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24 maggio 2019

25/19. Procedibilità: basta che i fatti a fondamento della domanda siano gli stessi di quelli descritti nell’istanza di mediazione; non è richiesta l'indicazione degli elementi di diritto (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2019)

=> Tribunale di Pordenone, 18 febbraio 2019

Deve ritenersi sufficiente, al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della domanda siano gli stessi di quelli descritti nell’istanza di mediazione, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione riservata al successivo giudizio di merito. Ed invero, l'art. 4, d.lgs. 28/2010 richiede che siano indicate le “ragioni della pretesa”, con ciò riferendosi evidentemente ai fatti oggetto della pretesa (trattandosi di un procedimento anteriore al giudizio), in cui la ragione della pretesa deve intendersi quella della verificazione di un accadimento ingiusto. Si consideri, invero, che l'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione degli "elementi di diritto", come avviene invece per la citazione, ex art. 163 c.p.c. (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2019

Tribunale di Pordenone
Sentenza
18 febbraio 2019

Omissis

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. X conveniva in giudizio il sig. Y, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nella misura di 36.090,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 1480 c.c., in conseguenza dell' allegata vendita di cosa in parte altrui ovvero, in subordine, per violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c., anche ai sensi dell' art. 1440 c.c., oltre al rimborso degli interessi sulla differenza fra il prezzo pagato per l' immobile e quello ridotto.
Il convenuto si costituiva in giudizio, contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto, con contestuale istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del Notaio dott. ---, nei cui confronti proponeva domanda di manleva.
Il terzo chiamato si costituiva in giudizio, contestando le domande proposte nei suoi confronti e chiedendone il rigetto e, in subordine, la riduzione proporzionale del risarcimento del danno ex art. 1227, 1 comma, c.c.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante assunzione di prova per testi e con disposizione di consulenza tecnica d'ufficio e, intervenuto nelle more del giudizio il mutamento del Giudice assegnatario, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto per l'asserita mancanza del procedimento di mediazione obbligatorio prima del giudizio.
L'attore ha infatti ritualmente esperito il procedimento dinanzi all'Organismo di Mediazione di Pordenone (doc. 5 di parte attrice). Parte convenuta afferma che in sede di mediazione X ha fatto riferimento solo alla domanda di risoluzione del contratto e non anche alla domanda di riduzione del prezzo azionata nel presente giudizio (v. comparsa di risposta, pag. 3 ).
Orbene, premesso che il convenuto, il quale ha sollevato l'eccezione, non ha fornito alcun elemento da cui emerga quale fosse l' oggetto dell' invito alla mediazione e che dal verbale di mediazione (doc. 5 cit., unico documento versato in atti) non risulta la descrizione dei fatti, pur dando per provato quanto affermato dal convenuto, deve ritenersi sufficiente, al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della domanda siano gli stessi, a nulla rilevando l'esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione riservata al successivo giudizio di merito. Ed invero, l'art. 4, d. lgs. 28/2010 richiede che siano indicate le "ragioni della pretesa", con ciò riferendosi evidentemente ai fatti oggetto della pretesa (trattandosi di un procedimento anteriore al giudizio), in cui la ragione della pretesa deve intendersi quella della verificazione di un accadimento ingiusto. Si consideri, invero, che l'istanza di mediazione non richiede anche l'indicazione degli "elementi di diritto", come avviene invece per la citazione, ex art. 163 c.p.c.
Nella fattispecie in esame, secondo quanto allegato in comparsa di risposta dal convenuto, la divergenza lamentata consisterebbe soltanto nell' indicazione, in sede di mediazione, della domanda di risoluzione del contratto anziché di quella di riduzione del prezzo, non avendo il convenuto contestato espressamente che la mediazione abbia avuto ad oggetto fatti diversi' rispetto a quelli oggetto dell' odierno giudizio.
Nel merito, le domande attoree sono in parte fondate e vanno pertanto solo in parte accolte.
La domanda proposta in via principale è relativa all' allegata vendita, da parte del convenuto, di un bene di proprietà parzialmente altrui (art. 1480 c.c.). omissis
Profili di reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta, a carico dei quali vanno altresì definitivamente poste, pro quota (50% ciascuno) le spese di CTU, mentre le spese di lite relative al terzo chiamato vanno poste a carico del convenuto soccombente che ne ha chiesto la chiamata in causa, liquidate come in dispositivo, in base al DM 55/2014 e successive modifiche, scaglione di riferimento, applicate le aliquote medie ridotte ex art. 4 DM cit. in ragione dell' attività svolta e del concreto grado di complessità della controversia.

PQM

Definitivamente pronunciando nella causa omissis, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie in parte le domande attoree e, per l'effetto, condanna parte convenuta Y al pagamento, in favore di parte attrice X, della somma complessiva di euro 17.744, 25, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato; compensa tra parte attrice e parte convenuta le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di c.t.u. pro quota a carico di entrambe le parti, salva la solidarietà verso il CTU; condanna parte convenuta Y al pagamento, in favore del terzo chiamato ---, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.972, 00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Pordenone, 18/02/2019.
Il Giudice dr. Piero Leanza

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.