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26 novembre 2019

48/19. Convalida di sfratto per morosità, opposizione: l'onere di attivare la mediazione obbligatoria grava sul locatore-intimante (Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2019)

=> Tribunale di Roma, 29 maggio 2019

Il Tribunale ritiene che in un procedimento di sfratto per morosità, ove il Giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto (I) (II.


(II) In senso conforme Tribunale Busto Arsizio, 20 Marzo 2018. Il Tribunale osserva al riguardo che sussistono posizioni contrastanti in giurisprudenza, che oscillano da valutazioni in cui si accollano al locatore sia l'onere della mediazione che le conseguenze del suo mancato esperimento, con dichiarazione di improcedibilità e condanna alle spese in caso di mancato avveramento della condizione (Trib. Mantova 15.1.2015) sino a per pervenire a letture, invece, in totale favore della parte attrice, nelle quali - ritenuta improcedibile la domanda, si considerano comunque consolidati gli effetti del provvedimento provvisorio reso ex art. 665 c.p.c e sostanzialmente vittoriosa l'intimante a cui devono essere riconosciute le spese (Tribunale Bologna 17.11.2015 n. 21324), sino a posizioni intermedie che, pur a fronte del consolidarsi degli effetti del provvedimento interinale, ritengono sussistenti idonee ragioni per provvedere a totale compensazione delle spese (Trib. Rimini 24 maggio 2016).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2019

Tribunale di Roma
Sentenza
29 maggio 2019

Omissis

Omissis intimava nei confronti della omissis lo sfratto per morosità relativamente all'immobile omissis. Deduceva che il prezzo della locazione veniva fissato omissis mensili, comprensivi di condominio e che dal gennaio 2018 la convenuta sospendeva interamente il pagamento del canone di locazione, risultando morosa fino all'intimazione della somma omissis.
Si costituiva la conduttrice che deduceva il recesso dal contratto di locazione sin dal 25 giugno 2018 ed il rifiuto della locatrice a ottenere la consegna dell'immobile; contestava, altresì, la morosità.
All'udienza omissis i procuratori delle parti davano atto del rilascio dell'immobile in data 12.11.2018.
Denegato il rilascio, veniva disposto il mutamento del rito: solo parte convenuta depositava memorie integrative.
Alla prima udienza successiva al mutamento del rito, il Giudice fissava il termine per l'esperimento della mediazione, ai sensi ell'art.5 D.Lgs. n. 28 del 2010. Non veniva espletata la procedura di mediazione obbligatoria.
La causa veniva decisa all'udienza del 29.05.2019 e il Giudice dava lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione.
E' dirimente rilevare l'improcedibilità della domanda d'intimazione di sfratto per morosità svolta, dalla parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, per omesso esperimento della procedura di media-conciliazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010, vertendosi di controversia soggetta a tale obbligatoria condizione di procedibilità (art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010), il cui mancato avveramento è preclusivo dell'esame del merito della lite. Ed infatti, con provv. del 4 febbraio 2019, il Giudice assegnava termine di giorni 15 per la proposizione della domanda di mediazione, ai sensi dell'articolato legislativo sopra indicato.
Tale incombente non risulta esser stato mai eseguito, né prima, né dopo la scadenza del termine indicato nel detto provvedimento; non v'è dubbio, d'altronde, che la materia locatizia sia annoverata tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria, ex lege.
Il D.Lgs. n. 28 del 2010, all'art. 5, infatti, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti locativi, l'esperimento di un procedimento di mediazione, prevedendo che, altresì, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal Giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento in parola. L'articolo in questione, infatti, recita: "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di...locazione...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1′)... I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)".
Dunque, la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile.
La tematica che qui si pone, però, è quella dell'individuazione della parte su cui grave l'onere di attivare la mediazione obbligatoria nel procedimento per convalida di sfratto per morosità in caso di opposizione.
Il Tribunale osserva che sussistono posizioni contrastanti in giurisprudenza, che oscillano da valutazioni in cui si accollano al locatore sia l'onere della mediazione che le conseguenze del suo mancato esperimento, con dichiarazione di improcedibilità e condanna alle spese in caso di mancato avveramento della condizione (Trib. Mantova 15.1.2015) sino a per pervenire a letture, invece, in totale favore della parte attrice, nelle quali - ritenuta improcedibile la domanda, si considerano comunque consolidati gli effetti del provvedimento provvisorio reso ex art. 665 c.p.c e sostanzialmente vittoriosa l'intimante a cui devono essere riconosciute le spese (Tribunale Bologna 17.11.2015 n. 21324), sino a posizioni intermedie che, pur a fronte del consolidarsi degli effetti del provvedimento interinale, ritengono sussistenti idonee ragioni per provvedere a totale compensazione delle spese (Trib. Rimini 24 maggio 2016).
Ebbene, il Tribunale ritiene che in un procedimento di sfratto per morosità, ove il Giudice abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto (v. Tribunale Busto Arsizio, 20 Marzo 2018).
Con la sentenza che dichiara l'improcedibilità il Giudice, poi, è tenuto a regolare le spese di lite e, facendo applicazione del principio della soccombenza, si dovrà condannare l'attore che ha promosso l'azione di risoluzione del contratto.
Si consideri, peraltro, che, nel caso di specie, la locatrice non otteneva ordinanza provvisoria di rilascio (intervenuto nelle more della fase sommaria), per cui non risulta vittoriosa avuto riguardo alla propria domanda di condanna al rilascio dell'immobile.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda omissis, così decide: dichiara improcedibile la domanda di parte attrice ex art.5 D.Lgs. n. 28 del 2010; condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite che liquida in Euro 515,00 per compensi legali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.