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28 febbraio 2021

10/21. Restituzione delle spese di mediazione richiesta con memoria conclusionale: rigetto (Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2021)

=> Tribunale di Roma, 25 settembre 2020

Va rigettata la richiesta di restituzione delle spese di mediazione se formulata solo con memoria conclusionale e dunque in una fase processuale in cui le domande nuove sono già precluse.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma
Sentenza
25 settembre 2020

Omissis

Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato da omissis nel quale sostiene che tra le parti è intercorso un contratto di locazione, relativo all'immobile sito omissis, al canone di locazione di € 800,00 mensili, di proprietà della omissis e condotto in locazione dall'odierna resistente dall'1.08.2014 al 28.02.2017, avendo il conduttore esercitato recesso per giusta causa e consegnato le chiavi. In forza del detto contratto, in data 23.07.2014, a titolo di deposito cauzionale, omissis aveva versato la somma di euro 1.600,00 che non veniva restituita dalla omissis, nonostante la diffida ricevuta il 20.04.2017.

Pertanto chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo per la restituzione di detta somma oltre interessi.

omissis ha presentato opposizione sostenendo che la locatrice aveva comunicato il proprio recesso anticipato il 2.12.2016, indicando come data di rilascio dell'immobile il 1.03.2017, dando dunque un preavviso di poco meno di 3 mesi in luogo dei 6 mesi previsti dall'art. 27 l. 392/1978 e dal contratto e adducendo come grave motivo del recesso “crisi finanziaria”. Le chiavi venivano riconsegnate alla locatrice con un plico nei termini indicati dalla conduttrice. In data 13.04.2017 l'odierna opponente riceveva la richiesta di restituzione del deposito cauzionale di € 1.600,00, alla quale dava risposta negativa, eccependo la compensazione di detta somma con il maggior credito vantato dalla omissis per il recesso anticipato con conseguente mancato pagamento di tre mensilità dovute, pari a € 2.400,00. Deduceva inoltre l'opponente il mancato pagamento di oneri condominiali per € 201,11 e della metà dell'imposta/sanzione per il mancato rinnovo del contratto, pari ad € 134,13.

omissis si è costituita nel presente giudizio sostenendo l'illegittimità della scelta di trattenere il deposito cauzionale e deducendo l'esistenza di gravi motivi che hanno giustificato il recesso anticipato, da individuarsi in lavori di manutenzione stradale che hanno interessato la zona ove è ubicato l'immobile che hanno determinato un isolamento di via omissis da pregiudicare le attività commerciali ivi allocate. Riguardo agli oneri condominiali la resistente ha sostenuto l'inidoneità a provare il credito della documentazione ex adverso prodotta omissis.

Preliminarmente deve darsi atto che è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria previsto ex lege e che in detta sede entrambe le parti sono comparse (allegato alla nota di deposito di parte ricorrente del 22.11.2019).

Pertanto, la domanda è procedibile.

Nell'ambito del processo civile spetta alle parti dedurre nel processo i fatti e le prove su cui si fondano le proprie pretese nel rispetto della regola di riparto degli oneri probatori fissata dall'art. 2697 c.c., in forza del quale incombe a chi vuole far valere un diritto dimostrarne il fondamento e a chi si oppone a tale diritto provarne i fatti modificativi o estintivi. L'art. 115 c.p.c., norma di carattere generale applicabile anche al rito locatizio, precisa che il giudice pone a fondamento della sua decisione non solo i fatti provati dalle parti, ma anche quelli non specificamente contestati dalla parte costituitasi in giudizio. Sono proprio le opposte contestazioni delle parti a circoscrivere dunque il thema decidendum, come affermato a più riprese dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 21075/2016: “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa”).

Nel caso di specie sono incontestati i seguenti fatti: Il conduttore ha comunicato il proprio recesso anticipato dal contratto con raccomandata a/r il 2.12.2016 e rilasciato effettivamente l'immobile il 28.02.2017; Il canone di locazione è di € 800,00 mensili; Il contratto di locazione sottoscritto dalle parti prevedeva un termine di sei mesi per il recesso anticipato del conduttore e non legato alla sopravvenienza di gravi motivi (art. 8); Parte locatrice ha trattenuto il deposito cauzionale di € 1.600,00, per i quali si è agito in via monitoria; La metà dell'imposta di registro, pari a € 134,13, non è stata versata dal conduttore contrariamente a quanto previsto dal contratto (art. 11).

Tanto premesso omissis, nel giudizio promosso per la restituzione del deposito cauzionale, l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato” (Cass. 18069/2019).

Chiarito il diritto del conduttore a vedersi restituito il deposito cauzionale (peraltro non contestato dalla locatrice) Il cuore del thema decidendum è dunque costituito dall'eccezione riconvenzionale di compensazione ritualmente articolata dall'odierna opponente omissis.

All'illegittimità del recesso anticipato consegue il diritto del locatore ad esigere i canoni non pagati per le tre mensilità mancanti al compimento del termine semestrale.

Pertanto, trattandosi di crediti liquidi, certi ed esigibili, l'eccezione riconvenzionale della locatrice va accolta, con conseguente compensazione parziale tra il deposito cauzionale (€ 1.600,00) e i canoni impagati (€ 2.400,00) omissis.

Pertanto, la domanda relativa agli oneri condominiali va accolta.

La domanda della ricorrente ex art. 96, terzo comma, c.p.c. va rigettata in quanto non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la sussistenza della responsabilità aggravata prevista dalla norma invocata.

Va rigettata anche la richiesta di restituzione delle spese di mediazione, in quanto formulata solo con memoria conclusionale e dunque in una fase processuale in cui le domande nuove sono già precluse.

In conclusione, l'opposizione deve accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ragione dell'esistenza tra le parti di crediti contrapposti liquidi ed esigibili, se ne dichiara la compensazione parziale con condanna dell'odierna resistente a versare le somme risultanti all'esito della compensazione, pari ad € 1.135,24, somma risultante dalla sottrazione di € 1.600,00 per l'illegittimo trattenimento del deposito cauzionale dal credito della omissis, pari ad € 2.400,00 per canoni non pagati, € 201,11 per oneri condominiali insoluti ed € 134,13 per spese di registrazione.

Sulle spese.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 utilizzando il parametro medio relativo alle controversie di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, eliminando la fase istruttoria, che nel caso di specie non si è tenuta.

Pertanto omissis in persona del legale rappresentante p.t., deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di omissis, che si liquidano in € 76,00 per esborsi ed

€ 1.620,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara l'opposizione fondata e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo omissis; accerta il credito di omissis nei confronti di omissis per canoni, oneri condominiali e spese di registrazione del contratto di locazione, dichiara la parziale compensazione dei crediti tra le parti e, per l'effetto, condanna omissis, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di omissis la somma di € 1.135,24, oltre interessi legali dalla data della domanda del 17.09.2018 all'effettivo soddisfo; rigetta le altre domande; condanna omissis, in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore di omissis, che si liquidano in € 76,00 per esborsi ed € 1.620,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

18 febbraio 2021

9/21. Mediazione c.d. obbligatoria e necessaria assistenza dell’avvocato: contrasto giurisprudenziale (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2021)

 Mediazione c.d. obbligatoria e necessaria assistenza dell’avvocato: contrasto giurisprudenziale

(dopo Corte d’appello di Venezia, sentenza del 10.12.2020, n. 3527)

 di Giulio SPINA

 in La Nuova Procedura Civile, 1, 2021 

L’articolo, e la richiamata pronuncia, sono consultabili gratuitamente al seguente URL:
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-mediazione-c-d-obbligatoria-e-necessaria-assistenza-dellavvocato-contrasto-giurisprudenziale/

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)













14 febbraio 2021

8/21. Danni da infiltrazioni provenienti dai vicini: no alla mediazione c.d. obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2021)

=> Tribunale di Salerno, 17 settembre 2020 

La domanda risarcitoria proposta dalle attrici, avendo ad oggetto il risarcimento dei danni arrecati all'immobile di proprietà esclusiva delle stesse in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante proprietà esclusiva di altri condomini, non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 5bis d.lgs. n. 28/10. In particolare, non trattandosi, secondo la prospettazione attorea, di infiltrazioni provenienti da beni condominiali, il presente giudizio non ha ad oggetto controversie in materia di condominio ex art. 71quater disp. att. c.c., ossia quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione degli artt. 1117-1139 c.c. e 61-72 disp. att. c.c. (I) (II).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) Per approfondimenti si veda La mediazione nella riforma del condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 131/2012); si segnala altresì SPINA, Brevi note sull’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2012) e SPINA, Ambito applicativo della mediazione obbligatoria: interpretazione oggettiva o soggettiva? (Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2012).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 8/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Salerno
Sentenza
17 settembre 2020

Omissis

Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per il mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/10.

Invero, la domanda risarcitoria proposta dalle attrici, avendo ad oggetto il risarcimento dei danni arrecati all'immobile di proprietà esclusiva delle stesse in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante proprietà esclusiva di altri condomini, non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 5bis d.lgs. n. 28/10. In particolare, non trattandosi, secondo la prospettazione attorea, di infiltrazioni provenienti da beni condominiali, il presente giudizio non ha ad oggetto controversie in materia di condominio ex art. 71quater disp. att. c.c., ossia quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione degli artt. 1117-1139 c.c. e 61-72 disp. att. c.c. Sempre in via preliminare va poi rilevato che, nelle note telematiche di precisazione delle conclusioni del 27/05/2020, l'attrice D'Am. Gi. ha espressamente rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa ed in conseguenza delle lamentate infiltrazioni, sicchè il presente giudizio attiene alla sola domanda risarcitoria proposta da omissis, in qualità di comproprietarie “pro indiviso” dell'appartamento alle stesse pervenuto per successione “ab intestato” ad omissis (circostanza non contestata e, comunque, evincibile dalla denuncia di successione in atti), in relazione ai danni patrimoniali arrecati al predetto immobile.

Tale domanda merita accoglimento per quanto di ragione.

Invero, in primo luogo, i testi omissis. Tali circostanze hanno trovato puntuale riscontro nella CTU espletata, nell'ambito del procedimento di ATP omissis.

Risulta, dunque, fondata la circostanza, dedotta da parte attrice, della provenienza delle infiltrazioni dalla sovrastante proprietà dei convenuti omissis, con la conseguenza che questi ultimi vanno condannati al risarcimento dei relativi danni, trovando la loro responsabilità fondamento nella custodia, ex art. 2051 c.c., dell'appartamento di loro proprietà.

Infatti, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/18, n. 2477/18, n. 12027/17), la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito concerne il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

È logica, pertanto, la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dalla citata norma, relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale: all'attore compete, infatti, provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, laddove il convenuto, per liberarsi, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. n. 2062/04).

Tali essendo, allora, i principi applicabili nella controversia in esame, ritiene il Tribunale che mentre parte attrice ha esaurientemente adempiuto il proprio onere probatorio, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda i convenuti, i quali non hanno positivamente dimostrato, come sarebbe stato loro onere ex art. 2051 c.c., l'esistenza di un fattore estraneo alla propria sfera di controllo, idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di un fattore esterno (anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato), avente, cioè, i caratteri del fortuito (imprevedibilità ed eccezionalità). Di recente si è ribadito che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. n. 8811/2020).

Infondate sono le eccezioni con cui i convenuti, al fine di escludere la loro responsabilità, hanno sostenuto che: 1) non fosse configurabile un rapporto di custodia con l'immobile in esame in quanto lo stesso, all'epoca dei fatti, era disabitato e completamente interessato da lavori di ristrutturazione edilizia non ancora ultimati; 2) le infiltrazioni d'acqua sarebbero state determinate dall'abbondanza delle precipitazioni atmosferiche e dall'ostruzione delle condutture fognarie condominiali; 3) la responsabilità sarebbe comunque da addebitare all'impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, in quanto effettiva custode di quest'ultimo.

Ebbene, la prima e la terza eccezione, che possono essere esaminate congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento in quanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., deve considerarsi custode chi di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione dell'immobile dal quale provengono le infiltrazioni, essendo irrilevante che tale immobile sia disabitato. Nel caso di specie, i convenuti Es.-Bu. avevano, comunque, la disponibilità materiale e giuridica del loro appartamento, tanto da averne consentito l'accesso all'impresa appaltatrice affidataria dei lavori di ristrutturazione.

In particolare, si è condivisibilmente sostenuto in giurisprudenza che “Nell'ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una "culpa in eligendo" nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito” (Cass. n. 20619/14).

Nel caso di specie, i convenuti, a parte che non hanno provveduto a citare in giudizio l'impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione (essendo decaduti dalla relativa facoltà), non hanno offerto alcuna prova del carattere eccezionale ed imprevedibile dell'esecuzione dei lavori affidati a tale impresa.

Peraltro, per consolidata giurisprudenza, il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito, in appalto, la ristrutturazione, e pertanto, salvo che provi il totale affidamento di esso all'appaltatore, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c. perché custode del bene, dei danni derivati ad un terzo, avendo l'obbligo, al fine di impedire che essi si verifichino, di controllare e vigilare l'esecuzione dei relativi lavori (Cass. n. 11671/18, n. 27554/17, n. 15734/11, n. 2298/04, n. 3041/99, n. 5007/96).

Nella specie, è del tutto mancata anche la prova del totale affidamento all'impresa appaltatrice dell'appartamento in esame, posto che l'aver affidato in appalto i lavori di ristrutturazione dell'immobile non consente in alcun modo di desumere le modalità di affidamento (totale o solo parziale) della custodia dell'immobile, né consente di escludere che il proprietario- committente non sia affatto intervenuto a dare indicazioni per la esecuzione dei lavori. Il totale affidamento del cespite deve, anzi, escludersi se si considera che, come rilevato dal CTU, sono stati gli stessi convenuti omissis a limitare i danni arrecati alla sottostante proprietà delle attrici intervenendo con l'apposizione di teli di plastica alle finestre, prive di infissi, del predetto appartamento, così dimostrando di poter ancora esercitare poteri di intervento e di vigilanza su tale immobile.

Per quanto attiene alla deduzione secondo cui le infiltrazioni d'acqua sarebbero state determinate dall'abbondanza delle precipitazioni atmosferiche e dall'ostruzione delle condutture fognarie condominiali, trattasi ugualmente di circostanze rimaste del tutto indimostrate.

In particolare, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia (Cass. n. 30521/19, n. 2482/18).

Tale prova documentale non è stata minimamente fornita dai convenuti, essendo del tutto insufficiente il generico avviso di “allerta meteo” dagli stessi depositato.

Alquanto inverosimile risulta anche il tentativo di coinvolgimento, nella presente controversia, del Condominio Parco Caprino, in cui sono situati gli immobili oggetto di causa, posto che, come rilevato dal CTU omissis (pag. 6 consulenza), una delle pluviali che parte dalla terrazza Es.-Bu. non è collegata alla fognatura a piano terra, sicchè difetta del tutto il nesso causale tra l'asserita ostruzione delle condutture fognarie condominiali ed i danni subiti dalla proprietà attorea.

Ne deriva che al risarcimento di tali danni vanno condannati i soli convenuti omissis.

Per quanto attiene alla quantificazione del predetto pregiudizio, come si desume dalla CTU dell'omissis i lavori di ripristino da eseguire nella proprietà attorea consistono nell'eliminazione dell'intonaco ammalorato mediante spicconatura, nel risanamento dei ferri di armatura del solaio che, a causa delle infiltrazioni, potrebbero risultare arrugginiti, nella preparazione delle pareti e dei soffitti mediante stuccatura e rasatura, nonché nella tinteggiatura delle superfici opportunamente preparate.

L'importo di tali lavori ammonta ad € 3.281,15, oltre iva, come da computo metrico allegato alla CTU, mentre non può tenersi conto dell'ulteriore somma di € 150,00 per oneri comunali, atteso che, come rilevato dallo stesso CTU, il Comune di Battipaglia, per tale tipo di intervento edilizio di manutenzione, prevede la “comunicazione per attività libera”, che è gratuita e non necessita dell'intervento di un tecnico abilitato.

Ne consegue che i convenuti omissis vanno condannati, in solido, al pagamento, a favore delle attrici, della somma di € 3.281,15 oltre iva.

Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma, rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla domanda giudiziale (come richiesto in citazione), ossia dal 25/02/14, fino alla pubblicazione della presente sentenza; da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.

Vanno poste a carico dei convenuti, in quanto soccombenti, le spese giudiziali (liquidate in base ai valori medi del D.M. n. 55/14, scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00) sostenute dalle altre parti, comprese quelle del procedimento di ATP. In particolare, i convenuti devono rifondere anche le spese giudiziali sostenute dall' omissis spa, chiamata in garanzia dal Condominio Parco Caprino, atteso che, per consolidata giurisprudenza, nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte (Cass. n. 11743/03), sicchè il relativo rimborso deve essere posto a carico della parte soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dal soccombente e risultata infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa del medesimo soccombente (Cass. n. 12301/05; Cass. n. 7168/04), e ciò anche se nei confronti del chiamato non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. n. 20609/17; Cass. n. 22234/14), ovvero qualora manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del giudizio, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. n. 5262/01).

PQM

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte omissis: accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accertata l'esclusiva responsabilità di omissis, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione dei danni arrecati all'immobile di proprietà delle attrici, condanna omissis, in solido, al pagamento, a favore di omissis, della somma complessiva di € 3.281,15 oltre iva, con interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali; condanna omissis, in solido, al pagamento delle spese giudiziali omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

10 febbraio 2021

7/21. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2021: la mediazione nella relazione di Pietro CURZIO, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2021)

Di seguito, estratto della Relazione sull’andamento della giustizia nell’anno 2020 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Petro CURZIO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2021, Roma, 29 gennaio 2021 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).

L’estratto riporta i passaggi di maggior interesse della Relazione dedicati all’istituto della mediazione civile e commerciale (il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile).

…omissis…

Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, nel periodo luglio 2019 - giugno 2020, anche l’istituto della mediazione ha registrato un rilevante calo delle iscrizioni delle procedure rispetto all’anno precedente (- 12%): tale riduzione si rileva essenzialmente nel corso del primo semestre 2020, in cui si è registrata una flessione del 41%, a fronte di una sostanziale stabilità del numero di procedure attivate nell’anno precedente. Ferma restando la complessità della ricostruzione del quadro generale, può riconoscersi all’istituto conciliativo un effetto comunque deflattivo del contenzioso civile, soprattutto se si tiene conto del fatto che le procedure concluse con il raggiungimento dell’accordo hanno avuto una durata media di 143 giorni nel 2019 e di 160 nel primo semestre 2020, ben più celere, in ogni caso, della durata media del solo giudizio di primo grado dinanzi al tribunale (348 giorni nel periodo luglio 2019 - giugno 2020; 359 giorni nell’anno precedente) (I) (II).

…omissis…

In particolare, si registra che la penetrazione di istituti nuovi nella cultura giuridica del territorio è accelerata là dove non è lasciata alla normale evoluzione dei tempi, ma è oggetto di progetti specifici che necessitano di impegno e particolare attenzione, ma danno i loro frutti: là dove in generale i distretti segnalano che l’istituto della mediazione non è risolutivo, in talune Corti d’appello da anni è avviato un laboratorio su mediazione e negoziazione assistita che, operando una mappatura dell’intero contenzioso con il diretto coinvolgimento degli avvocati, facilita l’avvio in mediazione di una più ampia serie di cause, che non presentino la necessità di risoluzione di problemi giuridici complessi (III).

…omissis…

Sul versante dell’interlocuzione istituzionale, è indispensabile, in ambito civile, un intervento del legislatore per prevenire la sopravvenienza di un numero patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione.

In tale prospettiva, in ambito civile deve essere valorizzata, nelle sue molteplici potenzialità, la mediazione, oggetto di un gruppo di lavoro ministeriale da cui provengono importanti indicazioni di contenuto e di metodo. Il DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98 ha riscritto parzialmente il tessuto normativo del D. Lgs. 28/2010, ha profondamente mutato l’istituto mediatorio, affiancando alla mediazione su mero invito del giudice (la cd. mediazione demandata) la possibilità (anche in appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (la cd. mediazione ex officio o delegata) e ha introdotto il concetto di “processo senza sentenza” che può contribuire alla definizione delle controversie in modo complementare rispetto all’esercizio tradizionale dello ius dicere.

Il processo senza sentenza non implica un’abdicazione del giudice dalla propria funzione giudicante, ma semplicemente richiede una valutazione puntuale ed esperta della mediabilità e conciliabilità del singolo caso. Assicura la diversificazione delle modalità di offerta del servizio e degli strumenti impiegati a beneficio dell’interesse del cittadino e delle imprese in grado di assicurare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficienza. Promuove la diffusione della cultura della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per la generale condivisione dei valori dell’autonomia, della consapevolezza e della responsabilità. Avvicina il cittadino alla giustizia, perché lo rende finalmente partecipe delle modalità di risoluzione del conflitto e fiducioso dell’adeguatezza di tale servizio rispetto alle sue esigenze. Promuove il progresso delle professioni dedicate al conflitto nella odierna complessità delle relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle competenze dell’avvocato, parte necessaria delle procedure di mediazione. Sollecita, inoltre, il cambiamento della cultura di tutti gli operatori della giustizia con l’acquisizione di competenze più specifiche in ordine alle condizioni di mediabilità del contenzioso. Assicura, infine, la deflazione del contenzioso giudiziale con conseguente ottemperanza al principio della ragionevole durata del processo, risposta celere alle parti in lite, riduzione dei costi della giustizia, più elevata efficienza del servizio e maggiore fiducia da parte dell’utenza.

I dati ministeriali suffragano questa prospettiva, laddove sottolineano gli importanti traguardi raggiunti grazie alle nuove previsioni normative che hanno prodotto rilevanti effetti anche indiretti in termini di conciliazione spontanea e di omessa instaurazione del contenzioso a seguito dell’acquisita consapevolezza delle minime possibilità di accoglimento della pretesa della parte in caso di proposizione giudiziaria della domanda.

(I) Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013)

(II) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

(III) In tema di coinvolgimento degli avvocati nel procedimento di diffusione della mediazione e della stessa quale componente del complessivo sistema di gestione delle liti civili sia consentito rimandare all’approccio che da sempre ha caratterizzato l’attività scientifica dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile, orientato alla collaborazione ed al coinvolgimento di tutti i soggetti e le professionalità coinvolte, nonché, appunto, all’intendere la mediazione, seppur nella consapevolezza della specificità ed autonomia dell’istituto, quale componente del mondo della giustizia: si veda al riguardo, in particolare, tra gli altri L’Osservatorio Nazionalesulla Mediazione Civile compie 1 anno, in Osservatorio Mediazione Civile n. 127/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com), SPINA, Incostituzionalitàdella mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com), nonché SPINA, Prime considerazioni sul DDL di riforma del processo civile (C.d.M. 5.12.2019) con particolare riferimento alla mediazione, in Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2019 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Si vedano altresì i vari riferimenti al tema presenti nei documenti contenuti nel richiamato FOCUS TEMATICO Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO.

Si segnala da ultimo il volume A. GRASSI, MEDIAZIONE 3.0 Il futuro della mediazione civile e commerciale, Diritto Avanzato, Milano, 2018 (di cui è consultabile l’estratto gratuito L’e-avvocato in Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2018.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 7/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

3 febbraio 2021

6/21. MEDIA Magazine n. 2 del 2021 (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2021)

MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 6/21  Febbraio 2021

Buona lettura.

GIURISPRUDENZA

=> Tribunale di Roma, 15 settembre 2020

=> Tribunale di Frosinone, 10 settembre 2020

=> Tribunale di Roma, 7 settembre 2020

NORMATIVA E PRASSI

Spese di mediazione: no esenzione bollo e spese per l’attività per mancato pagamento dell’indennità (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2021) - Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile, provvedimento 28 luglio 2020 (Foglio Informativo n. 1/2021)

SEGNALAZIONI da Diritto Avanzato (link diretti al sito dell’editore)

Ruggero STINCARDINI - Maila ROCCHI, DELEGAZIONE, ESPROMISSIONE, ACCOLLO E CESSIONE DEL CREDITO, Diritto Avanzato, Milano, 2021

REDAZIONE APERTA

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2021