=> Corte di Cassazione, 31 marzo 2023
Un recente arresto di legittimità (Cass. 40035/2021) ha escluso la natura perentoria del termine assegnato dal
giudice per l'esperimento della mediazione, affermando che, ai fini della
sussistenza della condizione di procedibilità, ciò che rileva nei casi di
mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza
di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi
quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza
l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza
che dispone la mediazione. Detto principio si riferisce alla mediazione
delegata, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla
mediazione obbligatoria ex lege (I).
(I) Per il principio richiamato in massima si veda Mediazione demandata, termine di 15 giorni, natura non perentoria: ai fini della condizione di procedibilità rileva l’utile esperimento della procedura entro l'udienza fissata dal giudice (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2022)
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2023(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
omissis proposero opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena in favore di omissis società Cooperativa (successivamente divenuta omissis Banca spa) contestando le pretese creditorie della banca in quanto illegittime ed infondate.
Il Tribunale di Modena dichiarò improcedibile l'opposizione in quanto
la domanda di mediazione era stata presentata oltre il termine assegnato; sull'impugnazione
di omissis, la Corte d'Appello di
Bologna ha rigettato l'appello aderendo all'impostazione del Tribunale circa la
natura perentoria del termine di presentazione della domanda di mediazione
desumibili in via interpretativa dallo scopo della ragionevole durata del
processo perseguito dalla norma.
Hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi omissis; omissis Banca spa ha
svolto difese mediante controricorso.
1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano
"violazione ed errata applicazione di norme di diritto con riferimento
all'art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c., in riferimento alla L. 22 del 2010 art. 5,
comma II in tema di mediazione delegata ed all'art. 152 e 154 c.p.c. relativamente
alla declaratoria illegittima della perentorietà del termine di gg 15 per
l'avvio della mediazione delegata". Si contesta l'attribuzione della
natura perentoria al termine per la presentazione della domanda di mediazione,
evidenziandosi in ogni caso che nella fattispecie in esame la domanda di
mediazione fu proposta con un ritardo di alcuni giorni rispetto al termine
fissato dal giudice e che il procedimento si esaurì nel mese di ottobre 2016,
ben prima celebrazione dell'udienza, fissata nel febbraio 2017, sicché, in
concreto, nessun aggravamento dei tempi del processo si era prodotto.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta "violazione e falsa
applicazione della L. 22 del 2010, art. 5, comma II, con riferimento all'art.
360 c.p.c. nr 3 - vizio della motivazione - Mancanza illogicità e
contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 1 comma nr 5, in
ordine ad un punto decisivo della controversia. Omesso ed errato esame circa un
fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti", si argomenta che i giudici di seconde cure pur avendo, in
sostanza, ritenuto che non vi è stata alcuna dilatazione dei tempi processuali,
ne hanno tratto opposte conseguenze incorrendo quindi in una motivazione
illogica e contraddittoria.
2. Va rigettata la pregiudiziale eccezione, sollevata nel
controricorso, di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto
tardivamente.
2.1. Secondo il principio ormai consolidato, la notifica della sentenza
effettuata alla controparte a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis nel
testo, applicabile ratione temporis, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art.
16 quater, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 228 del 2012) è
idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del
destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia
cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata,
le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione,
sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della
sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento
informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità citato
D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 undecies (cfr. Cass. n. 21597/2017, 20747/2018
24568 /2018 e 2225/2022).
2.2 Nel caso in esame è stata fornita dalla controricorrente
documentazione, trascritta nel controricorso, delle relate di notifica a mezzo
pec e delle stampe delle mail di ricevuta di avvenuta consegna e accettazione
contenenti: "relata di notifica Pec.pdf.p7m" e
"sentenza.duplicato informatico.pdf" ma non è stata allegata copia
conforme su supporto analogico della sentenza i cui estremi non sono stati
neanche indicati nel messaggio di consegna.
2.3 La documentazione prodotta e', quindi, incompleta e non idonea a
fornire la prova certa del perfezionamento della notificazione della sentenza,
con la conseguente mancata applicazione del termine breve di sessanta giorni
per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione, a decorrere dalla
notifica stessa.
3. Passando al merito, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente,
stante la loro intima connessione, sono fondati.
3.1 Come accertato dalla Corte di Appello non è in discussione il fatto
che i ricorrenti hanno promosso la mediazione in data 13/9/2016, oltre il
termine di giorni 15, assegnato dal giudice istruttore con ordinanza comunicata
in data 5/8/2016, così come è pacifico che lo svolgimento della mediazione ha
avuto luogo e si è esaurito nell'ottobre del 2016, ben prima della celebrazione
dell'udienza di rinvio fissata per il 17/2/2017.
3.2 La questione controversa e', quindi, costituita dalla natura
perentoria o meno del termine del termine di 15 giorni concesso per
l'esperimento del tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010,
art. 5.
3.3 Al riguardo è intervenuto un recente arresto di questa Corte (cfr.
Cass. nr 40035/2021) che ha escluso la natura perentoria del termine assegnato
dal giudice per l'esperimento della mediazione, fissando il seguente principio:
"ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al
D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di
mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di
rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale
primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e
non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo
giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione".
3.4 Secondo quanto affermato dalla Corte le ragioni circa la non
perentorietà del termine di gg 15 per la presentazione della domanda di
mediazione risiedono: a) nell'assenza di espressa sanzione di improcedibilità a
seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro
il termine di quindici giorni; b) nel fatto che l'attivazione della mediazione
delegata non costituisce attività giurisdizionale e, quindi, appare impropria
l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal
senso; c) nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza
tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione;
e) nella stessa ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e
cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo
stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, che mal si
concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per
giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le
mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo
perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento
deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio
del raggiungimento dello scopo.
3.5 Il principio enunciato nella citata pronuncia si riferisce alla
mediazione delegata, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, comma 2 dell'art. 5,
ma non vi sono ragioni ostative alla sua applicazione anche alla mediazione
obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione.
3.6 Nel caso di specie, l'intero procedimento di mediazione si è svolto
nella parentesi endoprocessuale che va dall'emissione dell'ordinanza di
remissione all'udienza di verifica e si è concluso (senza il raggiungimento di
alcun accordo tra le parti) ben quattro mesi prima della fissazione
dell'udienza di rinvio.
3.7 Ha, quindi, errato la Corte nel confermare la decisione di primo
grado che ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo.
3.8 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio
della causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, per
l'esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio
di legittimità.
PQM
La Corte accoglie ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa
alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda anche la
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.