La nuova circolare revoca Riforma del processo civile, mediazione telematica e requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione: Ministero della giustizia, circolare 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2023)
Per
approfondimenti si veda lo Speciale dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (https://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/p/speciale-mediazione-e-riforma-del.html), nonché gli artt. 3, comma 4, 8-bis, 16 e 16-bis, d.lgs. 28/2010 come
novellati dal d.lgs. 149/2022, nella tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e
post riforma).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 16/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI
REPARTO V – ALBI E REGISTRI
Agli organismi di mediazione
e, p.c.,
al Viceministro On. Francesco Paolo Sisto
viceministro.sisto@giustizia.it
al Capo di Gabinetto
al Capo del Dipartimento
al Capo dell’Ispettorato Generale
al Capo dell’Ufficio Legislativo
OGGETTO: Revoca circolare in materia di “Requisiti per il
mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile
e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo
8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo
7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l'efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie”)”.
Facendo seguito alla circolare indicata in oggetto registrata con n.
prot. DAG 76531.U del 6
aprile 2023, considerate le segnalazioni pervenute a questo ufficio
circa insuperabili criticità
operative che deriverebbero per gli organismi di mediazione e gli enti
di formazione dal rispetto
delle indicazioni in essa contenute, preso atto della nota di indirizzo
del Capo Dipartimento per gli
affari di giustizia del 14 aprile 2023, si ritiene opportuno revocare
il contenuto della circolare
medesima, che viene integralmente sostituito dalle seguenti
indicazioni.
***
L’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (anche a
seguito delle
modifiche apportate dall’articolo 1, comma 380, lett. c), n. 1 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197),
nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione
ha stabilito, al comma 1, che
“Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui
all'articolo 3 del decreto ministeriale 18
ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti,
entro il 30 aprile 2023, a
presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della
giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai
requisiti previsti
dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto.
Fino al 30 giugno 2023 gli
organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro
per mancanza di tali
requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la
sospensione degli
organismi dal registro”.
Tuttavia, preso atto che i requisiti di cui all’art. 16, comma 1 ter,
del decreto legislativo n.
28 del 2010 (norma richiamata anche dall’art. 16 bis dello
stesso decreto legislativo e, dunque
applicabile anche agli enti di formazione) non possono, allo stato, trovare
una immediata
applicazione sino a che non si sarà proceduto all’adeguamento ed alla
specificazione dei requisiti di
conferma dell’iscrizione mediante modifica del decreto ministeriale n.
180 del 2010, richiamato dal
terzo comma dell’art. 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e che il
terzo comma dell’art. 16 bis
citato rinvia espressamente alla modifica del suddetto decreto n. 180
del 2010 per l’individuazione
dei requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori
necessari per il mantenimento
dell’iscrizione nei rispettivi elenchi, si ritiene necessario, in fase di valutazione del diritto degli enti
interessati al mantenimento dell’iscrizione, soprassedere fino all’entrata
in vigore delle modifiche
da apportare al citato decreto n. 180 del 2010 all’esame dei suddetti
requisiti, difettando una
disposizione regolamentare di riferimento.
***
Stante la disposizione di cui all’art. 41, comma 2, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, deve ritenersi che tutti gli organismi di mediazione che intendano
mantenere l’iscrizione nel
registro, siano tenuti a presentare apposita istanza entro il 30 aprile
2023. Da tanto deve dedursi, a
contrario, che gli enti che entro il 30 aprile non abbiano
presentato istanza, non intendano
mantenere l’iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla
previsione normativa, verranno sospesi
senza preavviso. I relativi provvedimenti saranno adottati a decorrere
dal 1° luglio 2023 secondo
l’ordine di iscrizione nel registro.
Quanto invece agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023
apposita istanza di
permanenza nel registro, l’ufficio non provvederà ad eseguire alcuna
valutazione in ordine al
possesso dei requisiti previsti dall’art. 16, comma 1 ter,
citato, riservandosi ogni valutazione
all’esito delle modifiche che verranno apportate al decreto
ministeriale n. 180 del 2010, necessarie
all’adeguamento della disposizione regolamentare ai nuovi requisiti
stabiliti dal legislatore. Il
mantenimento dell’iscrizione, allora, deve intendersi con riserva di effettuare
una successiva
valutazione all’esito dell’entrata in vigore della norma regolamentare
sopradetta.
***
Il comma 3 dell’articolo 41 cit. stabilisce poi che “Gli enti di
formazione iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se
intendono mantenere l'iscrizione,
sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al
Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione
attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto
dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato
adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti
dall'elenco”.
Oltre a quanto già evidenziato relativamente ai requisiti di cui
all’art. 16, comma 1 ter,
applicabile agli enti di formazione iscritti che intendano mantenere
l’iscrizione in virtù del rinvio
operato dall’art. 16 bis citato, occorre ribadire che anche per
l’individuazione dei requisiti di
qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il
mantenimento dell’iscrizione nei
rispettivi elenchi è necessario attendere l’adozione delle modifiche al
decreto ministeriale n. 180 del
2010 che dovrà specificare tali requisiti.
Pertanto, anche per gli enti di formazione che abbiano presentato,
entro il 30 aprile 2023,
domanda di mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio si riserva di
operare successive verifiche circa la
sussistenza dei requisiti medesimi all’esito dell’entrata in vigore delle
modifiche al decreto
ministeriale n. 180 del 2010.
In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, l’ufficio
procederà – con le medesime
modalità – alla sospensione degli enti che non abbiano presentato
tempestiva istanza di permanenza
nell’elenco.
***
Si segnala all’utenza che, a breve, sarà disponibile sulla piattaforma
dedicata il modulo per
la presentazione dell’istanza di permanenza nel registro.
Sino al 30 aprile 2023 potranno essere, quindi, presentate le istanze
di permanenza,
corredate della documentazione già in possesso dell’organismo, che sarà,
tuttavia, possibile
integrare fino al 30 giugno 2023 ovvero, per quanto riguarda i
requisiti di cui agli artt. 16, comma 1
ter, e 16 bis, comma terzo, all’esito
dell’approvazione delle modifiche al decreto ministeriale n. 180
del 2010.
Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece
ritenute tardive, di tal
ché l’organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli
organismi che entro la stessa
data non abbiano presentato alcuna domanda.
Gli organismi ed enti che non avessero alcun interesse alla permanenza
nel registro e
nell’elenco, possono presentare sin d’ora apposita domanda di
cancellazione, sulla quale si
procederà senza avviare la procedura di sospensione.
Roma, 14 aprile 2023
Il Direttore generale
Giovanni Mimmo
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.