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15 giugno 2020

31/20. Avvocato in mediazione in rappresentanza della parte, procura speciale notarile, mancanza, improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2020)

=> Tribunale di Roma, 16 dicembre 2019, n. 24058

In materia di mediazione c.d. obbligatoria, qualora il procuratore, in sostituzione di quello costituito, abbia dichiarato di aver partecipato all'incontro di mediazione in virtù di “procura ad hoc” mediante la quale la parte la aveva investito della facoltà di rappresentarla nel corso della procedura obbligatoria, ma ciò in mancanza di procura speciale notarile in sede di mediazione, l'unica in grado di investire il procuratore della facoltà di rappresentare sul campo del diritto sostanziale i propri assistiti e quindi giustificare la mancata partecipazione della parte personalmente nella procedura di mediazione, s’impone, in linea con la recente pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 8473 del 2019 (la quale si è pronunciata sulla vexata quaestio della obbligatorietà della presenza personale delle parti in mediazione, nonché sulla questione che individua il momento in cui può dirsi assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, sancendo che l'onere della parte 4 che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria si ritiene adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, ben potendo solo la parte istante manifestare liberamente un parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione), la declaratoria di improcedibilità delle azioni e domande proposte, non potendosi ritenere assolta la condizione di procedibilità (I) (II).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2020

Tribunale di Roma
Sentenza n. 24058
16 dicembre 2019

Omissis

In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.
Sono improcedibili le domande attoree volte ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione di avvenuta occupazione sine titulo da parte della --- S.R.L. dell'immobile di proprietà dei ricorrenti sito ---, nonché la conseguente condanna della società resistente al risarcimento del maggior danno ex. art. 1591 c.c. a favore dei ---.
Con D.lgs n. 28 del 2010 (pubblicato sulla Ga.. Uff. il 5/03/2010 n. 53, come successivamente modificato dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nella materia del condominio e della r.c.a.) il Legislatore ha previsto che chiunque intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio (dal 20.3.2012), diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (dal 20.3.2012) responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari e contratti finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 28 del 2010 ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi 3 in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.
Per tale ragione, all'udienza odierna del 16/12/2019, vertendo la causa in materia locatizia, il Tribunale adito ha verificato la sussistenza o meno della condizione di procedibilità ed ha rilevato d'ufficio che la parte attrice ha esperito la mediazione obbligatoria, presentando all'organismo competente per territorio l'istanza, ma non ha diligentemente e correttamente coltivato ed esaurito la procedura nelle forme e nei termini prescritti dalla disciplina vigente.
Nella fattispecie, la mediazione in concreto è stata attivata ma non ha mai avuto inizio per assenza delle parti interessate istanti ovvero di loro procuratore speciale, al primo ed unico effettivo incontro innanzi al mediatore.
Invero, dall'esame della documentazione depositata, risulta che all'incontro del 16.04.2019, i --- non fossero comparsi personalmente ed in vece del proprio procuratore, costituito nel giudizio ordinario, ha presenziato un avvocato privo di procura speciale notarile (v. verbale di mediazione in atti).
All'udienza odierna il procuratore presente, in sostituzione di quello costituito per le parti ricorrenti, ha, infatti, dichiarato di aver partecipato all'incontro di mediazione in virtù di “procura ad hoc”, estratta dal sito dell'Organismo di Mediazione e ritenuta valida dallo stesso, mediante la quale i Sig.ri D'archino la avevano investita della facoltà di rappresentarli nel corso della procedura obbligatoria.
Ebbene, come si evince dalla lettura del verbale di mediazione in atti nonché dalla predetta dichiarazione formulata a verbale, l'avvocato, presente oggi in udienza, era priva di procura speciale notarile in sede di mediazione, l'unica in grado di investire il procuratore della facoltà di rappresentare sul campo del diritto sostanziale i propri assistiti e quindi giustificare la mancata partecipazione della parte personalmente nella procedura di mediazione.
S'impone, pertanto, in linea con la recente pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 8473 del 2019 (la quale si è pronunciata sulla vexata quaestio della obbligatorietà della presenza personale delle parti in mediazione, nonché sulla questione che individua il momento in cui può dirsi assolta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, sancendo che l'onere della parte 4 che intenda agire in giudizio di dar corso alla mediazione obbligatoria si ritiene adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, ben potendo solo la parte istante manifestare liberamente un parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione), la declaratoria di improcedibilità delle azioni e domande proposte nel presente giudizio, non potendosi ritenere assolta la condizione di procedibilità prescritta dal cd. Decreto del Fa. del 2009, con cui è stato riscritto, novellandolo, il D. Lgs. n. 28 del 2010.
In tale preminente e “più liquido” apprezzamento di rito resta assorbita qualsivoglia valutazione sull'ammissibilità e sulla fondatezza delle domande attoree, che potranno essere riproposte con separato giudizio (v., per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida”, S.U. Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008).
La peculiarità della lite, le ragioni della decisione, la qualità delle parti, il comportamento processuale delle stesse, la tenuità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, i motivi della statuizione, il mutamento della giurisprudenza in materia, l'esito complessivo della lite nonché, soprattutto, il rilievo d'ufficio dell'improcedibilità delle domande declinano i “giusti gravi motivi” per compensare le spese e le competenze del presente giudizio tra le parti costituite.
La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Roma, sez. VI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede: dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, l'improcedibilità delle domande attoree; dichiara integralmente compensate le spese e le competenze di giudizio.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.