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31 gennaio 2024

4/24. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2024: la mediazione nella relazione di Margherita CASSANO, Prima Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2024)


Di seguito, estratto, in materia di mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023 della Prima Presidente della Corte di Margherita CASSANO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2024, Roma, 25 gennaio 2024 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione).

 

Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).

 

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Gli aspetti della riforma che hanno maggiormente inciso sull’effettività della risposta giudiziaria in ambito civile

 

Nel settore civile hanno contribuito all’inversione della tendenza dei flussi di lavoro talune delle misure introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022. Tra esse si citano, come più significative, le seguenti:

– la configurazione del rito ordinario come rito tendenzialmente a udienza unica in cui il giudice sia immediatamente in grado di valutare la direzione da imprimere al processo (tentativo di conciliazione, oppure mutamento nel rito semplificato; ammissione delle prove e relativa assunzione; immediata decisione della causa);

– la previsione dello scambio degli scritti difensivi prima dell’udienza di comparizione secondo cadenze temporali ravvicinate;

– l’attribuzione al giudice del potere di formulare proposte transattive o conciliative, fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione;

– la semplificazione del processo di cognizione (art. 281-decies, cod. proc. civ.) davanti al Tribunale in composizione sia monocratica che collegiale in presenza di determinate condizioni (fatti di causa solo parzialmente controversi; prova documentale; attività istruttoria non particolarmente complessa e pronta soluzione della domanda);

– il rito unico in materia di persone, minori e famiglie (artt. 473-bis e ss.);

i filtri alle impugnazioni;

– l’informatizzazione del processo;

– il rafforzamento dell’arbitrato;

– l’ampliato ambito applicativo della negoziazione assistita e della

mediazione.

Con specifico riferimento alla mediazione meritano segnalazione gli interessanti risultati desumibili dai dati ministeriali. Da essi risulta un ruolo sempre più attivo dei giudici civili nel promuovere forme di definizione dei procedimenti già instaurati alternative rispetto alla pronuncia della sentenza, a dimostrazione di un mutamento della cultura di magistrati e avvocati.

Con riferimento alla tipologia delle controversie emerge la significativa percentuale di positiva applicazione dell’istituto soprattutto nelle cause in tema di successione, divisione ereditaria, diritti reali, condominio, assicurazione, responsabilità extra-contrattuale.

Come osservato dalla dottrina, il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la “parte”, a restituire agli individui l’opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l’ascolto empatico dell’altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto.

 

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NOTA: grassetto e link sono a cura dell’Osservatorio.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)