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15 settembre 2023

32/23. DM 1 agosto 2023: incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2023)

Per approfondimenti si veda il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 come novellato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), nonché dal d.lgs. n. 28 del 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023), nonché lo SPECIALE dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022.

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1 agosto 2023

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti

di  mediazione  civile  e  commerciale  e   negoziazione   assistita.

(23A04557)

(GU n.183 del 7-8-2023)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

                           di concerto con

 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto il decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  83,  convertito,  con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2015,  n.

132, recante  «Misure  urgenti  in  materia  fallimentare,  civile  e

processuale   civile   e   di    organizzazione    e    funzionamento

dell'amministrazione giudiziaria»;

  Visto     l'art.      21-bis      «Incentivi      fiscali      alla

degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,

convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  6

agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il  comma  1,  che  riconosce

alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli

avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di  negoziazione

assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12  settembre  2014,

n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,

n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che hanno  corrisposto

il compenso agli arbitri nel  procedimento  di  cui  al  Capo  I  del

medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione,  ovvero  di

conclusione  dell'arbitrato  con  lodo,   un   credito   di   imposta

commisurato al compenso,  fino  a  concorrenza  di  duecentocinquanta

euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2016;

  Visto il comma 2 del citato art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno

2015, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2015, n. 132, a norma del  quale  «Con  decreto  del  Ministro  della

giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze

sono stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a  corredo

della richiesta del  credito  di  imposta,  nonche'  i  controlli  di

autenticita' della stessa.»;

  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  recante

«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante  delega  al

Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della

disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle

controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti

in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in

materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato  modifiche

al decreto legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  recante  «Attuazione

dell'art. 60 della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e

commerciali»;

  Visto l'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

  Visto il comma 1, primo periodo, dell'art. 20 del predetto  decreto

legislativo n. 28 del 2010, che riconosce alle parti di una procedura

di mediazione, quando e' raggiunto  l'accordo  di  conciliazione,  un

credito  di  imposta  commisurato  all'indennita'  corrisposta   agli

organismi di mediazione ai sensi dell'art.  17,  commi  3  e  4,  del

medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di euro seicento;

  Visto il comma 1,  secondo  periodo,  dello  stesso  art.  20,  del

decreto legislativo n. 28 del 2010, che nei casi in cui la mediazione

costituisce condizione di procedibilita' ai sensi degli  articoli  5,

comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo  riconosce  alle

parti, in caso di raggiungimento dell'accordo, un  ulteriore  credito

di imposta commisurato al compenso corrisposto  al  proprio  avvocato

per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei  limiti  previsti

dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento;

  Visto  il  comma  2,  primo  periodo,  dell'art.  20  del   decreto

legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale i crediti di  imposta,

di cui al comma 1 del predetto articolo sono utilizzabili dalla parte

nel limite complessivo di seicento euro per procedura e  fino  ad  un

importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento  per  le  persone

fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche;

  Visto il comma  2,  secondo  periodo,  dell'art.  20,  del  decreto

legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale, in caso di insuccesso

della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della meta';

  Visto il comma 3 dell'art. 20 del decreto  legislativo  n.  28  del

2010, che riconosce alle parti  del  procedimento  di  mediazione  un

ulteriore credito di  imposta  commisurato  al  contributo  unificato

versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della  conclusione

di un accordo di conciliazione, nel  limite  dell'importo  versato  e

fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;

  Visto il comma 4 dell'art. 20 del decreto  legislativo  n.  28  del

2010, che riconosce  agli  organismi  di  mediazione  un  credito  di

imposta commisurato all'indennita' dovuta, ma  non  esigibile,  dalla

parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino  a  un  importo

massimo annuale di euro ventiquattromila;

  Visto il comma 5 dell'art. 20 del decreto  legislativo  n.  28  del

2010, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare

entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni

attuative della legge 26 novembre 2021, n.  206,  recante  delega  al

Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della

disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle

controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti

in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in

materia  di  esecuzione  forzata,  sono  stabilite  le  modalita'  di

riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo,  la

documentazione da esibire a corredo della  richiesta  e  i  controlli

sull'autenticita' della stessa, nonche' le modalita' di  trasmissione

in  via  telematica  all'Agenzia  delle   entrate   dell'elenco   dei

beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati»;

  Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,

recante la determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei

compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma  6,

della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante

«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione

dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della

legge 23 agosto 1988, n. 400»;

  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante

disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,

n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme

di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e  in

particolare l'art. 17, concernente la compensazione  dei  crediti  di

imposta;

  Visto il decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e,  in

particolare,  il  titolo  I,  recante   «Istituzione   e   disciplina

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;

  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante

disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e

razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento

alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6,  in

materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei

crediti d'imposta;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

  Visto il decreto del Ministro della  giustizia  23  dicembre  2015,

modificato il 30 marzo 2017, recante norme  sugli  incentivi  fiscali

nella forma del credito d'imposta nei  procedimenti  di  negoziazione

assistita;

  Ritenuto opportuno disciplinare in un unico decreto le disposizioni

attuative relative ai crediti d'imposta di cui  all'art.  21-bis  del

decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, gia' contenute nel citato  decreto

del  Ministro  della  giustizia  23  dicembre  2015,  e  dei  crediti

d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.

28, al fine di uniformare le procedure, i termini e le  modalita'  di

riconoscimento degli stessi;

  Sentito il garante per la protezione dei dati personali che  si  e'

espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

                               Oggetto

 

  1. Il presente decreto disciplina la procedura e  le  modalita'  di

presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta  e

di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del

decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  e  dall'art.  21-bis  del

decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalita'  di  trasmissione  in

via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei  beneficiari

e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.

                               Art. 2

 

                             Definizioni

 

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) «richiedente»: il soggetto legittimato a presentare domanda di

attribuzione di un credito di  imposta  in  conformita'  al  presente

decreto;

    b) «beneficiario»: il richiedente al quale e' stato  riconosciuto

un credito di imposta in conformita' al presente decreto;

    c) «ODM»: organismo di  mediazione,  l'ente  pubblico  o  privato

presso  il  quale  si  svolge  il  procedimento  di   mediazione   in

conformita' al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

    d) «numero d'ordine del ODM»: il  numero  attribuito  al  ODM  al

momento dell'iscrizione al registro  in  conformita'  al  regolamento

adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del

2010;

    e) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal

regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.   16   del   decreto

legislativo, n. 28 del 2010;

    f) «numero identificativo del  procedimento  di  mediazione»:  il

numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri  degli

affari di mediazione;

    g)  «accordo  di  conciliazione»:  il  documento  attestante   la

composizione di una controversia a seguito  dello  svolgimento  della

mediazione»;

    h)  «negoziazione  assistita»:  la  procedura   di   negoziazione

assistita da avvocati svolta in  conformita'  alle  disposizioni  del

Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

    i)  «convenzione  di  negoziazione»:  la   convenzione   prevista

dall'art. 2, del decreto-legge  n.  132  del  2014,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

    l)  «accordo  di  negoziazione»:   l'accordo   che   compone   la

controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita  da

avvocati;

    m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la  gestione  degli

incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti

di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei  casi  previsti

dal presente decreto, predisposta  dal  Ministero  della  giustizia -

Dipartimento transizione digitale;

    n)  «CIEId»:  l'identita'  digitale  rilasciata  al  cittadino  e

associata alla Carta d'identita' elettronica (CIE);

    o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su

supporto informatico per consentire l'accesso per via a telematica ai

servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

    p) «SPID»:  sistema  pubblico  dell'identita'  digitale,  di  cui

all'art. 64  del  Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83;

    q)  «PEC»:  Posta  elettronica   certificata.   Il   sistema   di

comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna  di

un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai

terzi;

    r) «Ministero»: il Ministero della giustizia -  Dipartimento  per

gli affari di giustizia;

    s)  «DGSTAT»:  Direzione  generale  di   statistica   e   analisi

organizzativa del Ministero della giustizia;

    t)  «SID»:  Sistema  interscambio  flussi  dati,   infrastruttura

trasmissiva  dell'Agenzia  delle  entrate,  dedicata   allo   scambio

automatizzato di flussi dati con amministrazioni,  societa',  enti  e

ditte individuali.

                               Art. 3

 

Modalita' e termini di presentazione della  domanda  di  attribuzione

                dei crediti d'imposta e comunicazioni

 

  1. La domanda di attribuzione dei crediti  di  imposta  di  cui  al

presente decreto, e' presentata, a pena di inammissibilita',  tramite

la  piattaforma  accessibile  dal  sito  giustizia.it   mediante   le

credenziali SPID, CIEId almeno  di  livello  due  e  CNS.  Quando  la

domanda e' presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica,

l'accesso alla  piattaforma  e'  effettuato  utilizzando  l'identita'

digitale del responsabile del ODM o del legale  rappresentante  della

persona giuridica.

  2.  Ciascun  richiedente,  al  momento  della  presentazione  della

domanda, e' adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e  14

del regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del  27  aprile  2016,  sul  trattamento  dei  propri  dati

personali per la valutazione della richiesta  di  riconoscimento  del

credito di imposta.

  3. Salvo che sia  diversamente  disposto,  tutte  le  comunicazioni

previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma

di cui al comma 1, all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata

indicato  dal  richiedente.  Quando  il  richiedente  non  indica  un

indirizzo di posta elettronica  certificata,  le  comunicazioni  sono

rese disponibili all'interessato in  apposita  area  riservata  della

piattaforma.

  4. Salvo che sia diversamente disposto, la domanda di  attribuzione

del credito di imposta contiene:

    a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del

soggetto avente diritto al credito;

    b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa  dal  ODM,

dall'avvocato o dall'arbitro per  le  somme  oggetto  di  domanda  di

attribuzione del credito di imposta;

    c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalita', l'importo, la

data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in  favore

del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;

    d)  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   ove   il

richiedente  intende  ricevere  tutte  le   eventuali   comunicazioni

relative alla domanda.

  5. La domanda  di  cui  al  comma  1,  e'  presentata,  a  pena  di

inammissibilita', entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello  di

conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

  6. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo  stesso  soggetto

richiede il riconoscimento di piu' crediti di imposta  ai  sensi  del

presente  decreto,  e'  tenuto  a  presentare  una  domanda   annuale

cumulativa  con   indicazione   specifica   di   ciascuna   procedura

nell'ambito della quale e' sorto il credito che si fa valere.

  7. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per  il

riconoscimento del  credito  di  imposta  e'  attestato  dalla  parte

richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47  del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445.

Capo II

Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

 

                               Art. 4

 

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,

  comma 1, primo periodo e comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto

  legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  per  l'indennita'  versata  dalla

  parte di una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3

  e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

 

  1. In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, oltre a

quanto previsto dall'art. 3, comma 4, la domanda contiene:

    a) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si  e'  svolta  la

mediazione;

    b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo corredata  del

numero del procedimento e della data  dell'accordo  di  conciliazione

inseriti nei registri degli affari di mediazione;

    c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al  ODM

determinato in conformita'  al  regolamento  adottato  in  attuazione

dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

    d) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi

dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,  quando

l'accordo definisce una controversia in  una  delle  materie  di  cui

all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

  2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre  a  quanto

previsto dall'art. 3, comma 4, e  a  quanto  previsto  dal  comma  1,

lettere a) e c), la richiesta contiene:

    a)  il  numero  identificativo  del  procedimento  di  mediazione

inseriti dai registri degli affari di mediazione;

    b)  la  data   del   verbale   di   constatazione   del   mancato

raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM;

    c) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi

dell'art. 42 del decreto legislativo  n.  149  del  2022,  quando  la

mediazione e' stata avviata per una controversia in una delle materie

di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

                               Art. 5

 

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,

  comma 1, secondo periodo, e comma 2, secondo periodo,  del  decreto

  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   commisurato   al   compenso

  corrisposto  all'avvocato  per  l'assistenza  nella  procedura   di

  mediazione nei casi  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del  decreto

  legislativo 4 marzo 2010, n. 28

 

  1. In caso di raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto  previsto

dall'art. 3, comma 4, la richiesta contiene:

    a) il numero d'ordine del ODM avanti al quale  si  e'  svolta  la

mediazione;

    b)   la   dichiarazione   di   raggiungimento   dell'accordo   di

conciliazione;

    c) il numero del procedimento e la data dell'accordo inseriti nei

registri degli affari di mediazione;

    d) il valore della lite avanti al ODM determinato in  conformita'

al regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.  16  del  decreto

legislativo n. 28 del 2010;

    e) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato  per  calcolare

il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20,  comma  1-bis

del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55;

    f) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi

dell'art.  42  del  decreto  legislativo  n.  149  del  2022,  quando

l'accordo definisce una controversia in  una  delle  materie  di  cui

all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

  2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre  a  quanto

previsto dall'art. 3, comma 4, e oltre a quanto previsto dal comma 1,

lettere a), d) ed e) la richiesta contiene:

    a) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo;

    b) il numero del procedimento e data del verbale che ne da' atto,

inseriti nei registri degli affari di mediazione;

    c) l'indicazione della  materia,  a  fini  statistici,  ai  sensi

dell'art. 42 del decreto legislativo  n.  149  del  2022,  quando  la

mediazione e' stata avviata per una controversia in una delle materie

di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

                               Art. 6

 

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,

  comma 1, secondo periodo e comma 2, secondo  periodo,  del  decreto

  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,   commisurato   al   compenso

  corrisposto all'avvocato per l'assistenza prestata nella  procedura

  di mediazione nel caso  previsto  dall'art.  5-quater  del  decreto

  legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  e  domanda  di  attribuzione  del

  credito di imposta previsto dall'art.  20,  comma  3,  del  decreto

  legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato all'importo versato  a

  titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di

  conciliazione in caso di mediazione demandata dal giudice

 

  1. Quando e' raggiunto l'accordo in caso  di  mediazione  demandata

dal giudice, oltre  a  quanto  disposto  dall'art.  3,  comma  4,  la

richiesta contiene:

    a) il numero di ruolo del fascicolo  giurisdizionale  e  la  data

dell'ordinanza prevista dall'art. 5-quater del decreto legislativo n.

28 del 2010;

    b) la data dell'ordinanza con la quale il giudice  ha  dichiarato

l'estinzione del procedimento, completa di numero di ruolo;

    c) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si  e'  svolta  la

mediazione;

    d)   la   dichiarazione   di   raggiungimento   dell'accordo   di

conciliazione;

    e)  il  numero  del  procedimento  e  la  data  dell'accordo   di

conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

    f) il valore della lite determinato avanti al ODM in  conformita'

al regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.  16  del  decreto

legislativo n. 28 del 2010;

    g) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato  per  calcolare

il compenso fatturato in conformita' all'art.  20,  comma  1-bis  del

decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

  2. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre  a  quanto

previsto dall'art. 3, comma 4, e al comma 1, lettere a), c), f) e g),

la domanda contiene:

    a) il numero del procedimento di mediazione;

    b) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo.

  3. Nel caso previsto dal comma 1, la domanda  della  parte  che  ha

versato il contributo unificato per il riconoscimento del credito  di

imposta contiene, oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, e dal

comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),  gli  estremi  della  ricevuta

elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA»  o  gli

estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale  nei  casi  di

cui  al  comma  1-sexies  dell'art.  192  del   testo   unico   delle

disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di

giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

2002, n. 115, delle somme dovute a titolo di contributo unificato  in

relazione al procedimento estinto con l'ordinanza di cui alla lettera

b).

                               Art. 7

 

Domanda di attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 20,

  comma  4,  del  decreto  legislativo   4   marzo   2010,   n.   28,

  corrispondente alle indennita' non corrisposte al ODM  dalle  parti

  ammesse al patrocinio a spese dello Stato

 

  1. Oltre a quanto previsto dall'art. 3,  comma  4,  la  domanda  di

attribuzione del credito di imposta contiene:

    a) il numero di ciascun procedimento di mediazione al quale hanno

partecipato una o piu' parti ammesse  al  patrocinio  a  spese  dello

Stato inseriti nei registri degli affari di mediazione;

    b) i dati anagrafici e il codice fiscale delle parti  ammesse  al

patrocinio a spese dello Stato;

    c) l'ammontare dell'indennita' non corrisposta da ciascuna  parte

ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovuta in base alle tariffe

applicate  dal  ODM  in  conformita'  al  regolamento   adottato   in

attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

    d) la dichiarazione di non avere ricevuto per alcuna delle  parti

di  cui  alla  lettera  b),  la  comunicazione   prevista   dall'art.

15-novies, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 2010;

    e) la dichiarazione di  non  avere  ricevuto,  al  momento  della

richiesta,  la  comunicazione  di  provvedimenti  di  sospensione   o

cancellazione adottati dal responsabile del registro;

    f) fuori dal caso di cui alla  lettera  e),  l'indicazione  della

data del provvedimento di sospensione o di  cancellazione  comunicato

dal responsabile del registro.

                               Art. 8

 

          Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta

 

  1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui

al  presente  capo,  il  Ministero  effettua  le  verifiche  ritenute

necessarie e, con decreto del capo dipartimento  per  gli  affari  di

giustizia, riconosce l'importo del credito di imposta  effettivamente

spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto  dei  limiti  indicati

dall'art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

  2. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui e'  presentata

la  domanda  di  attribuzione  dei  crediti  d'imposta,  comunica  al

richiedente l'importo del credito d'imposta spettante  ai  sensi  del

comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.

Capo III

Disposizioni relative al riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132

 

                               Art. 9

 

Domanda di attribuzione del credito  di  imposta  previsto  dall'art.

  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83,  convertito,  con

  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  132,  commisurato  al

  compenso corrisposto all'avvocato per le prestazioni svolte in  una

  procedura di negoziazione assistita obbligatoria che si e' conclusa

  con successo.

 

  1. Oltre a  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  4,  la  domanda

contiene:

    a) l'indicazione della data  della  convenzione  di  negoziazione

assistita e della sua eventuale inerenza a una delle materie  di  cui

all'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 132 del  2014  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;

    b)   la   dichiarazione   di   raggiungimento   dell'accordo   di

negoziazione;

    c)  gli  estremi  della  ricevuta  attestante   la   trasmissione

dell'accordo di  negoziazione,  mediante  piattaforma  del  Consiglio

nazionale forense, in conformita' all'art. 11  del  decreto-legge  n.

132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  162  del

2014;

    d) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato  per  calcolare

il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20,  comma  1-bis

del decreto del Ministro della giustizia n. 55 del 2014.

                               Art. 10

 

Domanda di attribuzione del credito  di  imposta  previsto  dall'art.

  21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83,  convertito,  con

  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per  il  compenso

  corrisposto all'arbitro per il procedimento, concluso con il  lodo,

  nel caso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 12 settembre  2014,

  n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014

 

  1. Oltre a  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  4,  la  domanda

contiene:

    a)  gli  estremi  del  lodo  che  ha  concluso  il   procedimento

trasferito in sede arbitrale ai sensi dell'art. 1  del  decreto-legge

n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del

2014;

    b) la data e numero di ruolo del provvedimento giudiziale che  ha

trasferito il fascicolo, adottato a norma dell'art. 1, comma  2,  del

decreto-legge n. 132 del 2014 convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge n. 162 del 2014.

                               Art. 11

 

          Verifiche e riconoscimento dei crediti d'imposta

 

  1. Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d'imposta di cui

al  presente  capo,  il  Ministero  effettua  le  verifiche  ritenute

necessarie e, con decreto del Capo Dipartimento  per  gli  affari  di

giustizia, riconosce, nel rispetto del limite di spesa previsto, pari

a cinque milioni di euro per ciascun anno, l'importo del  credito  di

imposta  effettivamente  spettante  in  relazione  a   ciascuno   dei

procedimenti di cui ai Capi I e II del decreto-legge n. 132 del  2014

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014.

  2. Quando le richieste eccedono le risorse stanziate, l'importo del

credito d'imposta e' rideterminato in misura proporzionale sulla base

del rapporto tra l'ammontare delle risorse  stanziate  e  l'ammontare

complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

  3. Il Ministero, entro il 30 aprile dell'anno in cui e'  presentata

la  domanda  di  attribuzione  dei  crediti  d'imposta,  comunica  al

beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante.

  4. I crediti d'imposta di cui al comma 1 non danno luogo a rimborso

e non concorrono alla formazione del reddito ai  fini  delle  imposte

sui  redditi,  ne'  del  valore  della  produzione  netta   ai   fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  ne'  rilevano  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Capo IV

Disposizioni comuni

 

                               Art. 12

 

            Procedure di utilizzo del credito di imposta

 

  1. I crediti di imposta, riconosciuti in  conformita'  al  presente

decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai  sensi  dell'art.  17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data

di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e

11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato,  a

pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite

i  servizi  telematici  messi  a  disposizione  dalla  Agenzia  delle

entrate.  L'ammontare  del   credito   di   imposta   utilizzato   in

compensazione non puo' eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a

pena di scarto dell'operazione di versamento. Le persone fisiche  non

titolari  di  redditi  di  impresa  o  di  lavoro  autonomo   possono

utilizzare il credito spettante in diminuzione delle  imposte  dovute

in base alla dichiarazione dei redditi.

  2. I crediti d'imposta di cui al presente decreto non danno luogo a

rimborso.

  3. Per consentire  la  regolazione  contabile  delle  compensazioni

effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della  giustizia  e  il

Ministero dell'economia e delle  finanze  provvedono  annualmente  al

versamento dell'importo corrispondente  all'ammontare  delle  risorse

destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita'  speciale  n.  1778

«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

                               Art. 13

 

                  Controlli e procedure di recupero

 

  1. Quando, a seguito dei controlli  effettuati  dal  Ministero,  e'

accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta

di cui al presente decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle

condizioni richieste o della non eleggibilita' delle spese sulla base

delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi

dell'art. 1,  comma  6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40

convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,

provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi  e

sanzioni secondo legge.

  2. In caso di indebita fruizione, totale o  parziale,  dei  crediti

d'imposta,  accertata   nell'ambito   dell'ordinaria   attivita'   di

controllo, l'Agenzia delle entrate ne da' comunicazione al  Ministero

che  provvede  al  recupero  del  relativo  importo,  maggiorato   di

interessi e sanzioni ai sensi del comma 1.

                               Art. 14

 

                          Trasmissione dati

 

  1. Ai fini di cui all'art. 12, il Ministero, almeno  cinque  giorni

prima di comunicare al  beneficiario  l'accoglimento  della  domanda,

trasmette all'Agenzia delle entrate,  tramite  SID  o  altro  sistema

avente  il  medesimo  livello  di  misure  di  sicurezza  tecniche  e

organizzative,  adeguato  al  rischio  presentato  dal   trattamento,

l'elenco dei soggetti ammessi  a  fruire  dell'agevolazione,  nonche'

l'importo del credito d'imposta concesso.  Con  le  stesse  modalita'

sono comunicate le eventuali variazioni o  revoche,  anche  parziali,

dei crediti d'imposta concessi.

  2. L'Agenzia delle  entrate  trasmette  al  Ministero,  tramite  il

sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato

il  credito  di  imposta  nella  dichiarazione  dei  redditi   e   in

compensazione in F24, con indicazione dei relativi importi.

                               Art. 15

 

                           Cause di revoca

 

  1.  Il  credito  di   imposta   e'   revocato   se   e'   accertata

l'insussistenza dei  requisiti  soggettivi  o  oggettivi  di  cui  al

presente decreto,  o  se  la  domanda  di  attribuzione  del  credito

contiene dati o dichiarazioni non  veritiere.  Sono  fatte  salve  le

eventuali  conseguenze  previste  dalla  legge   civile,   penale   e

amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si  provvede

al recupero  ai  sensi  dell'art.  13,  del  beneficio  indebitamente

fruito.

Capo V

Monitoraggio statistico e trattamento dati

 

                               Art. 16

 

Monitoraggio dei casi di  tentativo  obbligatorio  di  mediazione  ai

sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.

                                 28

 

  1. Il Ministero provvede al monitoraggio previsto dall'art. 42  del

decreto legislativo n. 149 del 2022, con cadenza annuale,  a  partire

dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  dei  dati

relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1 del  decreto  legislativo

n. 28 del 2010, distinti per  materia.  Decorso  il  termine  di  cui

all'art. 42 del predetto decreto legislativo  n.  149  del  2022,  il

Ministero prosegue l'attivita' di monitoraggio prevista dal  presente

articolo solo in caso di permanenza  della  procedura  di  mediazione

come condizione di procedibilita' nei casi  previsti  dall'  art.  5,

comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

  2. Per le finalita' previste dal comma 1,  DGSTAT  elabora  a  fini

statistici i dati di cui al comma 1, estratti  dalla  piattaforma  di

cui all'art. 3, comma 1, in conformita'  all'art.  18,  entro  il  31

gennaio di ogni anno.

  3. Dopo  l'elaborazione  statistica,  il  Ministero  provvede  alla

cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

                               Art. 17

 

Monitoraggio  delle  ordinanze  di  mediazione  demandata  ai   sensi

  dell'art. 5-quinquies, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo

  2010, n. 28

 

  1.  Il  Ministero  provvede  al  monitoraggio  previsto   dall'art.

5-quinquies commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010,  con

cadenza annuale a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, considerando i seguenti dati:

    a) numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale;

    b) data nella quale il giudice ha adottato  l'ordinanza  prevista

dall'art. 5-quater del decreto legislativo n. 28 del 2010;

    c) data dell'ordinanza con la  quale  il  giudice  ha  dichiarato

l'estinzione del procedimento.

  2. Per le finalita' previste dal comma 1,  DGSTAT  elabora  a  fini

statistici i dati di cui al comma 1, estratti  dalla  piattaforma  di

cui all'art. 3, comma 1, in conformita'  all'art.  18,  entro  il  31

gennaio di ogni anno.

  3. Dopo  l'elaborazione  statistica,  il  Ministero  provvede  alla

cancellazione dei dati estratti ai sensi del comma 2.

                               Art. 18

 

                          Trattamento dati

 

  1. Il  Ministero  e  l'Agenzia  delle  entrate  sono  titolari  dei

trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per  le  attivita'

di competenza, svolte  ai  fini  del  riconoscimento  di  credito  di

imposta ai sensi del presente decreto.

  2. Il Ministero e' titolare  dei  trattamenti  dei  dati  personali

effettuati mediante la piattaforma di cui  all'art.  3,  comma  1,  e

assicura  che  tali  trattamenti  avvengono   adottando   le   misure

necessarie  a  garantire  il  rispetto  dei  principi  di   liceita',

correttezza  e  trasparenza  nei  confronti  degli  interessati,   di

limitazione  della  finalita',  di  minimizzazione   dei   dati,   di

limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza  e  di

protezione dei  dati  fin  dalla  progettazione  e  per  impostazione

predefinita in conformita' agli articoli 5 e 25 del regolamento  (UE)

n. 2016/679. A tal fine, il Dipartimento per gli affari di  giustizia

del Ministero, previa valutazione di  impatto  sulla  protezione  dei

dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n.  2016/679,  adotta

un disciplinare tecnico nel quale sono individuate:

    a) le misure tecniche e  organizzative  volte  ad  assicurare  un

adeguato livello di sicurezza con  riferimento  ai  rischi  derivanti

dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla  divulgazione

non autorizzata o dall'accesso, in modo  accidentale  o  illegale,  a

dati personali, nel rispetto dell'art. 32  del  regolamento  (UE)  n.

2016/679, che comprendono,  tra  le  altre,  la  registrazione  delle

operazioni  effettuate  sulla  piattaforma  da  parte  dei   soggetti

autorizzati, ai fini della verifica della liceita'  dei  trattamenti,

per finalita' di controllo interno e per garantire l'integrita' e  la

riservatezza dei dati personali, l'utilizzo della crittografia per la

protezione dei dati oggetto di trasmissione, nonche' il rilevamento e

la gestione di eventuali violazioni dei dati personali che  dovessero

verificarsi nell'ambito dei trattamenti effettuati;

    b) gli attributi associati alle identita' digitali  degli  utenti

della  piattaforma   acquisiti   nell'ambito   delle   procedure   di

autenticazione  informatica,   limitandoli   ai   dati   strettamente

necessari quali il codice fiscale, il nome e il cognome;

    c) le misure in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali

necessari ai fini dell'espletamento delle verifiche e  dei  controlli

da effettuarsi ai sensi del presente decreto;

    d) le misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti

fondamentali e gli interessi dell'interessato in  caso  di  eventuale

trattamento, a fini statistici, dei dati personali appartenenti  alle

categorie di cui agli  articoli  9  e  10  del  regolamento  (UE)  n.

2016/679, eventualmente rilevabili dall'indicazione della materia  ai

sensi dell'art. 4, comma 1,  lettera  d),  e  comma  2,  lettera  d),

dell'art. 5, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera e), e  dell'art.

9, comma 1, lettera a) del presente decreto;

    e) le misure adottate per garantire  un  accesso  selettivo  alle

informazioni da parte dei soggetti  autorizzati  e  le  altre  misure

poste a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati.

  3. I dati trattati ai sensi del presente  decreto  sono  conservati

per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente  allo  scopo

di consentire lo svolgimento delle attivita' e i  controlli  previsti

dal  presente  decreto  e  fino   alla   definizione   di   eventuali

contenziosi.

  4. I dati personali raccolti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera

a), e dell'art. 7, comma 1, lettera b), sono trattati  esclusivamente

per la finalita' di cui al comma 1, nonche', da parte di DGSTAT,  per

le attivita' svolte ai sensi degli articoli 19  e  20,  a  soli  fini

statistici, in  conformita'  all'art.  89  del  regolamento  (UE)  n.

2016/679, agli articoli 104 e seguenti del decreto legislativo n.  30

giugno 2003, n. 196, alle «Regole  deontologiche  per  trattamenti  a

fini statistici o di ricerca scientifica effettuati  nell'ambito  del

Sistema Statistico nazionale» di cui alla delibera 19 dicembre  2018,

n. 515 del garante per la protezione dei dati personali e al  decreto

legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Capo VI

Disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali

 

                               Art. 19

 

                      Disposizioni transitorie

 

  1. Il presente decreto si applica alle domande di attribuzione  dei

crediti di imposta presentate in data successiva alla sua entrata  in

vigore.

  2. Alle domande  di  riconoscimento  dei  crediti  di  imposta  nei

procedimenti di negoziazione assistita e nel procedimento di  cui  al

Capo  I,  del  decreto-legge  n.  132  del  2014,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  n.  162  del  2014  presentate  in  data

anteriore all'entrata in vigore del  presente  decreto,  continua  ad

applicarsi il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre  2015,

recante incentivi fiscali nella forma del «credito  di  imposta»  nei

procedimenti di negoziazione assistita.

                               Art. 20

 

         Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa

 

  1. I crediti di cui al Capo II sono riconosciuti nell'ambito  delle

rispettive risorse  stanziate,  sull'apposito  capitolo  di  bilancio

dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno  2023.

Il Ministero provvede al  monitoraggio  della  spesa  in  conformita'

dell'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del  2022,  per  ciascuno

degli interventi previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n.  28

del 2010 avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 3, comma 1,  e

predispone una relazione annuale sulla spesa.

  2. Se dal monitoraggio effettuato ai sensi del  comma  1,  emergono

scostamenti rispetto alle previsioni di spesa  di  cui  all'art.  20,

comma 6, del decreto legislativo n. 28  del  2010  e  delle  relative

risorse stanziate in  bilancio,  salva  l'adozione  di  altre  misure

idonee  a  compensare  tale  scostamento,  il  Ministero  procede  in

conformita' all'art. 43 del decreto legislativo n. 149 del  2022,  al

fine di garantire l'integrale copertura  dello  scostamento  rilevato

nell'anno precedente con le modalita' di cui all'art. 37,  comma  17,

del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  3. I crediti d'imposta di cui al Capo  III  sono  riconosciuti  nel

limite di spesa previsto dall'art. 21-bis, comma 5, del decreto-legge

n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del

2015, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.

  4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi

adempimenti  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali

disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 21

 

                         Disposizioni finali

 

  1. Il decreto del Ministro della giustizia  del  23  dicembre  2015

recante «Incentivi fiscali nella forma del "credito di  imposta"  nei

procedimenti di negoziazione assistita» e' abrogato.

  Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi  di  controllo,

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 1° agosto 2023

 

                                          Il Ministro della giustizia

                                                     Nordio          

Il Ministro dell'economia

    e delle finanze

       Giorgetti

 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari

esteri e della cooperazione internazionale, n. 2216

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)