DECRETO 9 agosto 2024
Modifica dei termini previsti dagli articoli 42, comma 1, e 43, comma
1, del decreto del Ministro della giustizia del 24 ottobre 2023, n. 150
(GU Serie Generale n.187 del 10-08-2024)
NDR: si veda il Decreto
ministero giustizia n. 150 del 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2023)
nonché lo Speciale:
MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS
149/2022.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto del Ministro
della giustizia 24 ottobre 2023, n.
150, «Regolamento recante
la determinazione dei
criteri e delle
modalita' di iscrizione e tenuta
del registro degli
organismi di
mediazione e dell'elenco
degli enti di
formazione, nonche'
l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi,
ai sensi
dell'articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo
2010, n. 28 e
l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire
le
controversie nazionali e transfrontaliere, nonche'
il procedimento
per l'iscrizione degli
organismi ADR ai
sensi dell'articolo
141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
recante
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio
2003, n. 229», entrato in vigore il 15 novembre 2023;
Visto in particolare,
l'articolo 42, comma 1, secondo il quale «Gli
organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del
decreto
del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro
il 30 aprile
2023 hanno presentato
istanza di mantenimento
dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro
nove
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
l'adeguamento ai
requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6»;
Visto l'articolo 43,
comma 1, secondo
il quale «1.
Ai fini
dell'inserimento del responsabile dell'organismo nominato alla
data
di entrata in vigore
del presente decreto,
nell'elenco di cui
all'articolo 3, comma
3, lettera d),
gli organismi di
cui
all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi dall'entrata
in vigore del
presente decreto, attestano
al responsabile del
registro:
a) i requisiti previsti
dall'articolo 4;
b) il
conseguimento della laurea
triennale o l'eventuale
conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1;
c) il
conseguimento della qualifica
di mediatore in
data
anteriore all'entrata in vigore del presente decreto»;
Considerate le
numerose istanze pervenute
al Ministero della
giustizia in riferimento al termine di cui all'articolo 42, comma 1,
ultima parte, che scade il 15 agosto 2024;
Ritenuta l'opportunita', stante
l'approssimarsi della scadenza del
15 agosto 2024 e la complessita' della
procedura amministrativa di
adeguamento ai requisiti previsti dalle norme sopra
menzionate, di
differire la scadenza del termine al 31 gennaio 2025;
Di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy;
Decreta:
1. I termini di cui
all'articolo 42, comma
1, ultima parte,
e
all'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro
della giustizia
del 24 ottobre 2023, n. 150,
per l'adeguamento ai
requisiti di
iscrizione, sono differiti al 31 gennaio 2025.
2. Il presente decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2024
Il
Ministro della giustizia
Nordio
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.