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25 aprile 2021

21/21. Mancata partecipazione alla mediazione: giusta causa per compensare integralmente le spese di lite (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2021)

=> Tribunale di Bari, 25 novembre 2020 

Quanto alle spese di lite si ritiene che la mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione rappresenti giusta causa per compensare integralmente le spese di giudizio secondo la versione ratione temporis applicabile dell’art. 92 c.p.c.  

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Bari
Sentenza
25 novembre 2020

Omissis

Con atto di citazione omissis conveniva dinanzi al Tribunale di Bari omissis, quali eredi di omissis e rispettivamente madre e fratelli, chiedendo l’apertura della successione del proprio padre omissis, deceduto il 20/11/2008, e, conseguentemente, che fossero ripartite le somme del de cuius depositate presso la Banca omissis con condanna degli stessi, in solido tra loro, alla corresponsione della quota di spettante ex art. 581 c.c. stante l’assenza di disposizioni testamentarie omissis.

All’esito dell’istruttoria la domanda va rigettata.

Le circostanze dedotte dall’attore sono rimaste mera asserzione, contestata da parte convenuta, in quanto, a prescindere dalle modalità di accettazione e/o rinuncia dell’eredità di omissis (rispetto ad un presunto accordo tra i figli), non c’è la prova della sussistenza di provvista in Banca.

Sotto questo profilo l’attore ha disertato totalmente l’onere della prova rimettendo l’esito del giudizio dapprima alla richiesta di cui all’art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca omissis e, successivamente, ad un giuramento decisorio.

La prima richiesta è stata disattesa giacché, nonostante sia indispensabile un'istanza di parte ai fini dell'esibizione, il relativo ordine è rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve valutare la rilevanza del documento ai fini probatori e l'impossibilità di provare la medesima circostanza con altri mezzi istruttori. L'ordine di esibizione, infatti, non può sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova.

Per la seconda richiesta, come motivato con ordinanza del 23.06.2016, il giuramento decisorio non può essere ammesso allorquando la formulazione delle circostanze non porti automaticamente all’accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice (Cass. Civ. sent. n. 39/2011).

Ne consegue che l’attore non ha assolto all’onere della prova e la domanda va pertanto rigettata.

Quanto alle spese di lite si ritiene che la mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione innanzi all’Organismo omissis, rappresenti giusta causa per compensare integralmente le spese di giudizio secondo la versione ratione temporis applicabile dell’art. 92 c.p.c.

PQM

omissis rigetta la domanda e compensa le spese di lite.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.