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19 ottobre 2020

41/20. Immotivata mancata partecipazione alla mediazione: abuso del processo e condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3 (Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2020)

=> Tribunale di Massa, 15 giugno 2020 

Attesa l'immotivata mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione, in vicenda che per rilevanza, contenuti e conflittualità personale tendenzialmente emulativa (si vedano le querele, i referti e le stesse modalità narrative e argomentazioni spese nei rispettivi atti) ben poteva essere risolta senza abuso del processo, appare opportuno condannare i convenuti ex art 96 comma III c.p.c.

(I) Si veda l’art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Massa 
Sentenza 
15 giugno 2020

Omissis

Le domande avanzate da parte attrice risultano per buona parte infondate e possono essere accolte solo nei limitatissimi termini che seguono.

Non vi è dubbio che tutte le parti del processo, sino alla data del provvedimento presidenziale emesso nella separazione fra omissis, costituissero un nucleo familiare convivente, sorto con il mutuo consenso delle parti e in virtù del rapporto di affinità che lega il omissis ai parenti della coniuge omissis.

Nell'ambito di tale nucleo familiare, da intendersi tale alla luce di quanto disposto dagli artt. 78 e 433 c.c. e dei più recenti orientamenti in tema di famiglia, unito da un vincolo affettivo e di coabitazione, pare applicabile con difficoltà il mero paradigma del comodato precario nei confronti degli affini del coniuge, anche alla luce della lettura della giurisprudenza di legittimità, che fa prevalere le esigenze di durata e certezza sottese alla esistenza stessa di un nucleo legato da rapporti affettivi e da esigenze primarie che devono ritenersi prevalenti sulle esigenze del proprietario dell'immobile: il vincolo di destinazione alle esigenze familiari, impresso dalle parti, è del tutto incompatibile con un godimento caratterizzato da incertezza, tipico della fattispecie del comodato precario; ne consegue che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento di cui al contratto, salvo un urgente ed imprevisto bisogno (Cass. Civ., 2 ottobre 2012, n. 16769; Cass. Civ., 7 agosto 2012, n. 14177).

Va peraltro sottolineato che, anche ove si volesse ricondurre l'ipotesi alla fattispecie del mero comodato, lo stesso risulterebbe, per facta concludentia, pacificamente stipulato per il soddisfacimento di esigenze abitative e deve quindi esser ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 1809 c.c., in forza del quale il contratto avrà durata parametrata al permanere delle esigenze abitative per il cui soddisfacimento è stato stipulato (Cass. civ. Sez.Un. 29 settembre 2014 n. 20448): in tale ipotesi il comodante potrà ottenere restituzione anticipata solo ove alleghi il sopravvenire di una esigenza imprevista, grave ed urgente.

Il discrimine temporale circa la cessazione delle esigenze abitative, per l'intero nucleo, non può che ravvisarsi nel provvedimento presidenziale del 6 giugno 2019, che autorizza i coniugi a vivere separati, anche se nulla dispone in ordine alla casa coniugale (in assenza di prole affidata o di altre esigenze specifiche delineate dalle parti), dovendosi comunque ritenere che la sospensione del vincolo coniugale sia fatto idoneo ad interrompere anche le esigenze abitative del nucleo "allargato", che in quel vincolo - e nelle connesse solidarietà - aveva trovato ragione.

La raccomandata del 15.1.2019, con cui il omissis intimava alla suocera e al figlio della omissis di lasciare l'immobile, non indica invece alcuno dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza testé richiamata, legittimano la risoluzione del vincolo contrattuale in anticipo rispetto alla cessazione delle esigenze abitative.

Dal momento della emanazione dei provvedimenti provvisori resi in sede di separazione, pertanto, sorge il diritto del omissis a vedersi restituito il bene da parte della coniuge omissis e dei di lei parenti, mentre tutti costoro risultano (dato incontestato) aver lasciato l'immobile del omissis in data 1 settembre 2019.

Va ancora rilevato che le parti, in tal modo, e sempre per facta concludentia, hanno dato luogo a risoluzione del vincolo, sì che alla data di deposito del ricorso, nel novembre 2019, non vi era ravvisabile in capo al ricorrente alcun concreto interesse ad agire per far accertare tout court l'intervenuta risoluzione del vincolo, evento che - di fatto - si era già concretizzato e risultando, invece, infondata, la pretesa di veder retrodatare l'intervenuta risoluzione, per i motivi anzidetti.

Quanto alla domanda di pagamento di indennità per occupazione senza titolo e di risarcimento del danno, che per quanto sin qui rilevato, atterrebbe semmai ai soli mesi di giugno, luglio e agosto 2019, va rilevato che parte attrice non ha affatto assolto agli oneri probatori che alla stessa incombevano, né in ordine all'an né relativamente al quantum, anche se il primo aspetto risulta in sé dirimente: il danno da indebita occupazione non può affatto riconoscersi in maniera automatica sulla sola scorta della (co)dentenzione del bene:" "...il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio, per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli" (Cass 13071/2018).

Parte attrice non solo non ha offerto tale prova, ma neanche ha dedotto le relative circostanze, di talché non ha assolto all'onere probatorio che alla stessa incombeva, mancanza che va rilevata - peraltro - anche sotto il profilo del quantum, posto che il ricorrente indica un importo di euro cinquecento mensili, riferendosi ad una somma che la omissis versava quale contributo al mantenimento, anche alimentare, del nucleo familiare e non certo quale corrispettivo per il godimento del bene.

Le domande in punto di danno dovranno pertanto essere integralmente respinte, non potendo il Giudice ricorrere a principi di equità ove sia onere della parte fornire specifica prova (Cass. 22638/2016).

Sotto tale profilo risultano del tutto ininfluenti le (poco commendevoli) contestazioni reciproche circa la molteplicità di dispetti e soprusi che le parti si sarebbero inflitti, dalla data del deposito del ricorso per separazione, e che hanno chiesto di provare con inammissibili deduzioni (per le ragioni indicate nell'ordinanza 10.2.2020, da intendersi ribadite), poiché l'unico dato rilevante - ed incontestato - è che costoro abbiano tutti fruito del bene sino al 1 settembre 2019 (né avendo alcuno dimostrato che lo stesso fosse parziariamente e separatamente fruibile per avere più ingressi o servizi igienici o cucine).

Gli altri dati rilevanti, e sostanzialmente non contestati, risultano che l'importo di 500 euro non sia più stato versato dalla omissis quale contributo alle spese di casa e al mantenimento, che il contatore elettrico servisse anche l'immobile della sorella del omissis, che il omissis si facesse intero carico delle spese della linea telefonica fissa di cui fruiva anche il omissis, che dal gennaio 2019 le due fazioni omissis provvedessero in via autonoma al proprio sostentamento alimentare (non valendo a smentire tali assunti, ex art 115 c.c., la genericissima contestazione effettuata dall'attore alla prima udienza, arg. da Cass. 16162/2019).

Ne deriva omissis. Tale importo potrà essere imputato alla omissis e al omissis per i sei mesi dal febbraio 2019 al settembre 2019, mentre alla Pe., dovendosi intendere paritario l'apporto dei coniugi sino alla sospensione del vincolo coniugale, potrà essere imputato per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2019.

Le spese del giudizio, attesa la parziale reciproca soccombenza, vengono compensate per tre quarti e, per il restante quarto, poste a carico delle parti convenute; tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate sono liquidate in misura prossima ai minimi di scaglione di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., avuto riguardo allo scaglione di valore relativo al decisum (1.100-5200, rito lavoro)

Attesa l'immotivata mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione, in vicenda che per rilevanza, contenuti e conflittualità personale tendenzialmente emulativa (si vedano le querele, i referti omissis e le stesse modalità narrative e argomentazioni spese nei rispettivi atti) ben poteva essere risolta senza abuso del processo, appare opportuno condannare i convenuti ex art 96 comma III c.p.c. al pagamento dell'importo omissis in via solidale fra loro, in favore dell'attore.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, dichiarato risolto il contratto di comodato relativo all'immobile di proprietà dell'attore in data 6.6.2019, condanna i convenuti omissis al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 440 (60 euro mensili, per sette mesi e 10 giorni) ciascuno a titolo di contributo utenze e spese per il godimento dell'immobile di parte attrice dal mese di gennaio 2019 ad agosto 2019 e la convenuta omissis, per le stesse ragioni, al pagamento dell'importo di omissis (60 euro mensili, per due mesi e 24 giorni) relativamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2019, oltre interessi ex lege da ogni scadenza mensile al saldo; respinge ogni altra domanda delle parti; condanna le parti convenute a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in omissis. Condanna i convenuti, in via solidale fra loro, a pagare a parte attrice l'importo di euro 1.500ex art 96 comma III c.p.c, nonché a versare all'Erario l'importo omissis. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.