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31 maggio 2019

26/19. Autonoma transazione nel termine assegnato per la mediazione: sì. Improcedibilità dell’opposizione: decreto ingiuntivo definitivo e irrevocabile (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2019)

=> Tribunale di Verona, 14 febbraio 2019

Inviate le parti in mediazione il giudice può, salva la autonomia dell’organismo di mediazione, ipotizzare una soluzione alla controversia, ribadendo esplicitamente che resta altresì ferma la facoltà per le parti di conciliare o transigere in termini diversi da quelli proposti dal mediatore, ovvero di tentare autonoma transazione, nel termine concesso per esordire la mediazione.

Il mancato avvio del procedimento mediatorio comporta l’improcedibilità definitiva dell’opposizione (art. 5, d.lgs. 28/2010) con la conseguenza che, in caso di detta improcedibilità definitiva dell’opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà definitivo ed irrevocabile (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2019

Tribunale di Verona
Ordinanza
14 febbraio 2019

Omissis

Rilevato che deve concedersi provvisoria esecuzione;
rilevato, infatti, come il parametro che deve essere adottato in questa sede, al fine di concedere o non concedere la provvisoria esecuzione, è quello della liquidità della opposizione stessa, cioè della presenza o meno di prova scritta o di pronta soluzione;
rilevato che tale prova manca, nel caso di specie, tenuto conto della assenza di denunce scritte in ordine ai vizi, tenuto conto della contestazione di parte opposta in ordine alla sussistenza di una prassi di denunce soltanto orali e tenuto conto della circostanza che non è stata pagata (circostanza pacifica) neppure una parte del credito azionato in monitorio, pur a fronte della pacifica sussistenza del titolo giuridico e della consegna della merce; peraltro la fotografia di cui al doc. 3 di parte opponente appare prima facie ed in questa fase non sufficiente a dimostrare i vizi prospettati in atto di citazione; pertanto, le argomentazioni di parte opponente andranno meglio risolte con la sentenza finale, dovendosi ora concedere provvisoria esecuzione; rilevato che può offrirsi alle parti la facoltà di godere di tentativo di mediazione, sia per favorire un componimento della vicenda sia per una eventuale soluzione generale delle questioni correnti fra le parti;
rilevato che, salva la autonomia dell’organismo di mediazione, potrebbe ipotizzarsi la seguente soluzione: a) pagamento di parte opponente in favore di parte opposta, purché effettivo e certo, di una percentuale della somma di cui al decreto ingiuntivo, con regolamentazione equa delle spese legali; b) rinuncia della parte opposta a qualsivoglia pretesa nei confronti di parte opponente, in relazione alle fatture azionate in via monitoria e rinuncia altresì a far valere il decreto ingiuntivo; c) rinuncia della parte opponente a qualsivoglia domanda ed anche ad eventuale domanda riconvenzionale; rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale; e) il pagamento dell’opponente quale condizione della stessa accettazione, a pena della inefficacia della accettazione della parte opponente alla ipotesi conciliativa; rilevato che la parte opposta, pur di fronte alla riduzione della propria pretesa, potrebbe trovare conveniente accettare la proposta, che le garantirebbe pronta liquidità, evitando costi e rischi della esecuzione;
rilevato come parte opponente ben potrebbe trarre vantaggio dalla rilevante diminuzione dell’esborso, anche tenendo conto delle spese legali e di possibili condanne ai sensi dell’art.96 c.p.c., compresa l’ipotesi di cui al terzo comma.

Concede la provvisoria esecutorietà al decreto opposto.

Dispone che la parte più diligente avvii la mediazione, entro trenta giorni (30 gg) da oggi. presso apposito ed autorizzato organismo di mediazione.
Avvisa le parti che il mancato avvio del procedimento mediatorio comporterà la improcedibilità definitiva di questa opposizione.
Avvisa che, in caso di improcedibilità definitiva della opposizione, il decreto ingiuntivo diventerà definitivo ed irrevocabile.
Avvisa che, in caso di improcedibilità definitiva della opposizione, le spese della opposizione stessa resteranno regolate dalle norme di legge (art. 310 ultimo comma c.p.c.) con riferimento alle spese della opposizione (le spese del monitorio resteranno definitivamente fissate in decreto).
Autorizza le parti o anche solo una di esse, dopo il termine di trenta giorni, per il caso in cui non sia stata avviata la mediazione, a richiedere al giudice una fissazione anticipata di udienza, al fine di constatare la improcedibilità definitiva; la udienza sarà fissata prima di quella di cui in appresso.
Ferma la provvisoria esecutività, anche durante i termini per mediazione.
Ferma la facoltà per le parti di conciliare o transigere in termini diversi da quelli proposti dal mediatore, ovvero di tentare autonoma transazione, nel termine di trenta giorni, concesso per esordire la mediazione.

Rinvia al ---, con udienza che avrà ancora con valore di prima udienza (prima udienza differita a tale data, dopo mediazione); ivi saranno assegnati i termini di cui all’art.183 cpc, qualora le parti vi insistano o li richiedano.

Letto alle parti in udienza.
Il giudice Francesco Bartolotti

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.