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7 ottobre 2020

39/20. È onere del locatore proporre il procedimento di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2020)

=> Tribunale di Roma, 7 maggio 2020

Con il D.Lgs.4 marzo 2010, n. 28 è stata sancita l'obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione tra le parti per chi intende rivolgersi al giudice in caso di controversie sorte in tutta una serie di materie: le cause in materia di locazione rientrano tra quelle in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Va al riguardo confermata la giurisprudenza che evidenzia come sia onere del locatore/attore proporre procedimento di mediazione. È infatti la procedibilità della domanda di parte attrice che viene dalla legge subordinata al previo esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. In altri termini è la legge stessa a determinare il soggetto "onerato" alla proposizione della procedura di mediazione (I).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2020
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it

Tribunale di Roma
Sentenza 
7 maggio 2020

Omissis

omissis concedeva in locazione per uso abitativo al omissis l'immobile omissis, ad un canone annuo omissis.

Nel detto contratto di locazione gli oneri condominiali venivano posti contrattualmente a carico del conduttore come per legge; detti oneri da imputare al omissis ammontano ad omissis.

Pertanto la omissis, richiesto infruttuosamente il pagamento di tali oneri al conduttore, dopo essere sollecitata ella stessa al pagamento dalla gestione condominiale, con atto di intimazione di sfratto per morosità conveniva all'udienza del omissis il Sig. omissis il quale si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo rigettarsi la domanda di convalida di sfratto dell'immobile. All'esito dell'udienza, stante l'opposizione del convenuto, il Giudice disponeva il mutamento del rito, rinviando il procedimento all'udienza del 27.6.2019 con concessione i termini perentori per il deposito di memorie in cancelleria ai sensi dell'art. 426 c.p.c.

Nello specifico, prudenzialmente, non si dava accoglimento alla richiesta formulata da parte attrice dell'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile in quanto, come rilevato da parte convenuta nella propria comparsa di risposta e ribadito nelle note ex art. 426 c.p.c. il Tribunale Civile di Roma - sez. VI Giudice dott.ssa Salvadori - nel giudizio RGN 76630/2016, aveva già emesso ordinanza di convalida di sfratto per morosità tra le medesime parti del presente giudizio e relativamente al medesimo immobile.

Tuttavia avverso tale provvedimento l'odierno intimato aveva nelle more proposto azione - sempre dinanzi al Tribunale civile di Roma sezione VI - volta ad ottenere la revocazione della domanda di convalida e tale procedimento risultava ancora pendente nelle more del presente giudizio.

Successivamente il Giudice, con provvedimento del 27 giugno 2019, inviava le parti presso gli organismi preposti all'instaurazione del procedimento di mediazione, invitandole, in caso di esito negativo, a depositare copia del verbale negativo della mediazione stessa.

Parte attrice non proponeva alcun procedimento di mediazione ed all'udienza del 04 dicembre 2019 chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che, a seguito del restringimento dell'azione revocatoria proposta, era divenuta definitivamente efficace l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità.

Nella medesima udienza parte convenuta, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione come disposto dal giudice con ordinanza del 27.06.2020, chiedeva che venisse dichiarata l'improcedibilità del giudizio con condanna della parte attrice alle spese di lite, in ordine alla quale effettuava dichiarazione di antistatarietà.

Di contro parte attrice chiedeva che, in caso di accoglimento della domanda di parte convenuta, il giudice dichiarasse la compensazione delle spese di lite.

Con provvedimento del 20/04/2020 il Tribunale confermava la data fissata per la discussione al 07 maggio 2020 e, dichiarata l'urgenza del procedimento, disponeva che la discussione finale tra le parti avvenisse, in ragione delle attuali previsioni normative causate dell'emergenza Covid 19, mediante scambio di note da depositarsi cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.

La causa, sufficientemente istruita, viene decisa all'odierna udienza.

Con il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è stata sancita l'obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione tra le parti per chi intende rivolgersi al giudice in caso di controversie sorte in tutta una serie di materie: le cause in materia di locazione rientrano tra quelle in cui l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La giurisprudenza di questo Tribunale e nello specifico quella della VI sezione, evidenzia come sia onere del locatore/attore proporre procedimento di mediazione. È infatti la procedibilità della domanda di parte attrice che viene dalla legge subordinata al previo esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. In altri termini è la legge stessa a determinare il soggetto "onerato" alla proposizione della procedura di mediazione.

In tal senso si è recentemente pronunciato il Tribunale di Roma sez. VI Giudice dott.ssa Caiffa, ove si legge "È dirimente rilevare l'improcedibilità della domanda d'intimazione di sfratto per morosità svolta dalla parte attrice per omesso esperimento della procedura di media-conciliazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010, vertendosi di controversia soggetta a tale obbligatoria condizione di procedibilità (art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010), il cui mancato avveramento è preclusivo dell'esame del merito della lite"; prosegue statuendo che "il Tribunale ritiene che in un procedimento di sfratto per morosità, ove il Giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto (v. Tribunale Busto Arsizio, 20 Marzo 2018). Con la sentenza che dichiara l'improcedibilità il Giudice, poi, è tenuto a regolare le spese di lite e, facendo applicazione del principio della soccombenza, si dovrà condannare l'attore che ha promosso l'azione di risoluzione del contratto" (sentenza n. 11506/2019 Tribunale civile di Roma).

PQM

Il Tribunale di Roma, dichiara l'improcedibilità della causa n.r.g. 71947/18 stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, commi 1 bis e 4, D.lgl, 28/2010, come disposto con ordinanza del 27.06.2020; condanna omissis al pagamento in favore di omissis delle spese di giudizio, liquidate in complessivi omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.