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31 gennaio 2024

4/24. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2024: la mediazione nella relazione di Margherita CASSANO, Prima Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2024)


Di seguito, estratto, in materia di mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023 della Prima Presidente della Corte di Margherita CASSANO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2024, Roma, 25 gennaio 2024 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).

 

Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).

 

…omissis…

 

Gli aspetti della riforma che hanno maggiormente inciso sull’effettività della risposta giudiziaria in ambito civile

 

Nel settore civile hanno contribuito all’inversione della tendenza dei flussi di lavoro talune delle misure introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022. Tra esse si citano, come più significative, le seguenti:

– la configurazione del rito ordinario come rito tendenzialmente a udienza unica in cui il giudice sia immediatamente in grado di valutare la direzione da imprimere al processo (tentativo di conciliazione, oppure mutamento nel rito semplificato; ammissione delle prove e relativa assunzione; immediata decisione della causa);

– la previsione dello scambio degli scritti difensivi prima dell’udienza di comparizione secondo cadenze temporali ravvicinate;

– l’attribuzione al giudice del potere di formulare proposte transattive o conciliative, fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione;

– la semplificazione del processo di cognizione (art. 281-decies, cod. proc. civ.) davanti al Tribunale in composizione sia monocratica che collegiale in presenza di determinate condizioni (fatti di causa solo parzialmente controversi; prova documentale; attività istruttoria non particolarmente complessa e pronta soluzione della domanda);

– il rito unico in materia di persone, minori e famiglie (artt. 473-bis e ss.);

i filtri alle impugnazioni;

– l’informatizzazione del processo;

– il rafforzamento dell’arbitrato;

– l’ampliato ambito applicativo della negoziazione assistita e della

mediazione.

Con specifico riferimento alla mediazione meritano segnalazione gli interessanti risultati desumibili dai dati ministeriali. Da essi risulta un ruolo sempre più attivo dei giudici civili nel promuovere forme di definizione dei procedimenti già instaurati alternative rispetto alla pronuncia della sentenza, a dimostrazione di un mutamento della cultura di magistrati e avvocati.

Con riferimento alla tipologia delle controversie emerge la significativa percentuale di positiva applicazione dell’istituto soprattutto nelle cause in tema di successione, divisione ereditaria, diritti reali, condominio, assicurazione, responsabilità extra-contrattuale.

Come osservato dalla dottrina, il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la “parte”, a restituire agli individui l’opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l’ascolto empatico dell’altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto.

 

…omissis…

 

NOTA: grassetto e link sono a cura dell’Osservatorio.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

23 gennaio 2024

3/24. La mediazione telematica: le principali novità della riforma Cartabia [CFnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2024)


La mediazione telematica: le principali novità della riforma Cartabia

di Manuela Zanussi

(fonte CassaForense: cfnews.it del 15.9.2023)

 

NOTE: per approfondimenti si veda il Focus tematico Speciale MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022, nonché MEDIAZIONE 3.0 - IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: mediazione telematica, web 3.0, Online dispute Resolution e digitalizzazione del procedimento

 

Telematizzare il procedimento civile giudiziale, ma anche la giustizia complementare: la Riforma Cartabia ha regolamentato e indirettamente favorito e spinto la digitalizzazione (anche) in mediazione.

Con l’avvento del D. Lgs. 149/2022 viene introdotta una specifica norma di nuovo conio, inserita ex novo nel corpo del novellato D. Lgs. 28/2010, l’art. 8 bis, rubricato “la mediazione telematica: in ben 5 commi disciplina forme, modalità e nuovi obblighi di svolgimento della mediazione in modalità telematica.

tale norma è già effettiva e vigente dal 28.2.2023, a seguito dell’anticipazione dell’entrata in vigore della riforma di cui alla Legge 197 del 29.12.2022.

In sintesi le principali novità:

  1. la richiesta di svolgimento in modalità telematica basta provenga da una delle parti, senza che vi sia la necessità del previo consenso delle altre (e, anzi, anche qualora una vi dissenta) (art. 8 bis comma 2: “ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”);
  2. i documenti devono essere redatti nel rispetto del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e trasmessi a mezzo PEC o altro servizio di recapito certificato (art. 8 bis comma 1);
  3. conclusione della procedura il mediatore forma un unico documento informatico nativo digitale contenente verbale e l’accordo (art. 8 bis comma 3: “a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo”);
  4. tutte le parti che partecipano alla mediazione in modalità telematica (le parti, gli avvocati ma anche il CTM o l’eventuale delegato della parte impossibilitata a partecipare) e che sottoscrivono il verbale devono essere dotate di dispositivi di firme digitali (art. 8 bis comma 3: “a conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico […] e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata […] ed è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità…);
  5. dopo le parti e gli avvocati, ultimo a firmare il documento è il mediatore che poi trasmette il documento alla segreteria dell’Organismo, su cui grava l’obbligo di conservazione dei documenti per almeno 3 anni (art. 8 bis comma 5 e art. 11 comma 6).

Questioni aperte e prospettive future

Letto il dictum normativo, diversi punti rimangono tuttavia aperti e discussi, soprattutto rispetto a diverse consolidate prassi che negli ultimi anni si erano diffuse tra i mediatori in tutto il territorio nazionale.

  • in primis, lo svolgimento delle mediazioni c.d. miste (con alcune parti in presenza ed altre collegate da remoto): inizialmente alla luce dei commi 3 e 4 dell’art. 8 bis si era persino dubitato della possibilità di tale svolgimento, per poi affermarsi ora che l’incontro possa certamente svolgersi anche in modalità mistama il verbale conclusivo del medesimo non potrà più essere firmato in “modalità mista” (con la parte presente all’Organismo che firmava di pugno in documento analogico poi scansito e la parte collegata da remoto che riceveva l’atto scansito e lo firmava in digitale) e ora invero tutti dovranno firmare con firma digitale.

Si verifica dunque di fatto un’attrazione della modalità di svolgimento della procedura in telematica quando anche una sola delle parti chieda lo svolgimento in tale modalità (indifferentemente se sia l’istante o il chiamato), ovvero unicamente consentendosi in alternativa che il procedimento debba svolgersi in presenza con modalità di sottoscrizione di pugno cartaceatertium non datur.

  • In secondo luogo, letti gli articoli 8 bis comma 3 e l’art. 11 commi 4 e 5, parimenti divergente dalla prassi è l’inserimento del riferimento legislativo alla necessità di redigere il verbale di incontro e l’accordo conclusivo della mediazione come documento unico.

Sovente, invece, avveniva nella pratica che si redigessero due documenti separati, uno era il verbale dell’incontro sottoscritto da tutte le parti presenti e uno era invece l’accordo contenuto in un documento separato sottoscritto solo dalle parti e dagli avvocati per certificazione di conformità.

Sembrerebbe dunque emergere dal nuovo testo normativo l’obbligatorietà di ritrascrivere nel verbale conclusivo tutte le clausole dell’accordo non potendosi allegare al verbale dei files frutto di scansione da analogico.

Più dubbia e anzi parrebbe dal testo esclusa la possibilità introdurre nel verbale di accordo allegazioni tecniche, come ad esempio perizie, planimetrie e mappe che ne debbano costituire parte integrante; esse potrebbero anche essere tecnicamente “unite” al documento finale, ma il testo della Riforma Cartabia esigerebbe che il documento sia unico e “nativo digitale”.

  • Infine mentre nel passato venivano redatti e sottoscritti da tutte le parti presenti tutti i verbali di incontro, condiviso da molti primi commentatori è che il formalismo della firma digitale debba applicarsi al solo verbale iniziale e a quello finale non agli eventuali verbali intermedi o di rinvio.

Va osservato che mancano espresse previsioni sanzionatorie di eventuali difformità dal testo di legge, che dunque pare non possano configurare nullità o invalidità del medesimo verbale di accordo.

Quanto meno in questa prima fase di attuazione e salvo evoluzioni, anche giurisprudenziali, sul punto, si ritiene prudente suggerire l’adozione di una linea aderente al testo vigente, che consenta di evitare di far correre alle parti alcuni ipotetici rischi, ovvero ad esempio la perdita di benefici fiscali o di esecutività dell’accordo.

La forte spinta del PNRR verso la telematizzazione in mediazione ha dunque imposto l’acquisizione di nuove competenze non solo alle parti, ma anche agli avvocati e ai mediatori, tutti questi ultimi essendo chiamati a cogliere la sfida quale una nuova opportunità, che parimenti impone una solida formazione e un costante aggiornamento e confronto di un sistema di mediazione italiano che appare uno tra i più studiati ed apprezzati al mondo.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

16 gennaio 2024

2/24. La richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non va considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2024)


=> Corte di Cassazione, 21 novembre 2023, n. 32306

 

Ai sensi dell’art. 10 c.p.c., il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda; a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si aggiungono al capitale. Ciò posto, la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del procedimento di mediazione non costituisce, a tali effetti, domanda autonoma da sommarsi alla domanda di pagamento per cui è stato azionato il giudizio (I). Infatti, la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non va considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale). Le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di legittimità fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (II). D’altro canto, l’art. 13 (non novellato dalla c.d. riforma Cartabia) del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio (III).

 

(I) I ricorrenti avevano chiesto che il Tribunale, una volta accertato l’inadempimento dei convenuti agli obblighi assunti con un contratto preliminare, condannasse i medesimi al pagamento della somma pari all'importo della caparra confirmatoria versata, oltre – per quanto qui rileva – al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio e delle spese per la procedura della mediazione. Essi lamentano in cassazione la violazione dell’art. 7 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale omesso di tenere conto, nella determinazione del valore della controversia, che, in concorso con la domanda volta a ottenere il pagamento della somma pari all'importo della caparra confirmatoria versata, era stata chiesta anche la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di mediazione. Il ricorso non è fondato.

 

(II) Per la giurisprudenza di legittimità richiamata si veda Cass. 7695/2019, 26592/2009 e 6901/1982).

 

(II) Si veda l’art. 13, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di Cassazione

sezione II

ordinanza n. 32306

21 novembre 2023

 

Omissis

 

Premesso

 

I B ed E F ricorrono per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 13 gennaio 2023, con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda da loro proposta, essendo competente il Giudice di pace di Firenze.

I ricorrenti avevano chiesto che il citato Tribunale, una volta accertato l’inadempimento dei convenuti MP e SRs agli obblighi assunti con un contratto preliminare di compravendita di un immobile, condannasse i medesimi al pagamento della somma di euro 5.000,00 pari all'importo della caparra confirmatoria versata, “oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”, nonché “al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio e delle spese per la procedura della mediazione”.

Le controparti MP e SRS non hanno proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

 

Considerato

 

I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale omesso di tenere conto, nella determinazione del valore della controversia, che, in concorso con la domanda volta a ottenere il pagamento della somma di euro 5.000,00, era stata chiesta anche la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di mediazione, in relazione alle quali avevano prodotto la distinta di pagamento dell’importo euro 48,80.

Il ricorso non è fondato.

L'art. 7 c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca della notificazione della domanda introduttiva del processo, fissava la competenza del giudice di pace, in relazione alle cause relative a beni mobili, in un valore non superiore a euro 5.000,00. L'art. 10 c.p.c. stabilisce poi che il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda e che a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si aggiungono al capitale.

Nel caso in esame, come si evince dalle conclusioni dell'atto di citazione riportate testualmente nel ricorso, gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 5.000,00, “oltre ad interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo” e inoltre “al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio e delle spese per la procedura della mediazione”.

Ad avviso dei ricorrenti la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del procedimento di mediazione, pari a euro 48,80, costituirebbe domanda autonoma che andrebbe sommata alla domanda di pagamento dell’importo pari a quello della caparra (corrispondente a quello, “ratione temporis”, massimo della competenza del Giudice di pace).

Il Collegio ritiene, invece, che la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale).

Il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d’appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l’elenco di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l’improcedibilità della domanda proposta al giudice (v. l’appena citato art. 5, al comma 2).

Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982).

D’altro canto, l’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.

Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Firenze.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo le controparti svoltovi difese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

 

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del Giudice di pace di Firenze. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

9 gennaio 2024

1/24. Mediazione delegata in appello, mancato esperimento, conseguenze; decesso di una parte, partecipazione alla mediazione degli eredi (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2024)


=> Corte di appello di Napoli, 19 luglio 2023

 

Nel giudizio di appello, il mancato esperimento mediazione in seguito all'ordine del giudice integra una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. In sostanza, l'esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell'appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità. Improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione  della sentenza di primo grado (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.).

 

Il decesso di una parte non impedisce la partecipazione personale all'incontro di mediazione, al quale sono legittimati a partecipare gli eredi, divenuti (con la riassunzione del giudizio) parti del processo.  Ai fini della verifica della condizione di procedibilità ciò che rileva è l’identità dei soggetti che sono parte del processo con quelli che partecipano all'incontro di mediazione.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Corte di appello di Napoli

Sentenza

19 luglio 2023

 

Omissis

 

3.4. Prima di procedere nella verifica del corretto esperimento della mediazione, occorre rilevare che non ha alcun pregio la difesa della parte appellante in ordine al fatto che --- è deceduto il 18 luglio 2022 e ciò avrebbe sostanzialmente impedito la partecipazione personale all'incontro di mediazione.

Invero, come emerge dagli atti, l'incontro di mediazione si è svolto il 18 ottobre 2022 e viene dichiarato il decesso di ---, ma non risultano presenti gli eredi e tantomeno --- (parte appellante e anche coerede di ---). Invero la riassunzione è stata effettuata il 31 agosto 2022 e, quindi, non si pone nemmeno il dubbio di valutare se gli eredi avrebbero potuto o meno partecipare in tale qualità prima della riassunzione. Possibilità che non può invero escludersi e che avrebbe potuto condurre alla soluzione conciliativa della lite anche a prescindere dalla preventiva riassunzione. Ciò posto ai fini della verifica della condizione di procedibilità ciò che rileva è la identità dei soggetti che sono parte del processo con quelli che partecipano all'incontro di mediazione.

D'altronde, anche solo a tali fini, sarebbe risultata sufficiente la partecipazione di --- (anche per procura) trattandosi di litisconsorzio unitario ex art. 110 c.p.c. (per cui è sufficiente che uno dei litisconsorti compia l'atto).

Quindi nel caso di specie, il decesso di uno degli appellanti principali --- non ha ostacolato l'iter per lo svolgimento della mediazione e tantomeno risulta dal verbale una richiesta di rinvio dell'incontro al fine di consentire la partecipazione personale degli appellanti (in esito alla riassunzione).

Si legge nel verbale di mediazione, infatti, che "il mediatore rileva, l'assenza della parte istante --- e degli eredi del ---, la presenza per parte intimante dell'Avv. --- munito di delega dell'Avv. ---, indi non è possibile proseguire oltre il primo incontro programmatico. Parte invitata dichiara: pur sussistendo la volontà di verificare la possibilità di entrare in mediazione tale attività risulta essere vana stante l'assenza degli istanti".

4. Ciò posto occorre verificare il corretto esperimento della mediazione ed in particolare la partecipazione (personale o per procura) in mediazione di --- e delle altre eredi --- e ---.

4.1. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, oltre a quanto già sopra indicato, si rileva quanto segue:

la parte appellante principale (istante in mediazione), era assente e nessuna motivazione è stata addotta e tantomeno comprovata in quanto -come si è detto - tale non può ritenersi il decesso di ---;

l'avv. ---, procuratore costituito della parte appellante principale, era assente ma aveva delegato l'avv. ---, presente, ma senza che fosse nemmeno indicata l'esistenza di una procura sostanziale ad hoc per la mediazione, ma evidentemente sulla base della semplice procura alle liti conferita per il processo; quindi, si rileva l'assenza di una procura sostanziale ad hoc rilasciata da ---, --- e --- all'avv. --- (presente all'incontro di mediazione) e tantomeno all'avv. ---;

la parte appellata --- (invitata in mediazione) ha partecipato personalmente all'incontro di mediazione legalmente assistita.

4.2. Al riguardo, la Suprema Corte - in tema di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda - ha avuto modo di indicare alcune soluzioni interpretative con riguardo al regime vigente ratione temporis (e, dunque, prima della riforma ex D.Lgs. 149/2022) alle quali il Collegio intende aderire.

4.3. In primo luogo, la Cassazione ha ben evidenziato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che "il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali" (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473; in termini, Cass. civ. Sez. III, Sent., 05/07/2019, n. 18068).

In questa prospettiva, "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti"; in particolare, all'art. 8 D.Lgs. 28/2010 è stato previsto espressamente che "al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati". E "la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.1. Tuttavia, secondo la S.C., "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri" e "non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.2. Sul punto la Cassazione chiarisce poi che "allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, ...). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.3. A ciò consegue che, "sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili

direttamente dal difensore" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.4. In conclusione, "la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista" (Cass. 8473/2019, cit.).

4.3.5. Si deve poi rilevare che nello stesso senso si è già espressa questa Corte, che con riferimento alla procura sostanziale ha ribadito che "la ratio è da rinvenirsi nel fatto che l'attività di

mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti - innanzi al mediatore - un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia. Ebbene tale condizione non può ritenersi soddisfatta dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell'informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo - quale è appunto il procedimento di mediazione" (in una causa in materia di locazione in cui la Corte ha ritenuto inidonea una procura generale - di alcuni anni antecedenti l'insorgenza della lite - che consentiva la gestione ed anche la vendita di un immobile; App. Napoli, Sez. civ. II, sent. 29 settembre 2020, n. 3227; e più recentemente, App. Napoli, Sez. civ. VII, sent. 2 febbraio 2022, n. 421).

Appare chiaro dunque che non può mai ritenersi "la sufficienza della comune procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale" (App. Napoli, sent. 3227/2020, cit.), considerato che "l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale", trattandosi di una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).

4.3.6. Nella medesima direzione, con indicazioni ulteriormente restrittive, si muove la recente riforma della mediazione in quanto il legislatore delegante ha indicato tra i princìpi e criteri direttivi per il Governo delegato quello di "prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia" (art. 1, comma 4, lett. f, L. 26 novembre 2021, n. 206). In tal senso, il legislatore delegato ha profondamente riformato il D.Lgs. 28/2010 (si veda in particolare la nuova formulazione dell'art. 8).

4.4. Passando ad esaminare la norma che disciplina la mediazione demandata dal giudice, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello" e, ad avviso del Collegio, in tale sede la domanda proposta è quella di impugnazione della sentenza di prime cure per cui l'onere che condiziona la medesima domanda non può non gravare sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante.

Invero, il mancato esperimento mediazione in seguito all'ordine del giudice integra, comunque, una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c. In sostanza, l'esperimento della mediazione in appello ha natura di atto di impulso processuale a carico dell'appellante, il quale ne è onerato a pena di improcedibilità. Improcedibilità alla quale consegue in tale prospettiva la stabilizzazione (sia pur in via indiretta ex art. 338 c.p.c.) della sentenza di primo grado.

4.4.1. Tale prospettiva è coerente con il profilo dell'appello delineato dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/02/2013, n. 3033; Cass. civ. Sez. III Sent., 09/06/2016, n. 11797; Cass. civ. Sez. II Ord., 03/09/2018, n. 21557).

4.4.2. Sulla base dei citati princìpi, è stato precisato da questa Corte in una precedente occasione come debba gravare sullo stesso soggetto l'ulteriore (e in un certo senso implicito) onere di porre in essere tutte le attività finalizzate a rendere esigibile dal giudice dell'impugnazione quella valutazione di merito delle critiche mosse alla sentenza di primo grado (App. Napoli, Sez. civ. VII, sent. 28 febbraio 2019, n. 1189), sebbene la procedura di mediazione in appello non integri "una automatica condizione di procedibilità", ma una "facoltà del giudice di creare tale condizione" (Cass. civ. Sez. III, 30/10/2018, n. 27433; Cass. civ. Sez. III, 13/12/2019, n. 32797).

4.4.3. Per cui deve giungersi alla conclusione secondo cui con riguardo al giudizio di appello la sanzione dell'improcedibilità attiene all'impugnazione e che ogni mediazione disposta ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 non consente alcun meccanismo di sanatoria una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

4.5. Tuttavia, nel caso in esame, pur ritenendo che la mediazione sia stata avviata e svolta tempestivamente, l'esame del verbale relativo al primo incontro svoltosi 18 ottobre 2022 non consente di ritenere ritualmente esperita la condizione di procedibilità.

4.5.1. Come si è già precisato, al primo incontro di mediazione - lo si evince dal verbale che ha concluso la procedura con esito negativo - per l'istante (gravato dell'onere di esperire la mediazione) risulta presente (soltanto) l'avv. --- (che peraltro non ha nemmeno sottoscritto il verbale) privo di (una idonea) procura che gli potesse consentire di rappresentare la parte personalmente sostituendosi alla stessa.

4.5.2. Nella prospettiva indicata dalla S.C. (Cass. 8473/2019, cit.) infatti emerge nella fattispecie la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione di ---, --- e --- o di altro soggetto delegato mediante il rilascio di una idonea procura ad negotia che abbia autorizzato il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto delle rappresentate all'incontro di mediazione, con la chiara specificazione dei poteri e dei limiti, il cui documento risulti essere stato depositato agli atti dell'organismo entro la data indicata (18 ottobre 2022); per cui non può ritenersi ritualmente, validamente e legittimamente esperito il procedimento di mediazione, con il conseguente omesso avveramento della condizione di procedibilità.

4.5.3. Inoltre, in ogni caso, non è possibile disporre alcuna sanatoria proprio alla luce di quanto statuito dal comma 2 dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 (diversamente da quanto previsto dal comma 1-bis) una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione (App. Napoli, sent. n. 1152/2019 cit.).

Per cui la improcedibilità maturata non può essere in alcun modo superata disponendo nuovamente la mediazione.

5. Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello proposto da --- e da --- deve essere dichiarato improcedibile.

6 - Con la riforma (anche eventualmente solo parziale) della sentenza impugnata la Corte è tenuta a procedere (d'ufficio), quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché violerebbe il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 28 settembre 2015, n. 19122; Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass. n. 23226/2013, Cass. n. 18837/2010, Cass. n. 15483/2008).

Pertanto, considerato l'esito complessivo del giudizio e, quindi, tenuto conto di quanto deciso con la sentenza parziale e con la presente sentenza definitiva, sussistono le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo.

7. Rilevato che l'atto di appello è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, la parte appellante principale (per la declaratoria di improcedibilità del gravame principale) e la parte appellante incidentale (per il rigetto dell'impugnazione incidentale disposta con la sentenza parziale) sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto

per la proposizione dell'appello: v. art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, applicabile (art. 1, comma 18, ai procedimenti iniziati trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge 228 (quindi a partire dal 31 gennaio 2013), vale a dire alle impugnazioni proposte dopo tale data (secondo la pacifica interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione: cfr. Cass. 14515/2015, Cass. 13636/2015, Cass. 6280/2015).

 

PQM

 

La Corte di Appello di Napoli omissis dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da --- e da ---, riassunto da ---, --- e ---; compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del processo; dà atto che per effetto della decisione assunta sussistono i presupposti, a carico delle appellanti principali ---, --- e ---, e dell'appellante incidentale ---, di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.