Pagine

11 ottobre 2020

40/20. La banca vuole partecipare alla mediazione senza l'assistenza del legale: assenza ingiustificata da sanzionare (Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2020)

=> Tribunale di Milano, 28 aprile 2020 n. 2629

In tema di mediazione c.d. obbligatoria, nel caso in cui la parte (nella specie una banca) abbia chiesto di partecipare senza l'assistenza di un legale, va affermato che trattasi di circostanza non consentita dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 e che non può quindi costituire un giustificato motivo. L’assenza ingiustificata della parte, pertanto, comporta la condanna al pagamento a favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per la causa, a norma dell'art. 8, comma 4- bis, d.lgs. 28/2010 (I).

(I) Si vedano l’art. 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2020

 Tribunale di Milano
Sentenza n. 2629
28 aprile 2020

Omissis

Oggetto di causa sono due conti correnti bancari omissis. In relazione a tali rapporti parte attrice ha lamentato addebiti ingiustificati per interessi, commissioni, spese e valute ed ha chiesto il ricalcolo del saldo e anche la condanna alla restituzione dell'indebito con riferimento al solo conto chiuso omissis.

Le spese, anche quelle esenti, seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014, sulla base della differenza dei saldi accertati dal ctu La condotta della banca ha dato luogo alla necessità della ctu contabile, di modo che essa ne sopporta il costo. Le spese della ctu grafologica, invece, atteso l'esito, restano in via definitiva a carico di parte attrice.

La difesa della banca non è connotata da colpa grave, né ha abusato del processo: non ricorrono quindi le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c. invocata da parte attrice.

La condanna qui pronunciata nei confronti della banca ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro: difetta pertanto il presupposto richiesto dall'art. 614-bis c.p.c. per la pronuncia di un provvedimento di coercizione indiretta, come richiesto da parte attrice.

La banca non ha partecipato all'incontro di mediazione (v. verbale, doc. 6 att.) e non ha dato prova di aver giustificato la mancata adesione.

Risulta dal verbale che la banca aveva chiesto di partecipare senza l'assistenza di un legale, circostanza però non consentita dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 e che non può quindi costituire un giustificato motivo.

La sua assenza ingiustificata comporta la condanna al pagamento a favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per la causa, a norma dell'art. 8, comma 4- bis, d.lgs. 28/2010.

PQM

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: condanna parte convenuta a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 4.892,09 oltre interessi legali dal 6/12/2006; accerta e dichiara che il saldo al 31/12/2016 del c/c omissis è pari ad euro 16.027,29 a credito del correntista; condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 4.835,00 per compensi ed € 264,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili; pone le spese della ctu contabile in via definitiva a carico di parte convenuta; pone le spese della ctu grafologica in via definitiva a carico di parte attrice; condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario della somma di euro 237,00. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.