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20 aprile 2021

20/21. Termine assegnato per l’attivazione della mediazione: implicita natura perentoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2021)

=> Tribunale di Castrovillari, 24 novembre 2020 

Al termine ex lege assegnato per l’attivazione del procedimento di mediazione deve essere conferita natura perentoria; natura perentoria desumibile - anche in via interpretativa - tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato. Nel caso in esame, infatti, la implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista – ovvero l’improcedibilità della domanda giudiziale – che comporta la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico, ossia ad una pronuncia sul merito della res controversa (I).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) Si veda Corte di Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596, in Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2020.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Castrovillari
Sentenza
24 novembre 2020

Omissis 

Come noto, ai sensi del chiaro disposto di cui all’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, motivo per cui il mancato esperimento della stessa, nel termine all’uopo accordato dal Giudice, vizia irrimediabilmente il processo, precludendo così l’emanazione di una sentenza di merito.

Tale disciplina - evidentemente finalizzata a favorire la conciliazione della lite con l’intervento di soggetto terzo imparziale e, dunque, a deflazionare il contenzioso con positivi effetti sotto il profilo della ragionevole durata del processo - non pone problemi di natura costituzionale, né risulta lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale posta a tutela del diritto di azione e di accesso alla giustizia.

A tanto non appare ultroneo aggiungere come al termine ex lege assegnato per l’attivazione del procedimento di mediazione debba essere conferita natura perentoria, desumibile - anche in via interpretativa - tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in tal senso, Cass. n. 14624/00; 4530/04).

Nel caso in esame, infatti, la implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista - ovvero l’improcedibilità della domanda giudiziale - che comporta la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico, ossia ad una pronuncia sul merito della res controversa.

D’altro canto, anche a voler ritenere di natura ordinatoria (e non perentoria) il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione, la mancata proposizione di tempestiva istanza di proroga comporta inevitabilmente, secondo la condivisibile prevalente giurisprudenza, la decadenza dalla relativa facoltà processuale (così, in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali, non prorogati, cfr, di recente, Cass. n. 589/2015, n. 4448/13, e con pronunce più risalenti, Cass. n. 4877/05; 1064/05; 3340/97). omissis

Par d’uopo, poi, osservare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19596 del 18.9.2020, abbiano stabilito che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo debba essere posto a carico del creditore opposto (quale creditore in senso sostanziale) militando in tal senso rilievi di carattere testuale, logico e sistematico, così sancendo il principio di diritto secondo cui “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

D’altra parte, non appare ultroneo ricordare che le norme che fissano condizioni di ammissibilità e procedibilità sono di ordine pubblico processuale, di talché la loro violazione è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, risultando altresì sottratte al regime imposto dall’art. 101, comma 2 c.p.c. (in tal senso, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 04/03/2019, n. 6218 e Cassazione civile sez. VI, 29/09/2015, n. 19372, che ha stabilito che “In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”).

Tanto premesso, venendo all’esame della fattispecie per cui pende il presente procedimento, rilievo dirimente assume la circostanza che - pur essendo la controversia in esame soggetta a mediazione obbligatoria giacché vertente in materia di contratti bancari - nessuna delle parti in causa abbia tempestivamente attivato la procedura di mediazione nel termine di quindici giorni a decorrere dal 17.4.2019 (data in cui, all’esito della camera di consiglio celebrata alla predetta prima udienza, è stato accordato il termine di giorni 15 per l’attivazione della mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/10).

Ed infatti, costituisce profilo provato per tabulas (vedasi, all’uopo, la documentazione versata in atti dagli opponenti con deposito telematico del 9.12.2019) che costoro ebbero a formulare l’istanza di mediazione solo in data 6.5.2019 e, dunque, oltre il quindicesimo giorno accordato con la sopra richiamata ordinanza (il cui termine è andato a spirare il 2.5.2019).

Né, d’altro canto, a sanare il già maturato vizio di improcedibilità potrebbe valere la concessione, di un nuovo termine per l’espletamento di tale incombenza, invero nemmeno sollecitato, alla luce di quanto supra illustrato in punto di perentorietà del termine in esame; inoltre, anche a voler accedere alla tesi della natura ordinatoria del termine de quo, non v’è in atti prova della proposizione di una tempestiva istanza di proroga dello stesso, che - comunque, ai sensi dell’inequivocabile disposto dell’art. 154 c.p.c. - doveva essere formulata “prima della scadenza” del termine stesso.

Quanto a parte creditrice, questa non solo non si è fatta carico di formulare tempestiva istanza di mediazione, ma non ha nemmeno inteso partecipare a quella azionata (seppur tardivamente) da parte opponente. Incombendo l'onere di attivazione della procedura di mediazione in capo a parte creditrice opposta, l’inerzia da costei serbata si ripercuote a proprio danno in termini di improcedibilità della domanda originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con la conseguenza che - per effetto della declaratoria di improcedibilità della stessa - va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame. Non vi è dubbio, infatti, che tale circostanza abbia determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente rispetto allo scrutinio nel merito delle argomentazioni difensive svolte da ambo le parti.

La tardiva proposizione della mediazione da parte degli opponenti non può che determinare l’improcedibilità anche della domanda riconvenzionale da costoro avanzata.

Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio - tenuto conto del recentissimo e sopravvenuto arresto giurisprudenziale di cui si è dato conto in parte motiva, del pregresso contrasto giurisprudenziale e dei dubbi interpretativi che lo accompagnavano - si ritiene sussistano i presupposti per disporne l’integrale compensazione.

PQM

Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile omissis, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda principale azionata da parte creditrice, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; dichiara, altresì, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.