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20 ottobre 2019

40/19. Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere della mediazione grava sull’opponente (Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2019)

=> Corte di Cassazione 16 settembre 2019, n. 23003

Va confermato il principio per cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla parte opponente; ciò in quanto l’art. 5, d.lgs. 28/2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre. Difatti, posto che il tentativo obbligatorio di mediazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio, grava sulla parte che promuove un simile giudizio l'onere di assolvere tale condizione di procedibilità; e, nel procedimento monitorio, un processo fondato sul contraddittorio, ossia il giudizio di cognizione ordinaria, consegue solo all'eventuale opposizione dell'ingiunto (I) (II) (III).


(II) Sul principio riportato nella prima parte della massima si veda Cassazione civile, 3 dicembre 2015, n. 24629, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2016.

(III) Sula recente rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa all’identificazione della parte onerata di esperire il procedimento mediatizio, a pena di improcedibilità della domanda, nell’opposizione a decreto ingiuntivo di veda Cassazione civile, 12 luglio 2019, n. 18741, in Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2019.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2019

Corte di Cassazione
Ordinanza n. 23003
16 settembre 2019

Ritenuto omissis che l'unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, per avere la corte erroneamente ritenuto che l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, in caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi sull'opponente piuttosto che sull'opposto, con la conseguenza che il suo mancato esperimento nei termini causa l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e comunque tale onere resta soggetto all'evenienza che venga domandata la provvisoria esecuzione del decreto o la sospensione di essa;
che il motivo è manifestamente infondato;
che la statuizione della corte di merito risulta essere conforme al principio secondo cui "in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla parte opponente poichè il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre" (Cass. n. 24629/2015); che, in fatti, "la peculiarità del procedimento monitorio, consente di collegare la procedibilità dell'azione alla formale introduzione del giudizio di merito - mediante la notifica dell'atto di opposizione -, piuttosto che alla introduzione della lite - mediante la notifica del ricorso e del provvedimento monitorio -, soluzione che, da un lato, appare funzionale alla logica deflattiva del processo cui tende il meccanismo conciliativo, come questa Corte ha già affermato, in quanto è con l'atto di opposizione - e non anche con il ricorso monitorio - che la parte interessata intende accedere al giudizio ordinario di cognizione (Cfr. - Corte cass. Sez. 3, Sent. n. 24629 del 03/1212015), e dall'altro, risponde alla peculiare struttura del procedimento monitorio che, nella fase sommaria, volta a conseguire agevolmente una definizione della lite senza giudizio di merito, non richiede la instaurazione di un contraddittorio, invece previsto dalla procedura conciliativa che, pertanto, se applicata "anticipatamente" al momento della proposizione del ricorso monitorio ex art. 633 c.p.c., priverebbe di utilità tale fase" (Cass. n. 25611/2016, sia pure in obiter dictum);
che, in altri termini, essendo il tentativo obbligatorio di mediazione strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio (in tal senso, relativamente alla procedura conciliativa obbligatoria di cui all'oggi abrogato art. 412-bis c.p.c., Corte Cost. n. 376/2000), grava sulla parte che promuove un simile giudizio l'onere di assolvere tale condizione di procedibilità;
che nel procedimento monitorio un processo fondato sul contraddittorio, ossia il giudizio di cognizione ordinaria, consegue solo all'eventuale opposizione dell'ingiunto: pertanto, spetta a quest'ultimo - e sempre a condizione che sia domandata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o la sospensione della stessa: come nella specie appunto è avvenuto (cfr. la narrativa del processo, p. omissis della decisione impugnata) - l'esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione, essendo nel suo interesse definire alternativamente il giudizio; da ciò logicamente consegue che, in caso di mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità, sarà la sua azione (proposta sotto forma di opposizione) a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità;
che, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, la "logica del contraddittorio" (p. omissis del ricorso) viene adeguatamente garantita proprio assicurando al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via extragiudiziaria la controversia nella fase del giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione (la cui proposizione è soggetta a termine perentorio che, in difetto di espressa norma di legge, non viene ad essere sospeso dalla proposizione della istanza di mediazione divenendo definitivo ed irrevocabile il decreto di condanna in caso di omessa attivazione dell'opponente); omissis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore della parte costituita, delle spese di lite, liquidate in Euro 3.300,00 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.