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15 aprile 2023

16/23. Registro degli organismi di mediazione, mantenimento iscrizione: circolare 14.4.2023 che revoca la circ. 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2023)

La nuova circolare revoca Riforma del processo civile, mediazione telematica e requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione: Ministero della giustizia, circolare 5.4.2023 (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2023)

 

Per approfondimenti si veda lo Speciale dell’Osservatorio MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (https://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/p/speciale-mediazione-e-riforma-del.html), nonché gli artt. 3, comma 4, 8-bis, 16 e 16-bis, d.lgs. 28/2010 come novellati dal d.lgs. 149/2022, nella tabella del testo di legge con tutte le modifiche (testo a fronte, ante e post riforma).

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

REPARTO V – ALBI E REGISTRI

 

Agli organismi di mediazione

e, p.c.,

al Viceministro On. Francesco Paolo Sisto

viceministro.sisto@giustizia.it

al Capo di Gabinetto

al Capo del Dipartimento

al Capo dell’Ispettorato Generale

al Capo dell’Ufficio Legislativo

 

OGGETTO: Revoca circolare in materia di “Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”)”.

 

Facendo seguito alla circolare indicata in oggetto registrata con n. prot. DAG 76531.U del 6

aprile 2023, considerate le segnalazioni pervenute a questo ufficio circa insuperabili criticità

operative che deriverebbero per gli organismi di mediazione e gli enti di formazione dal rispetto

delle indicazioni in essa contenute, preso atto della nota di indirizzo del Capo Dipartimento per gli

affari di giustizia del 14 aprile 2023, si ritiene opportuno revocare il contenuto della circolare

medesima, che viene integralmente sostituito dalle seguenti indicazioni.

 

***

 

L’articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (anche a seguito delle

modifiche apportate dall’articolo 1, comma 380, lett. c), n. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197),

nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione ha stabilito, al comma 1, che

Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18

ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a

presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della

giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti

dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli

organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali

requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli

organismi dal registro”.

Tuttavia, preso atto che i requisiti di cui all’art. 16, comma 1 ter, del decreto legislativo n.

28 del 2010 (norma richiamata anche dall’art. 16 bis dello stesso decreto legislativo e, dunque

applicabile anche agli enti di formazione) non possono, allo stato, trovare una immediata

applicazione sino a che non si sarà proceduto all’adeguamento ed alla specificazione dei requisiti di

conferma dell’iscrizione mediante modifica del decreto ministeriale n. 180 del 2010, richiamato dal

terzo comma dell’art. 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e che il terzo comma dell’art. 16 bis

citato rinvia espressamente alla modifica del suddetto decreto n. 180 del 2010 per l’individuazione

dei requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento

dell’iscrizione nei rispettivi elenchi, si ritiene necessario, in fase di valutazione del diritto degli enti

interessati al mantenimento dell’iscrizione, soprassedere fino all’entrata in vigore delle modifiche

da apportare al citato decreto n. 180 del 2010 all’esame dei suddetti requisiti, difettando una

disposizione regolamentare di riferimento.

 

***

 

Stante la disposizione di cui all’art. 41, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.

149, deve ritenersi che tutti gli organismi di mediazione che intendano mantenere l’iscrizione nel

registro, siano tenuti a presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2023. Da tanto deve dedursi, a

contrario, che gli enti che entro il 30 aprile non abbiano presentato istanza, non intendano

mantenere l’iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla previsione normativa, verranno sospesi

senza preavviso. I relativi provvedimenti saranno adottati a decorrere dal 1° luglio 2023 secondo

l’ordine di iscrizione nel registro.

Quanto invece agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023 apposita istanza di

permanenza nel registro, l’ufficio non provvederà ad eseguire alcuna valutazione in ordine al

possesso dei requisiti previsti dall’art. 16, comma 1 ter, citato, riservandosi ogni valutazione

all’esito delle modifiche che verranno apportate al decreto ministeriale n. 180 del 2010, necessarie

all’adeguamento della disposizione regolamentare ai nuovi requisiti stabiliti dal legislatore. Il

mantenimento dell’iscrizione, allora, deve intendersi con riserva di effettuare una successiva

valutazione all’esito dell’entrata in vigore della norma regolamentare sopradetta.

 

***

 

Il comma 3 dell’articolo 41 cit. stabilisce poi che “Gli enti di formazione iscritti nell'elenco

di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione,

sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia

del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato

adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco”.

Oltre a quanto già evidenziato relativamente ai requisiti di cui all’art. 16, comma 1 ter,

applicabile agli enti di formazione iscritti che intendano mantenere l’iscrizione in virtù del rinvio

operato dall’art. 16 bis citato, occorre ribadire che anche per l’individuazione dei requisiti di

qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell’iscrizione nei

rispettivi elenchi è necessario attendere l’adozione delle modifiche al decreto ministeriale n. 180 del

2010 che dovrà specificare tali requisiti.

Pertanto, anche per gli enti di formazione che abbiano presentato, entro il 30 aprile 2023,

domanda di mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio si riserva di operare successive verifiche circa la

sussistenza dei requisiti medesimi all’esito dell’entrata in vigore delle modifiche al decreto

ministeriale n. 180 del 2010.

In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, l’ufficio procederà – con le medesime

modalità – alla sospensione degli enti che non abbiano presentato tempestiva istanza di permanenza

nell’elenco.

 

***

 

Si segnala all’utenza che, a breve, sarà disponibile sulla piattaforma dedicata il modulo per

la presentazione dell’istanza di permanenza nel registro.

Sino al 30 aprile 2023 potranno essere, quindi, presentate le istanze di permanenza,

corredate della documentazione già in possesso dell’organismo, che sarà, tuttavia, possibile

integrare fino al 30 giugno 2023 ovvero, per quanto riguarda i requisiti di cui agli artt. 16, comma 1

ter, e 16 bis, comma terzo, all’esito dell’approvazione delle modifiche al decreto ministeriale n. 180

del 2010.

Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece ritenute tardive, di tal

ché l’organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa

data non abbiano presentato alcuna domanda.

Gli organismi ed enti che non avessero alcun interesse alla permanenza nel registro e

nell’elenco, possono presentare sin d’ora apposita domanda di cancellazione, sulla quale si

procederà senza avviare la procedura di sospensione.

 

Roma, 14 aprile 2023

 

Il Direttore generale

Giovanni Mimmo

 

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.