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16 settembre 2018

37/18. Modifica al d.lgs. 28/2010 ad opera del d.lgs. 68/2018 in tema di distribuzione assicurativa (Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2018)

Il DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 68 – recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa e pubblicato in GU Serie Generale n. 138 del 16-06-2018 – ha tra l’atro novellato il d.lgs. 28/2010 in tema di mediazione c.d. obbligatoria (o ex lege o ante causa) come segue.

In sostanza, si aggiunge – al fine della procedibilità della domanda per le materie d’interesse – la possibilità di esperire, in luogo del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, il nuovo procedimento di cui all’art. 187-ter Cod. Assicurazioni.

Al riguardo si segnala unicamente l’esigenza che l’art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 prenda altresì atto della l. 24/2017 in tema di responsabilità sanitaria, che incide sul regime di obbligatorietà della mediazione in tale materia (si veda Mediazione obbligatoria e nuova responsabilità medica e sanitaria: necessario coordinamento tra d.lgs. 28/2010 e l. 24/2017, in Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2017).


Di seguito le disposizioni d’interesse di cui al d.lgs. 68/2018.


Art. 1, comma 34, d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68

34. Dopo l'articolo 187-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente capo:
«Capo II bis – Controversie
Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). -
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonche' gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la  clientela relative alle prestazioni e  ai  servizi  assicurativi  derivanti  da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  su  proposta  dell'IVASS,  sono determinati,  nel  rispetto  dei  principi,  delle  procedure  e  dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle  procedure  di risoluzione delle controversie di  cui  al  comma  1,  i  criteri  di composizione dell'organo decidente, in modo  che  risulti  assicurata
l'imparzialita' dello stesso e  la  rappresentativita'  dei  soggetti interessati, nonche' la  natura  delle  controversie,  relative  alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da  un  contratto  di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente  articolo.  Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,  comma  1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni  di  cui ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.».
4. Alla copertura  delle  relative  spese  di  funzionamento,  si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  con le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice.


Art. 2, comma 10, d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68

10. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo,  dopo le parole «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il procedimento istituito in attuazione  dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».


Art. 4, comma 7, d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68

7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli Stati membri.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2018
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)