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7 giugno 2020

30/20. Danno da infiltrazioni subite da un condomino: no alla mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2020)

=> Tribunale di Roma, 12 dicembre 2019, n. 23886

Il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal 1117 al 1139 del codice civile, considerato che l'art.71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma che per controversie in materia di condominio che, in base all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono sottoposte a mediazione obbligatoria, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2020

Tribunale di Roma
Sentenza n. 23886
12 dicembre 2019

Omissis

Nell'esaminare, in via pregiudiziale, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione, se ne deve rilevare l'infondatezza, considerato che il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal 1117 al 1139 del codice civile, considerato che l'art.71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma che per controversie in materia di condominio che, in base all'art 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono sottoposte a mediazione obbligatoria, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione; del pari, deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, considerato che, nella specie, la domanda non ha contenuto meramente risarcitorio, ma ha per oggetto anche l'accertamento della responsabilità e la condanna ad un facere, ovvero all'esecuzione di tutti gli interventi necessari a rimuovere la causa dell'evento dannoso lamentato.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini di seguito precisati.
In relazione ai danni lamentati dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, il nominato c.t.u. ha riscontrato soltanto in parte la situazione di fatto lamentata, e precisamente omissis Orbene, alla luce di quanto evidenziato dalla richiamata c.t.u. - alle cui conclusioni questo giudice pienamente aderisce in quanto fondate su puntuali ed approfondite indagini e su argomentazioni esenti da vizi logici - risulta evidente la responsabilità del Condominio convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine all'evento dannoso verificatosi negli appartamenti dell'attrice, considerato che il Condominio è tenuto, ai sensi della richiamata previsione normativa ed in considerazione della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, ad adottare tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi ovvero ai singoli condomini.
Tale responsabilità deve essere affermata anche in riferimento alle infiltrazioni riconducibili alla inadeguata coibentazione o impermeabilizzazione dei muri perimetrali, risultando pacifico in giurisprudenza che “i muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. in quanto determinano la consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso” (cfr., ex plurimis, Cass. 3867/1986).
Peraltro, anche se le infiltrazioni provenienti dalle mura perimetrali sono sostanzialmente imputabili a vizi addebitabili all'impresa costruttrice, la quale non ha adeguatamente provveduto all'impermeabilizzazione delle stesse, tuttavia quando tale inadeguata coibentazione causi danni ai singoli condomini, nei confronti dei danneggiati risulta responsabile in via autonoma il Condominio, il quale è tenuto ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria, salvo poi eventualmente il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa che ha edificato l'immobile (cfr., ex plurimis, Cass. 1230/2013).
Orbene, in considerazione di quanto sinora argomentato, deve affermarsi la responsabilità del Condominio, cui incombe l'obbligo di custodia dei beni comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine alla causazione dell'evento lesivo.
Ed invero, come noto (Cass., sez. III, sentenza n. 20427 del 25/07/2008), la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito, circostanza neanche allegata nel caso di specie omissis.
Diversamente, non devono essere posti a carico del Condominio i lavori di ripristino, peraltro non considerati dal c.t.u., relativi alla soffitta del ripostiglio posto nel sottoscala omissis.
Il Condominio convenuto deve essere, altresì, condannato al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, delle somme necessarie al completo ripristino dello stato dei luoghi, come quantificate dallo stesso c.t.u., per complessivi €. 2.900,00, oltre i.v.a.
Quanto agli ulteriori danni richiesti, il c.t.u. ha rilevato che omissis.
In accoglimento della domanda in parte qua deve, invece, essere riconosciuto il risarcimento dei danni per il mancato o ridotto godimento del bene omissis.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: in parziale accoglimento della domanda omissis dichiara il Condominio omissis responsabile dell'evento dannoso denunciato dall'attrice nell'atto di citazione e, per l'effetto, lo condanna all'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. omissis; condanna il Condominio convenuto a pagare omissis; rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di omissis; rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di Roma capitale omissis; rigetta la domanda proposta dal Condominio convenuto nei confronti della omissis;
rigetta la domanda proposta nei confronti del Condominio omissis; dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dal Condominio omissis; dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da omissis; condanna il Condominio omissis e rimborso forfettario delle spese generali come per legge; condanna il Condominio omissis e rimborso forfettario delle spese generali come per legge; condanna il Condominio omissis e rimborso forfettario delle spese generali come per legge; nulla per le spese in riferimento alla omissis; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra la parte attrice e la convenuta omissis; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra la parte attrice e Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t.; dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra omissis ed il Condominio omissis; pone definitivamente a carico del Condominio omissis le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.