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19 novembre 2019

47/19. Impedimento della decadenza (caso di impugnazione di delibera condominiale): rileva la comunicazione sia della domanda che della data del primo incontro (Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2019)

=> Tribunale di Milano, 4 gennaio 2019

Il solo deposito della domanda di mediazione o la sua comunicazione al convenuto non possono spiegare l'effetto di impedire la decadenza dalla facoltà di esercitare la impugnativa della delibera condominiale nel termine di cui all'art. 1137 c.c., perché dal combinato disposto degli artt. 5, comma 6 e 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 si evince che lo stesso si produce solo dal momento della comunicazione sia della domanda che della data del primo incontro di mediazione, fissata dall'organismo di conciliazione. Comunicazione che può avvenire sia a cura di quest'ultimo che della parte istante, con qualsiasi modalità idonea ad assicurarne la ricezione, ma, agli effetti in esame, solo dopo che il responsabile dell'organismo abbia nominato il mediatore e fissato la data del primo incontro davanti allo stesso (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2019

Tribunale di Milano
Sentenza
4 gennaio 2019

Omissis

La presente controversia prende origine dalla impugnativa della delibera assembleare del condominio convenuto del 7/03/2017, in via principale per tardiva convocazione della società attrice e perché la assemblea avrebbe deliberato in ordine a spese che riguarderebbero un bene di cui la società attrice non sarebbe comproprietaria, attribuendole invece quota parte delle stesse; nonché, in via subordinata, per violazione dei requisiti per la approvazione della delibera di cui all'art. 117-ter c.c. e per eccesso di potere.
Alle deduzioni della società attrice ha replicato il condominio convenuto, chiedendone il rigetto e, comunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per essere intervenuta la Delib. del 27 giugno 2017 che ha sostituito quella impugnata, approvando nuovamente quanto oggetto della stessa.
omissis
In tema di governo delle spese di lite va però osservato che parte convenuta ha eccepito che sussisterebbe invece la soccombenza virtuale della società attrice atteso che la stessa aveva notificato l'atto di citazione senza attendere lo svolgimento della mediazione dalla stessa incardinata con domanda del 12/04/2017. Mediazione che, invece, a detta del Condominio, avrebbe potuto condurre ad una composizione della lite. Sul punto va rilevato che la delibera impugnata, come pacifico in atti, è venuta a conoscenza di parte attrice solo in data 22/03/2017 e conseguentemente il termine per impugnare la stessa per i vizi dedotti in citazione e rilevanti sotto il profilo della sua annullabilità, sarebbe scaduto il successivo 21/04/2017; mentre per quelli ivi sollevati e rilevanti sotto il profilo della sua nullità, come è noto, non esiste alcun termine decadenziale. Successivamente, parte attrice ha proposto la domanda di mediazione sopra richiamata e l'organismo di mediazione ha fissato la data di mediazione ed effettuato la convocazione per la stessa, portandola a conoscenza di entrambe le parti, in data 20/04/2017. Attività che sono state svolte compiutamente prima della scadenza del suddetto termine decadenziale. Invece, parte attrice, dopo essere venuta a conoscenza della data di convocazione per la mediazione e della sua comunicazione a parte convenuta, ha proposto la impugnativa giudiziale chiedendo la notifica della citazione il successivo 21/04/2017.
Ciò posto in fatto, va osservato in punto di diritto che il solo deposito della domanda di mediazione o la sua comunicazione al convenuto da parte della società attrice, non avrebbero potuto spiegare l'effetto di impedire la decadenza dalla facoltà di esercitare la impugnativa della delibera condominiale nel termine di cui all'art. 1137 c.c., perché dal combinato disposto degli artt. 5, comma 6 e 8 del D.Lgs. n. 28 del 2010 si evince che lo stesso si produce solo dal momento della comunicazione sia della domanda che della data del primo incontro di mediazione, fissata dall'organismo di conciliazione. Comunicazione che può avvenire sia a cura di quest'ultimo che della parte istante, con qualsiasi modalità idonea ad assicurarne la ricezione, ma, agli effetti in esame, solo dopo che il responsabile dell'organismo abbia nominato il mediatore e fissato la data del primo incontro davanti allo stesso.
Ne consegue che, solo una volta effettuata la convocazione da parte dell'organismo di mediazione si sono prodotti anche nel caso in esame gli effetti sospensivi del termine decadenziale di impugnativa della delibera assembleare previsti dalla citata normativa.
Così che, in mancanza di diversa allegazione e prova, la notifica della citazione da parte della società attrice entro il suddetto termine non risultava necessaria ai detti fini di impedimento della possibile decadenza dalla impugnazione. Con conseguente carenza di interesse ad agire della stessa al momento della proposizione della domanda, quantomeno in ordine ai vizi della delibera rilevanti ai fini della sua annullabilità.
Interesse ad agire che, come è noto, quale condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da una lesione del diritto e consistente nel fatto che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno e che, conseguentemente, deve avere necessariamente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione (vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez. I, 30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n. 25278), poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione e valutazione soggettive, assurgendo, invece, a giuridica ed oggettiva consistenza.
Peraltro, in mancanza di allegazione e prova incombente sull'attore, va anche rilevato che l'interesse ad agire non è divenuto attuale neppure all'esito della procedura di mediazione, atteso che, ben prima del suo esaurimento con verbale negativo del 30/11/2017, è poi intervenuta la sostituzione della delibera impugnata con quella del 27/6/2017.
Di qui l'accoglimento della doglianza di parte convenuta ai fini del governo delle spese di lite, con soccombenza virtuale della società attrice sul punto.
Con assorbimento, di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Attesa la reciproca soccombenza delle parti ed il carattere meramente processuale della presente pronuncia, vanno compensate integralmente tra di esse le spese e competenze del presente giudizio e quelle di mediazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti: dichiara la cessazione della materia del contendere, come in motivazione; compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite e di mediazione. Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.