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5 luglio 2023

28/23. Decreto Legislativo n. 28 del 2010 come novellato dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), nonché dal d.lgs. n. 28 del 2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023)

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali,

come novellato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia),

nonché dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28.

 

NOTA 1: le novità apportate al d.lgs. 28/2010 dal d.lgs. 149/2022 sono riportate in grassetto. La modifica all’art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010, apportata dal d.lgs. 28/2023 è riportata in rosso.

 

NOTA 2: per approfondimenti si veda la tabella (testo a fronte, ante e post riforma) del testo di legge con tutte le modifiche, lo schema riassuntivo delle principali novità in tema di mediazione, nonché lo Speciale dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

Definizioni

 

  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

    a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta  da  un

terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella

ricerca  di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una

controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la

risoluzione della stessa;

    b)  mediatore:   la   persona   o   le   persone   fisiche   che,

individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo

prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni

vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

    c) conciliazione: la composizione di una controversia  a  seguito

dello svolgimento della mediazione;

    d) organismo: l'ente pubblico o privato,  presso  il  quale  puo'

svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del  presente

decreto;

    e) registro: il registro degli organismi  istituito  con  decreto

del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16  del  presente

decreto, nonche', sino all'emanazione di tale  decreto,  il  registro

degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia

23 luglio 2004, n. 222.

 

Art. 2

Controversie oggetto di mediazione

 

  1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la  conciliazione  di

una  controversia  civile   e   commerciale   vertente   su   diritti

disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

  2. Il presente decreto non preclude le  negoziazioni  volontarie  e

paritetiche relative alle controversie civili e commerciali,  ne'  le

procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.

 

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

 

Art. 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

 

  1.  Al  procedimento  di  mediazione  si  applica  il   regolamento

dell'organismo scelto dalle parti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.

  2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la  riservatezza  del

procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonche'  modalita'  di  nomina

del mediatore che ne  assicurano  l'imparzialita', l'indipendenza  e  l'idoneita'  al

corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

  3. Gli atti del procedimento di  mediazione  non  sono  soggetti  a

formalita'.

  4. La  mediazione  puo'  svolgersi  secondo  modalita'  telematiche

previste dal regolamento dell'organismo nel rispetto dell'articolo 8-bis.

 

Art. 4

Accesso alla mediazione

 

  1.  La  domanda  di mediazione relativa  alle  controversie  di  cui  all'articolo  2  e'

depositata da una delle parti  presso  un  organismo  nel  luogo  del

giudice territorialmente competente per la controversia. In  caso  di

piu' domande relative alla  stessa  controversia,  la  mediazione  si

svolge davanti all'organismo territorialmente  competente  presso  il

quale  e'  stata  presentata  la   prima   domanda.   La   competenza

dell'organismo e' derogabile su accordo delle parti. Per  determinare

il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.

  2. La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti,  l'oggetto  e  le

ragioni della pretesa.

  3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e'  tenuto

a  informare  l'assistito  della  possibilita'   di   avvalersi   del

procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle

agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa

altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento

di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda

giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per

iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il

contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento

che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve

essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il

giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non

provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  informa  la  parte

della facolta' di chiedere la mediazione.

 

Art.  5 

Condizione  di  procedibilita'  e  rapporti  con  il processo

 

 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa

a  una  controversia  in  materia  di  condominio,   diritti   reali,

divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,

comodato, affitto di aziende, risarcimento  del  danno  derivante  da

responsabilita' medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo

della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicita',   contratti

assicurativi, bancari e finanziari, associazione  in  partecipazione,

consorzio, franchising, opera, rete,  somministrazione,  societa'  di

persone e subfornitura,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il

procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

      2. Nelle controversie di  cui  al  comma  1  l'esperimento  del

procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della

domanda giudiziale. L'improcedibilita' e' eccepita dal  convenuto,  a

pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice  non  oltre  la

prima udienza. Il giudice, quando rileva che  la  mediazione  non  e'

stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa  la

successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo

6.  A  tale  udienza,  il  giudice  accerta  se  la   condizione   di

procedibilita'  e'  stata  soddisfatta  e,  in   mancanza,   dichiara

l'improcedibilita' della domanda giudiziale.

      3. Per assolvere alla condizione  di  procedibilita'  le  parti

possono  anche  esperire,  per  le   materie   e   nei   limiti   ivi

regolamentati, le procedure previste:

        a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385;

        b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo  24  febbraio

1998, n. 58;

        c) dall'articolo 187.1 del decreto  legislativo  7  settembre

2005, n. 209;

        d) dall'articolo 2, comma 24,  lettera  b),  della  legge  14

novembre 1995, n. 481.

      4. Quando  l'esperimento  del  procedimento  di  mediazione  e'

condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, la  condizione

si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si

conclude senza l'accordo di conciliazione.

      5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la

concessione  dei  provvedimenti   urgenti   e   cautelari,   ne'   la

trascrizione della domanda giudiziale.

      6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

        a) nei procedimenti per ingiunzione,  inclusa  l'opposizione,

fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione  della

provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;

        b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino

al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura

civile;

        c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai  fini

della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice

di procedura civile;

        d) nei  procedimenti  possessori,  fino  alla  pronuncia  dei

provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di

procedura civile;

        e)  nei  procedimenti  di  opposizione   o   incidentali   di

cognizione relativi all'esecuzione forzata;

        f) nei procedimenti in camera di consiglio;

        g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;

        h) nell'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del  codice

del consumo, di cui al  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.

206.

 

Art. 5-bis

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo

 

  1. Quando l'azione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  e'  stata

introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo,  nel  procedimento  di

opposizione l'onere di presentare  la  domanda  di  mediazione  grava

sulla parte che  ha  proposto  ricorso  per  decreto  ingiuntivo.  Il

giudice alla prima udienza provvede sulle istanze  di  concessione  e

sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il

mancato esperimento del tentativo obbligatorio di  mediazione,  fissa

la  successiva  udienza  dopo  la  scadenza  del   termine   di   cui

all'articolo 6. A  tale  udienza,  se  la  mediazione  non  e'  stata

esperita,  dichiara  l'improcedibilita'  della   domanda   giudiziale

proposta con il ricorso per decreto  ingiuntivo,  revoca  il  decreto

opposto e provvede sulle spese.

 

Art. 5-ter

Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio

 

   1. L'amministratore del condominio e'  legittimato  ad

attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale  contenente  l'accordo  di  conciliazione  o  la  proposta

conciliativa   del   mediatore   sono   sottoposti   all'approvazione

dell'assemblea condominiale,  la  quale  delibera  entro  il  termine

fissato nell'accordo o nella proposta  con  le  maggioranze  previste

dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione

entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

 

Art. 5-quater

Mediazione  demandata  dal  giudice 

 

   1.  Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento  della

precisazione delle conclusioni, valutata la natura  della  causa,  lo

stato dell'istruzione, il comportamento  delle  parti  e  ogni  altra

circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento  di

un procedimento di mediazione.  Con  la  stessa  ordinanza  fissa  la

successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo

6.

      2.  La  mediazione  demandata  dal  giudice  e'  condizione  di

procedibilita' della domanda giudiziale.  Si  applica  l'articolo  5,

commi 4, 5 e 6.

      3. All'udienza di cui al comma  1,  quando  la  mediazione  non

risulta  esperita,  il  giudice  dichiara  l'improcedibilita'   della

domanda giudiziale.

Art. 5-quinquies

(Formazione del  magistrato,  valutazione  del

contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione).

  1. Il magistrato cura la propria formazione e il  proprio  aggiornamento

in materia di mediazione con la frequentazione di seminari  e  corsi,

organizzati  dalla  Scuola  superiore   della   magistratura,   anche

attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.

      2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto

legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione  di  seminari  e

corsi di cui al comma  1,  il  numero  e  la  qualita'  degli  affari

definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi  conciliativi

costituiscono, rispettivamente, indicatori di  impegno,  capacita'  e

laboriosita' del magistrato.

      3. Le ordinanze con cui  il  magistrato  demanda  le  parti  in

mediazione e le controversie definite a seguito della  loro  adozione

sono oggetto di specifica rilevazione statistica.

      4. Il capo  dell'ufficio  giudiziario  puo'  promuovere,  senza

nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  progetti   di

collaborazione con universita', ordini degli avvocati,  organismi  di

mediazione,  enti  di  formazione  e  altri   enti   e   associazioni

professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia,

per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione  in

materia di mediazione.

 

Art.  5-sexies  

Mediazione   su   clausola   contrattuale  o statutaria

 

   1.  Quando  il  contratto,  lo  statuto   o   l'atto

costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono  una  clausola  di

mediazione,  l'esperimento  della   mediazione   e'   condizione   di

procedibilita'  della  domanda  giudiziale.  Se   il   tentativo   di

conciliazione non  risulta  esperito,  il  giudice  o  l'arbitro,  su

eccezione  di  parte  entro  la  prima  udienza,  provvede  ai  sensi

dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.

      2.  La  domanda  di  mediazione  e'  presentata   all'organismo

indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza,

all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

 

Art. 6

Durata

 

  1. Il procedimento  di  mediazione  ha  una

durata non superiore a tre mesi, prorogabile di  ulteriori  tre  mesi

dopo la sua instaurazione e prima  della  sua  scadenza  con  accordo

scritto delle parti.

      2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di  deposito

della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato  dal

giudice per il deposito della stessa e, anche  nei  casi  in  cui  il

giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma

2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non e' soggetto a

sospensione feriale.

      3. Se pende il giudizio, le  parti  comunicano  al  giudice  la

proroga del termine di cui al comma 1.

 

Art. 7

Effetti sulla ragionevole durata del processo

 

  1. Il periodo di cui all'articolo  6  e  il  periodo  del  rinvio

disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1,  non

si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,

n. 89.

 

Art. 8

Procedimento

 

  1. All'atto della presentazione della

domanda di mediazione,  il  responsabile  dell'organismo  designa  un

mediatore e fissa il primo incontro tra le parti,  che  deve  tenersi

non prima di venti e non oltre quaranta  giorni  dal  deposito  della

domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.  La  domanda

di mediazione, la designazione del  mediatore,  la  sede  e  l'orario

dell'incontro, le modalita' di svolgimento della procedura,  la  data

del primo incontro e ogni altra informazione  utile  sono  comunicate

alle  parti,  a  cura  dell'organismo,  con  ogni  mezzo  idoneo   ad

assicurarne  la  ricezione.   Nelle   controversie   che   richiedono

specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o  piu'

mediatori ausiliari.

      2. Dal momento in cui  la  comunicazione  di  cui  al  comma  1

perviene a conoscenza delle parti, la domanda di  mediazione  produce

sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale  e  impedisce

la decadenza per una sola volta. La parte puo' a tal fine  comunicare

all'altra  parte   la   domanda   di   mediazione   gia'   presentata

all'organismo  di  mediazione,  fermo  l'obbligo  dell'organismo   di

procedere ai sensi del comma 1.

      3. Il procedimento si svolge senza formalita'  presso  la  sede

dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento  di

procedura dell'organismo.

      4.  Le  parti  partecipano  personalmente  alla  procedura   di

mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono  delegare  un

rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei  poteri  necessari

per la composizione della  controversia.  I  soggetti  diversi  dalle

persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione  avvalendosi

di rappresentanti o delegati a conoscenza  dei  fatti  e  muniti  dei

poteri  necessari  per  la  composizione  della   controversia.   Ove

necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri  di

rappresentanza e ne da' atto a verbale.

      5. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  1,  e  quando  la

mediazione e' demandata dal giudice,  le  parti  sono  assistite  dai

rispettivi avvocati.

      6. Al primo incontro, il mediatore  espone  la  funzione  e  le

modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche'  le

parti raggiungano  un  accordo  di  conciliazione.  Le  parti  e  gli

avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine

di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del

primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto

da tutti i partecipanti.

      7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti  negli  albi

dei consulenti  presso  i  tribunali.  Il  regolamento  di  procedura

dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e  liquidazione

dei  compensi  spettanti  agli  esperti.  Al  momento  della   nomina

dell'esperto,  le  parti  possono  convenire  la  producibilita'   in

giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In  tal

caso, la relazione e' valutata  ai  sensi  dell'articolo  116,  comma

primo, del codice di procedura civile.

 

Art. 8-bis

Mediazione in modalita' telematica

  1.  Quando

la mediazione si svolge in modalita'  telematica,  ciascun  atto  del

procedimento  e'  formato   e   sottoscritto   nel   rispetto   delle

disposizioni del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo'  essere  trasmesso  a

mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di  recapito

certificato qualificato.

      2.  Gli  incontri  si   possono   svolgere   con   collegamento

audiovisivo  da  remoto.  I  sistemi  di   collegamento   audiovisivo

utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano

la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita'  delle

persone collegate.  Ciascuna  parte  puo'  chiedere  al  responsabile

dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

      3. A conclusione della mediazione il mediatore forma  un  unico

documento informatico, in  formato  nativo  digitale,  contenente  il

verbale  e  l'eventuale  accordo  e  lo  invia  alle  parti  per   la

sottoscrizione  mediante  firma  digitale  o  altro  tipo  di   firma

elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma  1,  e

quando  la  mediazione  e'  demandata  dal  giudice,   il   documento

elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo  sottoscrivono  con

le stesse modalita'.

      4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3,

e' inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle

parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

      5.  La  conservazione  e   l'esibizione   dei   documenti   del

procedimento  di  mediazione   svolto   con   modalita'   telematiche

avvengono,  a  cura  dell'organismo  di  mediazione,  in  conformita'

all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

Art. 9

Dovere di riservatezza

 

  1.  Chiunque  presta  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio

nell'organismo o partecipa al procedimento di  mediazione

e' tenuto all'obbligo di  riservatezza  rispetto  alle  dichiarazioni

rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

  2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle  informazioni  acquisite

nel corso delle  sessioni  separate  e  salvo  consenso  della  parte

dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e'

altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

 

Art. 10

Inutilizzabilita' e segreto professionale

 

  1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso  del

procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio

avente il medesimo oggetto  anche  parziale,  iniziato,  riassunto  o

proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo  consenso  della

parte dichiarante o  dalla  quale  provengono  le  informazioni.  Sul

contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni  non  e'  ammessa

prova testimoniale e non puo' essere deferito giuramento decisorio.

  2. Il mediatore non puo' essere  tenuto  a  deporre  sul  contenuto

delle  dichiarazioni  rese  e  delle   informazioni   acquisite   nel

procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne'

davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni

dell'articolo 200 del codice di procedura penale e  si  estendono  le

garanzie previste per il difensore dalle  disposizioni  dell'articolo

103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

 

Art. 11

Conclusione del procedimento

 

  1. Se  e'  raggiunto

un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo  verbale  al

quale e' allegato il testo dell'accordo  medesimo.  Quando  l'accordo

non e' raggiunto, il  mediatore  ne  da'  atto  nel  verbale  e  puo'

formulare una proposta di conciliazione da allegare  al  verbale.  In

ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione  se  le

parti gliene  fanno  concorde  richiesta  in  qualunque  momento  del

procedimento. Prima della formulazione della proposta,  il  mediatore

informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

      2. La proposta di conciliazione e' formulata e comunicata  alle

parti per iscritto.  Le  parti  fanno  pervenire  al  mediatore,  per

iscritto ed entro sette giorni  dalla  comunicazione  o  nel  maggior

termine indicato dal mediatore, l'accettazione  o  il  rifiuto  della

proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha  per

rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la  proposta  non  puo'

contenere  alcun  riferimento  alle   dichiarazioni   rese   o   alle

informazioni acquisite nel corso del procedimento.

      3.  L'accordo  di  conciliazione  contiene  l'indicazione   del

relativo valore.

      4.  Il  verbale   conclusivo   della   mediazione,   contenente

l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e

dagli altri partecipanti alla procedura  nonche'  dal  mediatore,  il

quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle  parti  o  la

loro impossibilita' di sottoscrivere e, senza  indugio,  ne  cura  il

deposito  presso  la  segreteria  dell'organismo.  Nel   verbale   il

mediatore da' atto della presenza di  coloro  che  hanno  partecipato

agli incontri e delle parti  che,  pur  regolarmente  invitate,  sono

rimaste assenti.

      5. Il verbale contenente l'eventuale accordo  di  conciliazione

e' redatto in formato digitale o, se in formato analogico,  in  tanti

originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre

ad un originale per il deposito presso l'organismo.

      6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso

la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle  parti  che  lo

richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia  degli

atti dei procedimenti trattati per  almeno  un  triennio  dalla  data

della loro conclusione.

      7. Se con l'accordo le parti concludono  uno  dei  contratti  o

compiono uno  degli  atti  previsti  dall'articolo  2643  del  codice

civile,   per   procedere   alla   trascrizione   dello   stesso   la

sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere  autenticata

da un pubblico ufficiale a  cio'  autorizzato.  L'accordo  raggiunto,

anche a seguito della  proposta  del  mediatore,  puo'  prevedere  il

pagamento di una somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza

degli  obblighi  stabiliti   ovvero   per   il   ritardo   nel   loro

adempimento.

 

Art.  11-bis

Accordo  di  conciliazione  sottoscritto  dalle amministrazioni   pubbliche

 

    1.   Ai   rappresentanti    delle amministrazioni pubbliche,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  che  sottoscrivono  un

accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis  della

legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

Art. 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

 

  1.  Ove  tutte  le

parti  aderenti  alla  mediazione  siano  assistite  dagli  avvocati,

l'accordo che sia stato  sottoscritto  dalle  parti  e  dagli  stessi

avvocati,  anche  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   8-bis,

costituisce   titolo   esecutivo   per   l'espropriazione    forzata,

l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi  di

fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.  Gli

avvocati attestano e certificano  la  conformita'  dell'accordo  alle

norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui  al  periodo

precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi

dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

1-bis.  In  tutti

gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza

di  parte,  con  decreto  del  presidente   del   tribunale,   previo

accertamento della regolarita' formale e  del  rispetto  delle  norme

imperative    e    dell'ordine    pubblico.    Nelle     controversie

transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e'

omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario  l'accordo

deve avere esecuzione.

  2. Con l'omologazione l'accordo costituisce  titolo  esecutivo  per

l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica  e  per

l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

Art.   12-bis

Conseguenze   processuali    della    mancata partecipazione al procedimento di mediazione

 

   1.  Dalla  mancata partecipazione  senza  giustificato  motivo  al  primo  incontro  del

procedimento di mediazione, il giudice  puo'  desumere  argomenti  di

prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo

comma, del codice di procedura civile.

      2.   Quando   la   mediazione   costituisce    condizione    di

procedibilita', il giudice condanna la parte costituita  che  non  ha

partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento

all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di  importo

corrispondente al doppio  del  contributo  unificato  dovuto  per  il

giudizio.

      3. Nei casi di  cui  al  comma  2,  con  il  provvedimento  che

definisce il  giudizio,  il  giudice,  se  richiesto,  puo'  altresi'

condannare  la  parte  soccombente  che  non  ha   partecipato   alla

mediazione al pagamento in favore  della  controparte  di  una  somma

equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo  alle

spese del giudizio maturate dopo la conclusione del  procedimento  di

mediazione.

      4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il  giudice  trasmette

copia  del  provvedimento  adottato  nei  confronti  di   una   delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico  ministero  presso  la

sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei  conti,   e   copia   del

provvedimento adottato nei confronti di  uno  dei  soggetti  vigilati

all'autorita' di vigilanza competente.

 

Art. 13

Spese processuali 

 

   1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde

interamente al  contenuto  della  proposta,  il  giudice  esclude  la

ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che  ha

rifiutato  la  proposta,  riferibili  al  periodo   successivo   alla

formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese

sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,

nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di

un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato

dovuto. Resta ferma l'applicabilita'  degli  articoli  92  e  96, commi primo, secondo e terzo,  del

codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente  comma

si applicano altresi' alle  spese  per  l'indennita'  corrisposta  al

mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,

comma 4.

  2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non

corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se

ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la

ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per

l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto

all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare

esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle

spese di cui al periodo precedente.

  3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e  2  non  si

applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

 

Art. 14

Obblighi del mediatore

 

  1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto  divieto  di  assumere

diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,  con  gli

affari trattati, fatta eccezione  per  quelli  strettamente  inerenti

alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto  di

percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:

        a)  sottoscrivere,  per  ciascun  affare  per  il  quale   e'

designato, una  dichiarazione  di  indipendenza  e  di  imparzialita'

secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile,

nonche' gli ulteriori impegni  eventualmente  previsti  dal  medesimo

regolamento;

        b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e

alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura,  idonee

ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialita';

        c) formulare le proposte di conciliazione  nel  rispetto  del

limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

        d)   corrispondere   immediatamente    a    ogni    richiesta

organizzativa del responsabile dell'organismo.

  3. Su istanza di parte,  il  responsabile  dell'organismo  provvede

alla eventuale sostituzione del mediatore. Il  regolamento  individua

la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando  la  mediazione

e' svolta dal responsabile dell'organismo.

 

Art. 15

Mediazione nell'azione di classe

 

  1. Quando e' esercitata l'azione di classe  prevista  dall'articolo

840- bis  del  codice

di procedura civile, la conciliazione,

intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione,  ha  effetto

anche nei confronti  degli  aderenti  che  vi  abbiano  espressamente

consentito.

 

CAPO II-bis

Disposizioni  sul  patrocinio  a  spese  dello   Stato Nella mediazione civile e commerciale

 

Art.  15-bis

Istituzione   del   patrocinio   e   ambito   di applicabilità

 

  1. E' assicurato, alle  condizioni  stabilite  nel

presente capo, il patrocinio a  spese  dello  Stato  alla  parte  non

abbiente  per  l'assistenza   dell'avvocato   nel   procedimento   di

mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se  e'  raggiunto

l'accordo di conciliazione.

      2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per

cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la

cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni

preesistenti.

 

Art. 15-ter

Condizioni reddituali per l'ammissione

 

  1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile

ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  risultante

dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo  indicato  dagli

articoli 76 e 77 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 15-quater

Istanza  per  l'ammissione  anticipata

 

   1. L'interessato che si trova nelle  condizioni  indicate  nell'articolo

15-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio  a  spese  dello

Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di  partecipare  al

relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.

2. L'istanza per l'ammissione, a pena di  inammissibilita',  e'

redatta e sottoscritta in conformita' agli articoli 78,  comma  2,  e

79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e  in

diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della  pretesa

che si intende far valere.

      3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non

appartenente   all'Unione   europea   o   l'apolide,   a   pena    di

inammissibilita',  correda  l'istanza  per   l'ammissione   con   una

certificazione dell'autorita' consolare  competente  che  attesta  la

veridicita' di quanto in essa indicato. In caso di impossibilita'  di

presentare  tale  certificazione,  l'istanza  e'  corredata  da   una

dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  redatta   ai   sensi

dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 15-quinquies

Organo competente a ricevere  l'istanza  per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato

 

  1.  L'istanza  per

l'ammissione anticipata e' presentata,  o  personalmente  o  a  mezzo

raccomandata o a mezzo posta  elettronica  certificata  o  con  altro

servizio   elettronico   di   recapito    certificato    qualificato,

dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la  firma,  al

consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  del  luogo  dove   ha   sede

l'organismo  di  mediazione  competente  individuato  in  conformita'

all'articolo 4, comma 1.

      2. Entro venti  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza  per

l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli  avvocati,  verificatane

l'ammissibilita',  ammette  l'interessato  al  patrocinio,   in   via

anticipata e provvisoria, e gliene da' immediata comunicazione.

      3. Chi e' ammesso  al  patrocinio  puo'  nominare  un  avvocato

scelto  tra  gli  iscritti  negli  elenchi  degli  avvocati  per   il

patrocinio  a  spese  dello  Stato,  istituiti  presso   i   consigli

dell'ordine  del  luogo  dove  ha  sede  l'organismo  di   mediazione

competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1.

 

Art. 15-sexies

Ricorso avverso  il  rigetto  dell'istanza  per l'ammissione anticipata

  1. Contro  il  rigetto  dell'istanza  per l'ammissione anticipata, l'interessato puo' proporre  ricorso,  entro

venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del  tribunale

del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato  il

provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art.  15-septies

Effetti  dell'ammissione  anticipata  e  sua conferma

 

   1. L'ammissione anticipata al patrocinio e'  valida  per

l'intero procedimento di mediazione.

      2. Le indennita' di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non  sono

dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

      3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione

e' confermata, su istanza dell'avvocato,  dal  consiglio  dell'ordine

che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante  apposizione  del

visto di congruita' sulla parcella.

      4.  L'istanza  di  conferma  indica  l'ammontare  del  compenso

richiesto   dall'avvocato   ed   e'   corredata    dall'accordo    di

conciliazione. Il consiglio dell'ordine,  verificata  la  completezza

della documentazione e la congruita' del compenso in base  al  valore

dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  conferma

l'ammissione e trasmette copia  della  parcella  vistata  all'ufficio

competente  del  Ministero  della  giustizia  perche'  proceda   alle

verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.

      5. L'avvocato non  puo'  chiedere  ne'  percepire  dal  proprio

assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi  da  quelli

previsti dal presente capo.  Ogni  patto  contrario  e'  nullo  e  si

applica l'articolo 85, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art.  15-octies

Determinazione,  liquidazione   e   pagamento dell'onorario e delle spese  dell'avvocato 

 

   1.  Con  decreto  del Ministro della  giustizia,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data  di  entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,

n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte

ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a  titolo  di  onorario  e

spese. Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di

liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito

di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai  sensi  del

presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della  relativa

richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'.

 

Art.  15-novies

Revoca  del  provvedimento  di  ammissione  e ricorso  avverso  il  relativo  decreto 

 

   1.  L'insussistenza  dei

presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da  chiunque

accertata,  anche  a  seguito  dei  controlli  di  cui   all'articolo

15-decies, comma 2, e' comunicata al  consiglio  dell'ordine  che  ha

deliberato l'ammissione.

      2. Le sopravvenute modifiche delle  condizioni  reddituali  che

escludono l'ammissione al patrocinio sono  immediatamente  comunicate

dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio  dell'ordine  che

ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

      3. Ricevute le comunicazioni previste  dai  commi  1  e  2,  il

consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche  ritenute  necessarie,

revoca  l'ammissione  e   ne   da'   comunicazione   all'interessato,

all'avvocato e all'organismo di mediazione.

      4.  Contro  il  provvedimento  di  revoca  l'interessato   puo'

proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione,  avanti  al

presidente del tribunale del  luogo  in  cui  ha  sede  il  consiglio

dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2,  3

e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Art. 15-decies

Sanzioni e controlli da parte della Guardia  di finanza

 

   1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione

al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione

corredata  dalla   dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione,

attestante falsamente la  sussistenza  delle  condizioni  di  reddito

previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

      2. Si applica l'articolo 88 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

Art. 15-undecies

Disposizioni  finanziarie

 

   1.  All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo,

valutato in 2.082.780 annui  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,  si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione

della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo

1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

 

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE ed enti di formazione

 

Art. 16

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

 

  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di  serieta'  ed

efficienza,  sono  abilitati  a  costituire  organismi  deputati,  su

istanza  della  parte  interessata,  a  gestire  il  procedimento  di

mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente  decreto.

Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo

mantenimento, costituiscono requisiti di serieta':

          a)  l'onorabilita'  dei  soci,  degli  amministratori,  dei

responsabili e dei mediatori degli organismi;

          b)  la  previsione,  nell'oggetto  sociale  o  nello  scopo

associativo,  dello  svolgimento  in  via  esclusiva  di  servizi  di

mediazione,   conciliazione   o   risoluzione    alternativa    delle

controversie e di formazione nei medesimi ambiti;

          c) l'impegno dell'organismo a non  prestare  i  servizi  di

mediazione,   conciliazione   e   risoluzione    alternativa    delle

controversie quando ha un interesse nella lite.

        1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono  requisiti  di

efficienza  dell'organismo  l'adeguatezza   dell'organizzazione,   la

capacita' finanziaria,  la  qualita'  del  servizio,  la  trasparenza

organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la  qualificazione

professionale  del   responsabile   dell'organismo   e   quella   dei

mediatori.

  2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione,  la

sospensione e  la  cancellazione  degli  iscritti,  l'istituzione  di

separate sezioni del registro per la  trattazione  degli  affari  che

richiedono specifiche  competenze  anche  in  materia  di  consumo  e

internazionali, nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti

agli organismi sono disciplinati con appositi  decreti  del  Ministro

della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,

con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione  di  tali

decreti si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei

decreti del Ministro della giustizia 23 luglio  2004,  n.  222  e  23

luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni  si  conformano,  sino  alla

medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti

dall'articolo  141  del  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

  3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,

deposita presso il Ministero della giustizia il  proprio  regolamento

di  procedura  e  il  codice  etico,  comunicando   ogni   successiva

variazione. Nel regolamento  devono  essere  previste,  fermo  quanto

stabilito   dal   presente   decreto,   le   procedure    telematiche

eventualmente utilizzate dall'organismo,  in  modo  da  garantire  la

sicurezza delle comunicazioni e il rispetto  della  riservatezza  dei

dati.  Al  regolamento  devono  essere  allegate  le  tabelle   delle

indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti  privati e dei relativi criteri di calcolo,

proposte  per  l'approvazione  a  norma  dell'articolo  17.  Ai  fini

dell'iscrizione nel registro  il  Ministero  della  giustizia  valuta

l'idoneita' del regolamento.

  4. La vigilanza sul registro  e'  esercitata  dal  Ministero  della

giustizia e, con riferimento alla sezione per  la  trattazione  degli

affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche  dal  Ministero

dello sviluppo economico.

  4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto  mediatori.

Gli avvocati  iscritti  ad  organismi  di  mediazione  devono  essere

adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria

preparazione con percorsi di  aggiornamento  teorico-pratici  a  cio'

finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 62 del

codice   deontologico   forense.   Dall'attuazione   della   presente

disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica.

  5. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito,  con  decreto

ministeriale, l'elenco dei formatori per la  mediazione.  Il  decreto, in conformita' all'articolo 16-bis,

stabilisce  i  criteri  per  l'iscrizione,  la   sospensione   e   la

cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   per   lo    svolgimento

dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di

formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data

a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione

di cui al presente comma costituisce per il  mediatore  requisito  di

qualificazione professionale.

  6. L'istituzione  e  la  tenuta  del  registro  e  dell'elenco  dei

formatori avvengono nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e

strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a  legislazione  vigente,

presso il Ministero della giustizia e  il  Ministero  dello  sviluppo

economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque,  senza

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

Art. 16-bis

Enti  di  formazione

 

   1.  Sono  abilitati  a iscriversi  nell'elenco  degli  enti  di  formazione  in  materia  di

mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serieta'

ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.

      2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e'  altresi'

tenuto a nominare un  responsabile  scientifico  di  chiara  fama  ed

esperienza in materia  di  mediazione,  conciliazione  o  risoluzione

alternativa delle controversie, il quale assicura la  qualita'  della

formazione  erogata  dall'ente,  la  completezza,   l'adeguatezza   e

l'aggiornamento del percorso formativo offerto  e  la  competenza  ed

esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il  responsabile

comunica periodicamente il programma formativo  e  i  nominativi  dei

formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le  previsioni

del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.

      3. Il decreto di  cui  all'articolo  16,  comma  2,  stabilisce

altresi' i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei  formatori

necessari per l'iscrizione, e il  mantenimento  dell'iscrizione,  nei

rispettivi elenchi.

 

Art. 17

Risorse, regime tributario e indennità

 

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennita' comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice;

f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3. 6. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' delladomanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovverodell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e' dovuta alcunaindennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' dimediazione.

8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» dicui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

 

Art. 18

Organismi presso i tribunali

 

  1.  I  consigli  degli  ordini  degli  avvocati  possono  istituire

organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio  personale

e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal  presidente  del

tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro

a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di

cui all'articolo 16.

 

Art. 19

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

 

  1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per  le

materie riservate alla loro  competenza,  previa  autorizzazione  del

Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio

personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'.

  2. Gli organismi di cui al comma 1 e  gli  organismi  istituiti  ai

sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,

dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura  sono

iscritti al registro a semplice domanda,  nel  rispetto  dei  criteri

stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

 

Art. 20

Credito d'imposta  in  favore  delle  parti  e  degli organismi di mediazione

 

   1. Alle parti e' riconosciuto, quando  e'

raggiunto  l'accordo   di   conciliazione,   un   credito   d'imposta

commisurato all'indennita' corrisposta  ai  sensi  dell'articolo  17,

commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento.  Nei  casi  di  cui

all'articolo 5, comma 1, e quando  la  mediazione  e'  demandata  dal

giudice, alle parti e' altresi'  riconosciuto  un  credito  d'imposta

commisurato  al  compenso  corrisposto  al   proprio   avvocato   per

l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti  previsti  dai

parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

      2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1  sono  utilizzabili

dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per  procedura  e

fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le

persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso  della  mediazione  i  crediti  d'imposta  sono

ridotti della meta'.

      3. E' riconosciuto un ulteriore credito  d'imposta  commisurato

al contributo unificato versato dalla parte del  giudizio  estinto  a

seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel  limite

dell'importo   versato    e    fino    a    concorrenza    di    euro

cinquecentodiciotto.

      4. Agli organismi di  mediazione  e'  riconosciuto  un  credito

d'imposta  commisurato  all'indennita'  non  esigibile  dalla   parte

ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo

15-septies, comma 2, fino  a  un  importo  massimo  annuale  di  euro

ventiquattromila.

      5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sei  mesi

dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  attuative  della

legge 26 novembre  2021,  n.  206,  recante  delega  al  Governo  per

l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina

degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e

misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di

diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di

esecuzione forzata, sono stabilite le modalita' di riconoscimento dei

crediti d'imposta di cui al presente articolo, la  documentazione  da

esibire a corredo della richiesta  e  i  controlli  sull'autenticita'

della stessa, nonche' le modalita' di trasmissione in via  telematica

all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei  relativi

importi a ciascuno comunicati.

      6. All'onere derivante dall'attuazione  delle  disposizioni  di

cui al  presente  articolo,  valutato  in  euro  51.821.400  annui  a

decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente

riduzione del Fondo per l'attuazione della  delega  per  l'efficienza

del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della  legge  26

novembre 2021, n. 206.

      7.  Il  Ministero  della  giustizia  provvede  annualmente   al

versamento dell'importo corrispondente  all'ammontare  delle  risorse

destinate ai crediti d'imposta sulla contabilita'  speciale  n.  1778

"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".

 

Art. 21

Informazioni al pubblico

 

  1. Il Ministero della giustizia cura,  attraverso  il  Dipartimento

per l'informazione e l'editoria della Presidenza  del  Consiglio  dei

Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la

divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne  pubblicitarie,

in particolare via internet,  di  informazioni  sul  procedimento  di

mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

 

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 22

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

 

  1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5)  e'  aggiunto  il  seguente:

«5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge  18  giugno

2009, n. 69;».

 

Art. 23

Abrogazioni

 

  1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17

gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si

intendono riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni  del  presente

decreto.

  2. Restano ferme  le  disposizioni  che  prevedono  i  procedimenti

obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque  denominati,

nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti  di  conciliazione

relativi alle controversie di cui  all'articolo  409  del  codice  di

procedura civile. I procedimenti di cui al  periodo  precedente  sono

esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

 

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

 

  1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  acquistano

efficacia decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

 

AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)