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21 marzo 2021

15/21. Mediazione esperita in ritardo rispetto al termine: procedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2021)

=> Tribunale di Cassino, 6 novembre 2020 

Va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata esperita la procedura di mediazione, sebbene in ritardo rispetto al termine, comunque non perentorio, assegnato dal giudice (I).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Cassino
Sentenza
6 novembre 2020

Omissis

In primo luogo, va dichiarata la procedibilità della domanda essendo stata esperita la procedura di mediazione, sebbene in ritardo rispetto al termine, comunque non perentorio, assegnato dal giudice, come da documentazione versata in atti.

Va, altresì, dichiarata la validità del contratto tra le parti, attesa l’avvenuta registrazione di in data 10.12.2019, come da documentazione versata in atti.

Nel merito, risulta confermata, per stessa ammissione di parte resistente, l'apertura della porta di accesso, necessaria per adeguare i locali di proprietà della omissis alle richieste della casa madre omissis. Pertanto, il fatto è incontestato con le conseguenze di cui al novellato art. 115 c.p.c. e non essendo detti lavori, né previsti contrattualmente, né autorizzati dalla locatrice, è evidente la gravità dell'inadempimento contrattuale imputabile alla conduttrice tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c..

Conclusivamente, la domanda avanzata dalla omissis di risoluzione contrattuale risulta fondata e viene accolta, come da dispositivo che segue.

Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia.

Quanto alle spese di giudizio omissis art. 92 c.p.c.

PQM

Il Giudice omissis accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione – e successive scritture private – intercorso tra le parti, per quanto in motivazione; ordina l’immediato rilascio, in favore della locatrice proprietaria, dell’immobile di cui al suindicato contratto di locazione – e successive scritture private – tra le parti. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.