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9 settembre 2018

36/18. Eccezione di improcedibilità da clausola di mediazione: assegnati quindici giorni per presentare la domanda (Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2018)

=> Tribunale di Bologna, 25 giugno 2018

In tema di mediazione obbligatoria per volontà delle parti, qualora sia stata espressamente eccepita l'improcedibilità della domanda sulla base della clausola di mediazione (per omesso esperimento del procedimento conciliativo), sebbene l'art. 5, 5° co., d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/2017/09/4617-dlgs-4-marzo-2010-n-28-aggiornato.htmlsia stato oggetto di differenti interpretazioni circa la questione della sanzione dell’improcedibilità della domanda come effetto dell'omesso esperimento del procedimento di mediazione, nel caso in cui non sia stato esperito il procedimento di mediazione e a fronte della tempestiva eccezione sollevata dal convenuto, va assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall'art. 5, 5° co., d.lgs. cit. (I) (II).

(I) Tra i vari orientamenti contrapposti, la pronuncia in commento cita esplicitamente l’Osservatorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2017) laddove – così riporta testualmente Trib. Bologna, 25.6.2018 – si richiama “Trib. Milano, 18 luglio 2016, secondo cui l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente previsto non comporta improcedibilità della domanda, in http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com (...)"; si veda altresì Trib. Taranto, 22.10.2017.
Per l’orientamento opposto si veda, invece, Trib. Roma, 4.11.2017, n. 20690, sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda quanto agli effetti dell'omesso esperimento del procedimento di mediazione).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2018

Tribunale di Bologna
Ordinanza
Seconda Sezione Civile
25 giugno 2018

Omissis

L'attore, dottore commercialista, ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma omissis. La domanda di condanna si fonda sulla previsione di cui all'art. omissis del contratto omissis.

La società convenuta, tempestivamente costituitasi, ha espressamente eccepito l'improcedibilità della domanda sulla base della clausola di mediazione prevista dall'art. 13 del contratto omissis.

Alla prima udienza la convenuta ha reiterato le proprie eccezioni e difese, mentre l'attore ha formulato una proposta transattiva rispetto alla quale è stato disposto un rinvio per consentire al difensore della convenuta, privo di mandato a transigere, di riferire alla cliente.
Alla seconda udienza i difensori delle parti hanno dichiarato che l'accordo non era stato raggiunto e si sono detti pronti a precisare le conclusioni, come poi hanno fatto.

La convenuta nelle sue conclusioni finali ha tenuto ferme le eccezioni processuali.

La prima eccezione di improcedibilità, reiterata anche in sede di conclusioni finali, si fonda sull'art. omissis del contratto omissis.
L'articolo omissis del contratto inter partes va qualificato come clausola di mediazione.

Si applica dunque l'art. 5, 5° co., d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nel testo come modificato dall'art. 84, comma 1 lettera e), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98) omissis.
L'art. 5, 5° co., d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è stato oggetto di differenti interpretazioni in dottrina e giurisprudenza, in particolare quanto agli effetti dell'omesso esperimento del procedimento di mediazione (cfr. ad es. Trib. Roma, sez. VIII, 4 novembre 2017, n. 20690, sentenza che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, in http://www.altalex.com/documents/news/2017/12/05/mancato-tentativo-conciliazione-domanda-improcedibile; Trib. Milano, 18 luglio 2016, secondo cui l'omesso esperimento del tentativo di conciliazione contrattualmente previsto non comporta improcedibilità della domanda, in http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.com/2017/02/917-mediazione-concordata-violazione-no.html; Trib. Taranto, sez. I, 22 agosto 2017 omissis).

Omissis, non essendo stato esperito il procedimento di mediazione (cfr. la simile, ma non identica, formula prevista dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e a fronte della tempestiva eccezione sollevata (e non rinunciata) dalla convenuta, va assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall'art. 5, 5° co., d.lgs. cit.

L'auspicio è che le parti trovino un accordo davanti al mediatore.

Non vi è ragione di esaminare ora l'eccezione di omesso esperimento della negoziazione assistita, peraltro sollevata in subordine e che appare assorbita dall'eccezione di violazione della clausola di mediazione.

Viene così fissata una nuova udienza per verificare se la mediazione sia stata promossa e, ove conclusa, quale ne sia stato l'esito. Omissis.

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica: visto l'art. 5, 5° co., d.lgs 4 marzio 2019, n. 28, assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione nel rispetto della clausola contrattuale richiamata in motivazione; fissa la nuova udienza omissis per verificare se la mediazione sia stata avviata e, ove conclusa, quale ne sia stato l'esito; invita la parti a trovare davanti al mediatore una soluzione amichevole: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica, se del caso le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso al giudice via email) per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; richiede alla convenuta, in mancanza di accordo, di dare chiarimenti sul punto indicato in motivazione.

Si comunichi.

Bologna, 25 giugno 2018

Il Giudice
Antonio Costanzo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il grassetto nel corpo della pronuncia è a cura della Redazione dell’Osservatorio.