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30 maggio 2024

24/24. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 dicembre 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2024)


Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative all’intero anno 2023 (1).

 

Si tratta di un dato che evidenzia un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni, già posto in luce dall’Osservatorio; sino a tutto il 2022 si è infatti assistito ad un costante trend di aumento di aumento del numero degli organismi rispondenti alle indagini statistiche ministeriali  (parallelamente alla diminuzione del numero totale degli Organismi di mediazione operanti in Italia): nella rilevazione statistica relativa al primo semestre del 2022, ad esempio, gli organismi rispondenti erano stati 387 su 565 e, nel secondo semestre, 423 su 552. Nel secondo trimestre 2023, invece, gli organismi rispondenti sono stati solo 371 su 557, mentre nell’ultimo trimestre 2023, 378 su 550.

 

Il numero delle mediazioni è in costante crescita: nel 2021 i procedimenti pendenti finali erano 141.480, nel 2022 155.122 e nel 2023 se ne sono registrati 178,182 (dato che non conta i c.d. Organismi «outlier» (Organismi la cui totalità delle iscrizioni riguarda la materia «Contratti assicurativi» e di cui il 99% dei procedimenti si conclude con la mancata comparizione dell’aderente).

 

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione si confermano – dato ormai consolidato – quelle in tema di diritti reali (15 %), contratti bancari (13 %), condominio (13%) e locazione (10%).

 

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 52,5% dei casi.

In tali casi (ovvero in caso di aderente comparso), nel 30,4% dei procedimenti si raggiunge l’accordo conciliativo.

Si tratta di dati che confermano il trend identificato dall’Osservatorio di leggera, ma costante, crescita delle percentuali in questione, ad eccezione di quanto riscontrato nell’anno 2020 (con riferimento al quale la precedente rilevazione ministeriale aveva osservato che “La riduzione nella percentuale di aderente comparso osservata nel 2020 ha risentito degli effetti della pandemia Codiv-19”).

La rendicontazione ministeriale relativa all’intero 2023, poi, precisa che “Da una analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 50,1%  se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro”. Tale dato – come già sottolineato nei precedenti lavori di analisi svolti dall’Osservatorio – risulta sostanzialmente in linea con le ultime rilevazioni ministeriali e si ribadisce, pertanto, che alle parti conviene svolgere con fiducia e serietà il tentativo conciliativo, senza fermarsi al primo incontro, ma proseguendo il percorso mediatizio anche oltre. Si evidenzia, peraltro, che vengono finalmente raggiunte le cifre – significative – del 30 e del 50%, come auspicato nelle precedenti analisi dell’Osservatorio.

 

La rendicontazione in commento osserva inoltre quanto segue: “Nel secondo semestre del 2023, per circa 74.040 procedimenti - pari al 28% del totale di quelli pendenti al 30 giugno più quelli iscritti tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 - si è svolto il primo incontro di mediazione. Nel 52% dei casi, le parti hanno deciso di proseguire la mediazione; le materie con più alta percentuale di prosecuzione sono state … i Diritti reali, il Condominio e la Locazione”.

 

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti familiari, nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (successioni ereditarie, divisione, diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione, contratti bancari; a queste si aggiungono le nuove materie introdotte dal d.lgs. 149/2023, c.d. riforma Cartabia, dei contratti di subfornitura e del franchising).

 

In merito alla categorie di mediazione, si conferma che la maggior parte dei procedimenti definiti afferisce alla mediazione c.d. obbligatoria ex lege o ante causam di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 (oltre l’80%), e che le tipologie di mediazione con maggiore probabilità di successo sono, ancora, i procedimenti obbligatori ex art. 5, comma 1, nonché quelli volontari (c.d. mediazione facoltativa).

 

Si conferma quindi, in conclusione, il lento, ma progressivo, miglioramento delle performances delle mediazioni gestite nel nostro Paese, nonché l’importanza di riuscire a realizzare dei veri e propri incontri di mediazione che vadano oltre il c.d. primo incontro informativo tra le parti. Dai dati emerge altresì che una volta instaurato il giudizio, il raggiungimento dell’accordo conciliativo diviene meno probabile.

 

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.

 

 

Tipologia Organismi di conciliazione

 

Organismi al 31.12.2023

Procedimenti definiti

 

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

 

65

10.080

 

ORGANISMI PRIVATI

 

342

92.972

 

ORDINE AVVOCATI

 

108

46.780

 

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

 

32

753

 

Totale complessivo

 

548

150.585

 

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie nell’89% dei casi i proponenti sono assistiti dal proprio legale (dato 2022: 78%), mentre il 76% dei chiamati in mediazione è assistito da un avvocato (dato 2022: 86%). Si conferma quindi l’alto ricorso all’assistenza legale in mediazione anche laddove non obbligatoria.

 

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 406 gg. del contenzioso ordinario, la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 179 giorni; dato sostanzialmente in linea con le precedenti rendicontazioni (175 nel 2020, 175 nel 2021 e 186 nel 2022) (2).

 

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

 

(2) Dato relativo alla DURATA EFFETTIVA SICID anno 2020; fonte: Ministero della Giustizia (Direzione generale di statistica e analisi organizzativa), LA DURATA DEI PROCEDIMENTI CIVILI. Analisi ed evoluzione dell’indicatore Durata media Effettiva - ANNI 2012 – 2019 E PRIMI NOVE MESI 2020.  Il registro SICID comprende quattro ruoli o macromaterie: affari contenziosi, controversie in materia di lavoro e previdenza, procedimenti speciali e sommari e volontaria giurisdizione; dal calcolo della durata sono esclusi l’attività del Giudice Tutelare, gli accertamenti tecnici preventivi in materia previdenziale e le verbalizzazioni di dichiarazioni giurate in Tribunale. Per Indicatore di DURATA EFFETTIVA (DE) si intende la misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell’anno di riferimento. La durata è calcolata come differenza tra la data di iscrizione e la data in cui viene pubblicata la sentenza o il provvedimento di definizione. È la misura utilizzata per il calcolo dell’indicatore di Benessere Equo e Sostenibile (BES) di efficienza della giustizia civile il cui andamento, a partire dall’annualità 2012, viene analizzato nella Relazione allegata al Documento di economia e finanza.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

26 maggio 2024

23/24. Le spese di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza (Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2024)


=> Corte di Cassazione, 29 febbraio 2024 n. 5389

 

Dalla lettura dell’art. 13, d.lgs. 4.3.2010, n. 28, che richiama esplicitamente l'art. 92 c.p.c., si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda (nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente confermato la condanna della convenuta, soccombente, alle spese di mediazione in considerazione del suo rifiuto a concludere l'accordo conciliativo) (I).

 

(I) Si veda l’art. 13, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 23/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di cassazione

sezione II

ordinanza n. 5389

29 febbraio 2024

 

Omissis

 

Fatti di causa

 

Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Giudice di Pace di Parma dal Condominio XX nei confronti di ---, con la quale aveva chiesto la rimozione di due fioriere poste nell'area comune in corrispondenza della proprietà esclusiva della convenuta.
Il Giudice di Pace accolse la domanda e il Tribunale di Parma confermò la decisione rigettando l'appello della convenuta.

Il Tribunale accertò, attraverso l'esame dei titoli, che l'area occupata dalle fioriere non era di proprietà esclusiva dell'attrice e che l'occupazione di tale area aveva impedito agli altri condomini di farne pari uso.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Be.An. sulla base di quattro motivi. Il Condominio non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'artt. 112 c.p.c nonché dei principi in materia di onere della prova della carenza di legittimazione attiva del Condominio. La ricorrente asserisce di essere proprietaria esclusiva dell'area in cui aveva apposto le due fioriere, per averla acquistata per successione mortis causa dal padre, lamentando che i giudici di merito non avessero esaminato compiutamente i titoli di proprietà.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto la ricorrente si limita, in modo apodittico, ad affermare di essere esclusiva proprietaria della porzione dell'area in questione, senza allegare gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda e senza chiarire neppure quale fosse il rapporto del padre con i beni di cui discute.

Il Tribunale ha accertato la natura condominiale dell'area, attraverso l'esame dei titoli, da cui risultava che --- era divenuta proprietaria di un'unità del compendio immobiliare del Condominio XX ed aveva acquistato un diritto di passaggio pedonale sulle aree circostanti ed un diritto d'uso limitato alla metà della porzione cortilizia antistante.

L'accertamento di fatto sulla natura condominiale dell'area è avvenuto sulla base delle prove acquisite in giudizio, consistite nei titoli prodotti dalle parti, senza che si sia verificata alcuna violazione dell'onere probatorio.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.1102 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c., perché il Giudice di Pace avrebbe accertato la sussistenza di un diritto d'uso sull'area antistante il negozio e su tale accertamento si sarebbe formato il giudicato, per assenza di contestazione da parte del Condominio; la decisione del Tribunale sulla natura condominiale dell'area sarebbe in contrasto con l'uso esclusivo della medesima accertato dal Giudice di Pace.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Va preliminarmente evidenziato che il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è precluso dall'esistenza di una "doppia conforme", ai sensi dell'art.348 ter comma V c.p.c. in quanto il giudizio d'appello è stato introdotto in data successiva all'11.9.2012.
In secondo luogo, risulta dalla sentenza impugnata che il Giudice di Pace non ha affatto riconosciuto l'uso esclusivo da parte della ricorrente dell'area cortilizia, avendo, invece, accertato che ---  aveva acquistato un diritto di passaggio pedonale sulle aree circostanti la sua unità immobiliare ed un diritto d'uso limitato alla metà della porzione cortilizia antistante.
In ogni caso, il giudice d'appello può qualificare la domanda in modo diverso rispetto alla qualificazione attribuita dal giudice di primo grado quando i fatti dedotti in giudizio dalle parti siano rimasti pacificamente acclarati e non modificati (ex multis Cassazione civile sez. VI, 01/06/2018, n.14077). La censura quindi non coglie nel segno.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione del diritto del Condominio di promuovere l'azione ex art.1102 c.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'azione proposta avesse natura reale e fosse imprescrittibile mentre l'occupazione abusiva dell'area avrebbe natura personale.
Il motivo è infondato.

Come correttamente affermato dal Tribunale, l'azione, con la quale il condominio di un edificio chiede la rimozione di opere che un condomino abbia effettuato sulla cosa comune, oppure nella propria unità immobiliare, con danno alle parti comuni, in violazione degli artt.1102, 1120 e 1122 c.c., ha natura reale, e, pertanto, giacché estrinsecazione di facoltà insita nel diritto di proprietà,
non è suscettibile di prescrizione, in applicazione del principio per cui "in facultativis non datur praescriptio" (Cassazione civile sez. VI, 06/06/2018, n.14622 non massimata; Cassazione civile sez. II, 04/02/2004, n. 2106).

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per ultrapetizione, per avere il Tribunale condannato la ricorrente anche alle spese sostenute per il procedimento di mediazione in assenza di domanda del Condominio vittorioso.

Il motivo è infondato.

L'art.13 del D.Lgs. 4.3.2010, n.28, ratione temporis applicabile così recita: "1 Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonchè al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 c.p.c. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art.8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente".
Dalla lettura della citata norma, che richiama esplicitamente l'art.92 c.p.c., si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. Con l'ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente confermato la condanna della convenuta, soccombente, alle spese di mediazione in considerazione del suo rifiuto a concludere l'accordo conciliativo, rilevando che dalla copia del verbale di mediazione del 28.11.2017 emergeva l'accettazione da parte del solo Condominio della proposta di conciliazione formulata dal mediatore, avendola invece la ricorrente rifiutata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non deve provvedersi sulle spese non avendo il Condominio svolto attività difensiva.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

 

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 maggio 2024

22/24. Agenzia delle entrate, risoluzione 24/E del 14.5.2024: mediazione e negoziazione assistita, patrocinio a spese dello Stato, credito d’imposta spettante all’avvocato, istituzione del codice tributo (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2024)


RISOLUZIONE N. 24/E

 

Roma, 14 maggio 2024

 

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito di imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita

 

L’articolo 15-octies del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’articolo 11-octies del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, stabiliscono che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese nonché le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle predette somme, rispettivamente nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

Con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° agosto 2023 (di seguito “decreto”) sono stati determinati i predetti importi e sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta.

L’articolo 9 del decreto stabilisce che il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari del suddetto credito di imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

“7070” - denominato “Credito d’imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Giustizia e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

 

Qui il link al provvedimento sul portale dell’Agenzia delle entrate.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

14 maggio 2024

21/24. Consulenza tecnica in mediazione: la relazione redatta da un consulente tecnico nel corso della mediazione può essere prodotta nel successivo giudizio? (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2024)


=> Tribunale di Bari, sentenza 13 febbraio 2024

 

La relazione redatta da un consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione che si concluda senza accordo può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza in virtù di un equilibrato contemperamento fra l'esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all'interno di tale procedimento (I).

 

(I) In tal senso Trib. Roma, 17 marzo 2014, in Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2014.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Tribunale di Bari

13 febbraio 2024

sentenza

 

Omissis

 

La domanda principale formulata non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si spiegano.

In merito alla domanda proposta avente ad oggetto la restituzione del deposito cauzionale versato a seguito dell'avvenuto rilascio dell'immobile, deve tenersi presente che, ferma restando l'applicazione dell'art. 11 legge n. 392/78 in tema di deposito cauzionale anche ai contratti di locazione per uso diverso da quello abitativo, in virtù del richiamo espresso alla suddetta norma operato nell'art. 41 della stessa legge (Cass. civ., sez. III, 30.05.2008, n. 14470), il versamento anticipato del deposito cauzionale assolve la funzione tipica di garanzia per il locatore rispetto al sorgere di un eventuale obbligo di risarcimento del danno da parte del conduttore (Cass. civ., sez. III, 04.03.2004, n. 4411). Tuttavia, "cessato il rapporto locatizio e riconsegnato l'immobile, il deposito cauzionale non assolve più la funzione di garanzia prevista dalla legge", donde l'obbligo restitutorio in capo al locatore, "eccetto l'ipotesi in cui abbia proposto domanda giudiziale volta a trattenere tale somma dopo la locazione a copertura di specifici danni subiti" (Trib. Roma, sez. V civ., sentenza 08.02.2006, n. 2884).

Come è ben noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento ha l'onere soltanto di provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando, di contro, sul debitore convenuto l'onere dimostrare il fatto estintivo della pretesa altrui, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. civ., ss.uu., 30.10.2001, n. 13553).

Sotto tale aspetto il ricorrente, seppure ha proposto in altra sede l'azione per il risarcimento danni da risoluzione contrattuale, non ha contestato la domanda riconvenzionale proposta dal resistente. Quindi l'unica prova raccolta nel presente giudizio è rappresentata dallo scambio epistolare e dalla consulenza svolta in sede di mediazione.

Occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza di merito "la relazione redatta da un consulente tecnico nel corso di un procedimento di mediazione che si concluda senza accordo può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza in virtù di un equilibrato contemperamento fra l'esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità ed utilità delle attività che si compiono nel corso e all'interno di tale procedimento" (Trib. Roma 17 marzo 2014).

Osserva questo giudicante che la consulenza risulta redatta sulla base della documentazione fornita e dell'indagine compiuta e che, in assenza di vizi logici e metodologici, si ritiene di condividere pienamente.

Il CTU conclude quanto allo stato dei luoghi che "Tuttavia lo scrivente evidenzia come lo stato dei luoghi attuale presenta di per sé un rischio intrinseco di allagamento, in presenza di eventi meteorici consistenti circoscritti ad intervallo temporale breve, atteso altresì che il vialetto pedonale adiacente all'ingresso dell'immobile, delimitato da un muretto di altezza pari a ca. cm. 40, è privo di opportuni ed idonei canali di deflusso laterali (limitati al solo foro posto al culmine del camminamento).

A tal proposito non è stata data alcuna prova di persone che avessero denunciato fenomeni di allagamento all'interno della tabaccheria per cui vi era stata la necessità di sospensione dei lavori di manutenzione del locale né prova di un allagamento intervenuto nel corso del rapporto locatizio.

L'ing. omissis ha ritenuto che il ripristino dei requisiti minimi dello stato dei luoghi avrebbe richiesto lavori quantificati in Euro 11.000,00 oltre oneri.

La valutazione tecnica ha implicato un giudizio circa le opere da eseguire per ripristinare lo stato pregresso su cui avevano inciso gli svellimenti lamentati dal locatore non è invece emersa la necessità di eseguire i lavori per rendere utilizzabile l'immobile giacché il conduttore aveva accettato l'immobile nello stato in cui si trovava presentando alla p.a. competente la CILA. Invero piuttosto che di danni arrecati dal conduttore eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso e quindi ai sensi dell'art. 1590 c.c. sarebbe sorta l'obbligazione di risarcire i danni consistenti nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino ossia si tratterebbe di miglioramenti non autorizzati. Va però osservato che non essendo emersa la prova dello stato dei luoghi tramite rappresentazione fotografia o testimoniale si ritiene di ridurre in via equitativa l'importo di Euro 3.000,00.

La riconvenzionale appare, quindi, legittimamente proposta.

Alcuna contestazione è sorta né poteva sorgere in ordine alla mancata richiesta di differimento di udienza avendo il ricorrente introdotto la causa con altro genere di ricorso.

L'art. 416 c.p.c. così recita "Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nei comune in cui ha sede il giudice adito. La costituzione dei convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio". La Corte Suprema ha statuito che "Nelle controversie in materia di locazione il convenuto a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale deve chiedere al giudice, con istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di fissare una nuova udienza, la mancanza dell'istanza non determina la decadenza della domanda riconvenzionale qualora l'attore non eccepisce l'irritualità degli atti successivi alla riconvenzione, accettando il contraddittorio sulla riconvenzionale (Cass. 29.1.2019 n. 2334). La SC ha anche sancito il principio secondo cui a partire dall'emissione dell'ordinanza di mutamento del rito, scattano le preclusioni tipiche del processo del lavoro, anzitutto il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado essendo funzionale ad esigenze di accelerazione del procedimento (artt. 414 e 416 C.p.c.).

Nella fattispecie concreta, parte locatrice ha allegato il grave inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del godimento dell'immobile da parte del conduttore, tradottosi nel mancato versamento dei canoni dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2017. Illegittimo appare la risoluzione anticipata per cui sembra opportuno liquidare, sulla base del canone corrisposto, l'indennità di mancato preavviso nella misura di Euro 3.900,00. Dalle fatture allegate è altresì provato l'uso delle forniture e l'omessa voltura dei contratti telefonici e del servizio internet.

Secondo il principio della soccombenza, stante il rigetto della domanda introduttiva, seppure appaiono sussistere anche i presupposti per l'applicazione delle sanzioni ex art. 96, III comma, c.p.c. derivante dalla separata azione e soprattutto dalla mancata adesione per la definizione totale della proposta formulata in sede di mediazione e del sollecito di definizione conciliativa, liquida, in assenza di nota specifica, in favore del procuratore del resistente la somma di Euro 3397,00 così determinata ai sensi del DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della riconvenzionale (fase studio Euro 919,00; fase introduttiva Euro. 777,00; fase decisionale Euro 1701,00) oltre di Euro 441,000 per l'attività professionale svolta in sede di mediazione.

 

PQM

 

Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda omissis, rigettata ogni ulteriore richiesta, così provvede: rigetta la domanda introduttiva; in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da omissis: dichiara l'inadempimento contrattuale da parte del conduttore, omissis e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore di omissis dell'importo di Euro 6.000,00 - come ridotta la richiesta - oltre interessi legali dalla data della notifica del ricorso al soddisfo; condanna omissis al pagamento in favore di omissis della somma di Euro 7.252,47 di cui  omissis; condanna omissis al pagamento in favore dell'Avv. omissis dichiaratosi anticipatario della somma di Euro 441,00 per l'attività professionale svolta in sede di mediazione e di Euro 3397,00 oltre spese forfetarie al 15% e oneri accessori su ciascun compenso.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

5 maggio 2024

20/24. MEDIA Magazine n. 5 del 2024 (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2024)


MEDIA Magazine

Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139

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n. 5/24  Maggio 2024

 

 

La mediazione è strumento di Pace.

 

 

Giurisprudenza

 

Mediazione obbligatoria, il giudice d’appello può rilevare l'improcedibilità della domanda? (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2024)

=> Corte di Cassazione, 4 gennaio 2024 n. 205

 

Azione di più soggetti (nella specie: condòmini) disgiuntamente legittimati ad agire in giudizio, mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte di alcuni, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 19/2024)

=> Corte di Cassazione, 12 dicembre 2023 n. 34714

 

 

CNF

 

Riforma Cartabia: aggiornato il regolamento unitario per gli Organismi di mediazione forensi costituiti dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2024)

 

 

COMMENTI E APPROFONDIMENTI

 

Riforma Cartabia, mediazione telematica e firma digitale: se la parte non ha lo spid, come rispettare il nuovo art. 8bis d.lgs. 28/2010? [CFnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2024)

 

 

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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2024

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