il difensore di parte attrice.

La stessa parte convenuta aveva, a tale proposito, richiamato il principio cristallizzato nella sentenza Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473, in Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2019 (della quale vi sono numerosi commenti, tra i quali quelli su https://www.altalex.com/documents/news/2019/04/01/mediazione, su https://www.professionegiustizia.it/documenti/notizia/2019/la-cassazione-censura-orientamento-della-giurisprudenza-di-merito-sulla-cd-mediazione-effettiva e su https://www.ratioiuris.it/presenza-personale-delle-parti-ed-effettivita-della-mediazione/), pronuncia di legittimità invocata poi in successivi giudizi di merito celebrati presso altri tribunali ed illuminante con riferimento alla questione giuridica in esame.

Muovendo dall’attuale dettato normativo del D.lgs. 28/2010, il cui art. 8 richiede espressamente la presenza, in sede di mediazione, sia delle parti sia dei rispettivi avvocati, la Corte di Cassazione ha evidenziato nella succitata sentenza che, perché possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità, è necessario che la parte compaia personalmente nell’ambito del procedimento di mediazione obbligatoria, non potendo invece inviare, innanzi al mediatore designato, soltanto il proprio legale (sprovvisto di delega). La presenza dell’avvocato, del resto, non era neppure contemplata nella versione originaria del D. Lgs. 28/2010. La necessaria presenza del legale è stata invece introdotta con la novella del 2013 che ha appunto portato l’inserimento, nel tessuto normativo del D. Lgs. 28/2010, dell’art. 5, comma 1-bis, nonché una modifica dell’art. 8, recante la disciplina del procedimento di mediazione. Come osservato dalla Corte, peraltro, la necessità di comparizione personale delle parti innanzi al mediatore non esclude che tale attività possa costituire oggetto di delega. La possibilità, per la parte, di delegare il proprio avvocato difensore non è infatti né prevista né esclusa. Non vi è, in altri termini, una espressa previsione a tale riguardo. In considerazione di ciò e non trattandosi di “atto strettamente personale”, qualora una parte sia impossibilitata a partecipare personalmente ad un incontro di mediazione oppure per sua scelta non intenda parteciparvi, la stessa può liberamente farsi sostituire, purché conferisca tale potere mediante procura speciale sostanziale. Due precisazioni debbono però essere addotte, in quanto fondamentali. La Corte di Cassazione ha precisato che questo principio vale sia per la parte attivante sia per la parte invitata in mediazione. Inoltre, allo scopo di delegare validamente un terzo (che può essere lo stesso avvocato difensore della parte oppure un’altra persona) alla partecipazione alle attività di mediazione, è necessario che tale potere sia conferito con un’apposita procura avente, come specifico oggetto, la partecipazione alla procedura stragiudiziale nonché l’attribuzione del potere di disporre dei diritti sostanziali su cui la disputa verte.

Il Tribunale di Cosenza ha dunque affermato che, in casi come quello in esame, qualora la parte istante non compaia personalmente in mediazione, la condizione di procedibilità indicata dall’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010 non può considerarsi avverata.

Il Tribunale adito ha argomentato questa posizione mediante una incisiva sottolineatura di quello che costituisce essenzialmente lo scopo dell’attività di mediazione cui fa riferimento lo stesso D.lgs. 28/2010: verificare se sussistono o meno le condizioni affinché, tra le parti in lite, possa stabilirsi (o essere ristabilito) un dialogo, a sua volta condizione necessaria perché si possa intraprendere un percorso tale da consentire la risoluzione della controversia. In altri termini, la mediazione mira innanzitutto a riattivare la comunicazione tra le parti in lite, perché, in mancanza di essa, non è logicamente pensabile di poter giungere a una “soluzione concordata del conflitto”. Tutto ciò implica, in maniera imprescindibile, che sia possibile una interazione immediata tra le parti davanti al mediatore designato, secondo una di due possibili modalità tra loro alternative, ovverosia personalmente (nel senso che i diretti interessati compaiono fisicamente all’incontro di mediazione) oppure tramite i rispettivi rappresentati muniti di procura sostanziale avente ad oggetto l’attribuzione del potere di risolvere la controversia in sede stragiudiziale. L’importanza della procura sostanziale, a tale fine, è peraltro evidente se si considera che il rappresentante vincola la parte alle determinazioni da lui assunte durante gli incontri di mediazione.

Qualora la parte non possa o non intenda comparire personalmente davanti al mediatore ma intenda farsi sostituire, non può, a tal fine, ritenersi idoneo il conferimento, all’avvocato difensore, della procura processuale autenticata dallo stesso, neanche se essa contiene il riferimento all’informazione circa lo svolgimento del procedimento di mediazione, poiché la procura processuale conferisce all’avvocato difensore il potere di rappresentare il suo assistito in sede giudiziale ma non gli conferisce affatto la facoltà di sostituirsi a lui nell’ambito di una attività avente chiaramente carattere stragiudiziale, quale appunto è la mediazione civile e commerciale.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Cosenza, in particolare, l’avvocato difensore della società attrice, successivamente agli incontri in cui si era articolata la procedura di mediazione, aveva depositato ratifica di procura speciale in cui la società medesima approvava formalmente l’attività espletata dai suoi procuratori legali sia quanto all’instaurazione della procedura stragiudiziale sia quanto agli incontri di mediazione che avevano avuto luogo innanzi al mediatore designato dall’organismo.

A tale proposito, si è affermato che il deposito di un atto di ratifica dell’operato del procuratore nell’ambito del procedimento di mediazione può essere considerato un “escamotage” consistente in un “ravvedimento postumo”, peraltro privo di rilievo in relazione a quanto detto sopra circa il conferimento della facoltà di sostituirsi alla parte davanti al mediatore. Ciò è argomentabile sia tenendo conto che il deposito dell’atto di ratifica doveva ritenersi chiaramente tardivo, in quanto intervenuto appunto in un momento successivo, sia perché inidoneo a colmare e sanare il difetto di rappresentanza in sede di mediazione.  

Ancora, quanto al caso di specie, parte attrice aveva introdotto il giudizio senza prima esperire il tentativo di mediazione, nonostante la materia oggetto della controversia rientrasse nel novero di quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010, è espressamente prevista la mediazione obbligatoria. Era dunque stato assegnato dal giudice un termine di quindici giorni per esperire il tentativo di mediazione e rendere così procedibile la domanda giudiziale. La condizione di procedibilità, ciononostante, non poteva considerarsi soddisfatta, proprio in ragione di quanto esposto sopra e dei rilievi effettuati circa la mancanza di una valida procedura. Il difensore di parte attrice aveva peraltro evidenziato che la sentenza Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473 era stata depositata solo alcuni giorni prima della presentazione della domanda di mediazione.

In considerazione di ciò, il Tribunale adito si è pronunciato dichiarando l’improcedibilità della domanda giudiziale presentata dalla società attrice e, in relazione alla controvertibilità della questione concernente la necessaria partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione, ha ritenuto equo compensare per metà le spese processuali, ponendo il pagamento della restante parte a carico dell’attrice. 

Successive pronunce di merito e relativi approcci alla questione 

Oltre alla sentenza del Tribunale di Cosenza fin qui ampiamente trattata, sono poi intervenute altre pronunce di merito in ordine alla questione giuridica della comparizione personale delle parti in mediazione.

Una di queste è la sentenza Trib. Milano, 11/02/2020 (il cui testo è riportato integralmente su https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/partecipazione-personale-delle-parti-e-profili-di-improcedibilita-888.aspx e della quale è presente un commento su https://www.diritto.it/comparizione-delle-parti-innanzi-al-mediatore-puo-essere-delegata-ad-altri/). In questo caso, la causa giudiziale era stata promossa da una società nei confronti di una compagnia assicurativa nella prospettiva di ottenere da quest’ultima un indennizzo per il deterioramento, a causa di agenti atmosferici, di merce alimentare trasportata su un camion di proprietà dell’attrice per conto di un’altra società. La compagnia assicurativa convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva, tra l’altro, al giudice di pronunziare l’improcedibilità della domanda giudiziale poiché parte attrice non era comparsa personalmente durante il procedimento di mediazione. Su tale eccezione esperita da parte convenuta, si è pronunciato il Tribunale di Milano, ritenendo la stessa non condivisibile sulla base di argomentazioni chiaramente in linea con quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza di legittimità n. 8473/2019.

Quanto alla comparizione personale delle parti nell’ambito del procedimento di mediazione, il Tribunale ha osservato che non si riscontrano dati normativi che la indichino come necessaria. Nei momenti dell’iter processuale rispetto ai quali la legge ha ritenuto di escludere, per determinate ragioni, che le parti possano farsi sostituire, lo ha invece espressamente previsto.

Ponendosi in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, dunque, il Tribunale di Milano ha affermato che, durante un procedimento di mediazione obbligatoria (come quello della vicenda sottoposta al suo esame, considerato che la controversia era in materia di contratti assicurativi, rientrante nel novero delle materie per le quali l’art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, prevede appunto la mediazione obbligatoria), le parti possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, delegato tramite apposita procura e che può ben essere lo stesso avvocato difensore

Altra pronuncia di merito riguardante la questione trattata è la sentenza Trib. Roma, 15/09/2020, in Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2021. In questo caso, la controversia concerneva un contratto di locazione, e il conduttore aveva sollevato questione preliminare avente appunto ad oggetto la procura speciale in sede di mediazione. Anche questa recentissima pronuncia si rifà alla sentenza di legittimità n. 8473/2019 e, in particolare, richiama il riferimento all’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 per quanto riguarda l’obbligatorietà della partecipazione delle parti al primo incontro di mediazione ed agli incontri successivi, aggiungendo che non si esclude che la partecipazione possa essere delegata ad un terzo. Affermando che la partecipazione può costituire oggetto di delega, la Cassazione ha a sua volta recepito, come osservato dal Tribunale di Roma, un orientamento minoritario nell’ambito della giurisprudenza di merito, delineato, appena un anno prima, dalla sentenza Trib. Massa, 29/05/2018, n. 398, che aveva ammesso, in favore della parte, la possibilità di delegare, a un soggetto terzo, “il potere sostanziale di partecipare al procedimento”. Questa soluzione rappresentava l’esito di un percorso interpretativo che muoveva dai principi fondamentali previsti, nell’ambito del nostro ordinamento giuridico, in materia di mandato, e ritenuti applicabili, dalla Corte di Cassazione, pure alla transazione (a tale proposito, si veda Cass. Civ., Sez. III, 27 gennaio 2012, n.1181, riportata su https://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=7456#.YCUv7TGg_IU). Questo orientamento della giurisprudenza di merito precedente a Cass. n. 8473/2019 ha quindi evidentemente ritenuto tali principi compatibili con la disciplina dettata dal D. Lgs. 28/2010. Anche il Tribunale di Roma, con la sentenza del 15 settembre 2020, ha ritenuto che, in mancanza di una previsione normativa espressa, la delega a partecipare al procedimento di mediazione possa essere effettuata, dalla parte interessata, anche a favore del proprio avvocato difensore. Quanto al caso sottoposto alla sua attenzione, il Tribunale di Roma ha quindi ritenuto che la procura speciale rilasciata a margine dell’istanza di mediazione, depositata dalla parte conduttrice, raggiungesse lo scopo in base a quanto affermato dalla Corte di Cassazione. 

Pavia, 12/02/2021 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

12/21. Mediazione, partecipazione del solo avvocato: improcedibilità in caso di sola procura processuale e ratifica del suo operato (Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2021)

=> Tribunale di Cosenza, 13 gennaio 2020

L’attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti – innanzi al mediatore – un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia. Ciò posto, si ritiene che non è soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all’art. 5bis d.lgs. n. 28/10 dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell’informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo, quale è appunto il procedimento di mediazione. Alcun rilievo può attribuirsi poi all’atto contenente ratifica dell’operato del procuratore comparso in sede di mediazione; la mediazione, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti (personalmente o per il tramite di rappresentanti muniti di procura sostanziale e, quindi, del potere di risolvere la controversia al di fuori del giudizio) di fronte al mediatore (I) (II).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) Si veda per approfondimenti la NOTA di BARNI, Comparizione personale delle parti in mediazione: dal principio affermato dalla Corte di Cassazione alle pronunce di merito, in Osservatorio Mediazione Civile n. 13/2021. 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 12/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Cosenza
Sentenza
13 gennaio 2020
Omissis

Il Tribunale, sul rilievo della annoverabilità della controversia tra quelle in tema di contratti finanziari, soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.L.vo 28/10, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la instaurazione della relativa procedura.

La convenuta ---, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla successiva udienza ha eccepito l’improcedibilità della domanda. A fondamento della sollevata eccezione di improcedibilità della domanda la --- convenutaa posto il mancato avverarsi della condizione di procedibilità costituita dall’esperimento della mediazione, essendo comparso unicamente il difensore costituito dell’attore;

in particolare, l’istituto bancario, richiamando il principio affermato da Cass. 27.03.2019, n. 8473 in virtù del quale nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; considerato che la stessa Corte di Cassazione ha altresì affermato che – nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.

Il difensore della società attrice ha evidenziato nelle note conclusive autorizzate 1) che il pronunciamento n. 8473 della Sezione III della Corte di Cassazione è stato depositato il 27.3.2019 ovvero soltanto alcuni giorni prima rispetto al deposito dell’odierna domanda di mediazione avvenuta il 12.4.2019. Sino ad allora – ed anche dopo la citata ordinanza della Cassazione – il Tribunale di Cosenza ha ritenuto “procedibile” l’azione anche attraverso la partecipazione della parte in mediazione per il tramite del solo difensore; 2) ha depositato ratifica di procura speciale del 19.12.2019 per Notar omissis in cui XXX ratifica espressamente l’operato e la volontà espressa dai propri procuratori legali, avv.ti omissis, nella procedura di mediazione n. omissis promossa ex d.lgs 28/2010 in favore della società dinanzi l’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Cosenza sia con riferimento all’avvio della procedura di mediazione che con riguardo agli incontri del 2.5.2019 e del 17.5.2019 tenutisi dinanzi al mediatore nominato dall’Organismo di Mediazione nella persona dell’avv. omissis.

Si è opposto a tale opzione ermeneutica il difensore della --- convenuta.

Il Tribunale – in adesione alle argomentazioni spese dalla Suprema Corte con il citato arresto – ritiene che, muovendo dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione o poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle modalità di partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, deve concludersi che, quando l’assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non possa considerarsi soddisfatta.

Ed invero, il riferimento alla procura sostanziale, la cui ratio è da rinvenirsi nel fatto che l’attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti – innanzi al mediatore – un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia, impedisce di ritenere soddisfatta tale condizione dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell’informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo – quale è appunto il procedimento di mediazione.

Alcun rilievo può attribuirsi, ad avviso di chi scrive, all’atto contenente ratifica dell’operato del procuratore comparso in sede di mediazione, atteso, per un verso, la tardività del relativo deposito – effettuato al di fuori dello schema procedimentale tipico del giudizio in esame – e, per altro verso, l’inidoneità di tale ratifica a sanare il difetto di rappresentanza (sostanziale) nell’ambito della procedura, ormai conclusa, di mediazione. L’escamotage adottato da parte attrice appare, invero, un ravvedimento postumo foriero di frustrare in termini plastici la finalità insita alla previsione dell’istituto in questione.

La mediazione, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti (personalmente o per il tramite di rappresentanti muniti di procura sostanziale e, quindi, del potere di risolvere la controversia al di fuori del giudizio) di fronte al mediatore.

E’ evidente, quindi, che solo ove adeguatamente informato – e dotato dei poteri necessari a transigere la lite – il rappresentante può validamente vincolare la parte nelle determinazioni assunte nel corso dell’incontro innanzi al mediatore. Quanto al rilievo di incostituzionalità della disposizione di cui all’articolo 5, commi 1-bis e 4, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – peraltro formulato solo all’udienza odierna – sia consentito evidenziare che lo stesso appaia del tutto infondato.

Ed invero, innanzitutto, non è consentito applicare analogicamente alla mediazione le norme che all’interno del processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore (art. 83 c.p.c.), data la evidente diversità di ratio tra i due istituti. D’altro canto, non si rinviene alcun trattamento deteriore della posizione della parte che non abbia attivato la mediazione entro il termine assegnato dal giudice rispetto a quella che l’abbia avviata senza concluderla. In quest’ultimo caso, infatti, la disposizione censurata prevede che “Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’ articolo 6” ed “Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”. Nella specie, parte attrice aveva già introdotto il giudizio senza esperire il tentativo di mediazione obbligatorio, il che ha comportato l’assegnazione di un termine per instaurarla, onde consentire di sanare l’inerzia iniziale e di rendere procedibile la domanda esperita. La condizione di procedibilità nonostante il termine assegnato dal Giudice, quindi, non è stata soddisfatta, in assenza di una valida procedura. In applicazione di tale principio deve essere pertanto dichiarata l’improcedibilità della domanda. In relazione alla controvertibilità della questione relativa alla necessità della personale partecipazione delle parti alla mediazione, si stima equo compensare per metà le spese di lite, dovendo per la restante parte porsi a carico di parte attrice.

Esse si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell’attività difensiva espletata.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide: dichiara improcedibile la domanda formulata dalla società attrice; compensa le spese processuali per metà e condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, della residua metà, liquidandola in complessivi euro 2.025,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.