Pagine

30 giugno 2017

44/17. Manovra correttiva 2017: mediazione c.d. obbligatoria da temporanea a stabilizzata (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2017)

La manovra correttiva 2017, c.d. manovrina (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) ha novellato l’art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014) in tema di mediazione obbligatoria.

Tra le novità spicca l’eliminazione del carattere temporaneo dell’istituto, con l’effetto di stabilizzare nell’ordinamento l’efficacia della disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.

Di seguito il nuovo testo dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, alla luce dell’art. 11-ter, d.l. 50/2017, conv., con mod., in l. 96/2017 (in grassetto barrato i periodi eliminati - il terzo ed il quarto - e in grassetto quanto aggiunto).

Al riguardo si segnala unicamente l’esigenza che l’art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 prenda altresì atto della l. 24/2017 in tema di responsabilità sanitaria, che incide sul regime di obbligatorietà della mediazione in tale materia (si veda Mediazione obbligatoria e nuova responsabilità medica e sanitaria: necessariocoordinamento tra d.lgs. 28/2010 e l. 24/2017,in Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2017).

Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di  famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante  da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in  attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i  quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2017
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

23 giugno 2017

43/17. Domanda riconvenzionale in materia soggetta alla mediazione obbligatoria: tutta la causa in mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2017)

=> Tribunale di Verona, 21 febbraio 2017

Con riferimento al caso in cui a seguito della domanda riconvenzionale l’oggetto della controversia sia ampliato a ricomprendere una materia per la quale l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, va affermato che tale previsione è idonea a ricomprende qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, che non sia stata oggetto di mediazione, con la precisazione che al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche l’originaria domanda attorea (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2017

Tribunale di Verona
Sezione terza
Ordinanza
21 febbraio 2017

Omissis

Rilevato che

alla scorsa udienza, a seguito della eccezione di beneficio d’inventario sollevata tempestivamente dalla convenuta, citata in giudizio in qualità di erede del proprio zio, dal quale l’attore assume di aver subito gravi danni alla persona, lo stesso attore ha avanzato domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di erede senza beneficio di inventario della convenuta
a seguito di tale domanda l’oggetto della controversia è stato ampliato a ricomprendere una materia, quella delle successioni, per la quale l’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda; 
tale previsione è idonea a ricomprende qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, che, come quella in esame, non sia stata oggetto di mediazione;
al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche controversia risarcitoria introdotta dall’attore;

PQM

Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione in relazione a tutte le domande svolte nel presente giudizio e rinvia la causa all’udienza del omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

21 giugno 2017

42/17. Voce enciclopedica “Mediatore civile” (Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2017)

Mediatore civile (voce)
di Giulio SPINA
AltalexPedia, Altalex, 2017
(voce agg. al 9/2/2017)




1. Introduzione

2. Apparato normativo

3. Il ruolo del mediatore
3.1. Mediazione facilitativa e mediazione aggiudicativa
3.2. Funzioni del mediatore all’interno del procedimento di mediazione

4. Gli obblighi del mediatore professionista
4.1. Imparzialità
4.2. Riservatezza
4.3. Rispetto della regolarità formale e delle norme imperative e dell’ordine pubblico
4.4. Obblighi informativi nei confronti delle parti
4.5. Verbalizzazione

5. Le competenze professionali del mediatore

6. Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore
6.1. In generale
6.2. Il mediatore avvocato
6.3. Il mediatore dipendente pubblico
6.4. Incompatibilità tra mediatore e giudice di pace

Il contributo è consultabile gratuitamente al seguente link:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2017
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

16 giugno 2017

41/17. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 31 marzo 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2017)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al periodo 1 gennaio – 31 marzo 2017 (1).

I dati raccolti derivano, per quanto riguarda il quarto trimestre 2016, da 435 Organismi rispondenti, su 778.
Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione rimangono quelle in tema di contratti bancari (circa il 19%), di diritti reali (circa il 15%), di condominio (circa il 12%) e di locazione (circa il 11%). Intorno all’7% quelle in tema di responsabilità sanitaria (per approfondimenti, anche sul tema degli ADR in materia, si veda VIOLA, La Nuova responsabilità sanitaria alla luce della Legge Gelli-Bianchi, Diritto Avanzato, Milano, 2017).
Si tratta di dati sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti.

Nel periodo in questione l’aderente compare nel 48,5% dei casi e quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 42,2% dei casi (tutti dati in linea con le precedenti rilevazioni).
Anche tali dati sono sostanzialmente in linea con l’anno precedente.
In via generale, si giunge all’accordo nel 38% dei casi se si tratta di mediazione volontaria e nel 23% se obbligatoria. Tuttavia, le percentuali salgono rispettivamente a 59% e 42% (procedimenti che si chiudono con l’accordo), quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente (superiore al 50%) si confermano quelle che riguardano rapporti tra parenti (patti di famiglia, successioni ereditarie e divisione), nonché le liti relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

Quanto alla mediazione c.d. demandata, il 91% di procedimenti è afferente alla suddivisione "demandata dal giudice per improcedibilità", mentre il 9 % a quella "demandata dal giudice per le materie non obbligatorie".

Questi i numeri relativi agli Organismi di mediazione presenti in Italia.


Tipologia Organismi di conciliazione

Organismi al 31.12.2016
Procedimenti definiti

ORGANISMI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

87
4.626

ORGANISMI PRIVATI

516
27.027

ORDINE AVVOCATI

105
14.498

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

70
386

Totale complessivo

778
46.537


Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie ben il 78% dei proponenti è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione l’82% è assistito da un avvocato.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto agli 882 gg (dato 2016 relativo al contenzioso in Tribunale, sceso rispetto al 2015 in cui durata era registrata in 921 gg), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 128 giorni (1.1.2017-31.3.2017); dato in leggera crescita rispetto ai 115 giorni del 2016 e 103 del 2015.


Durata delle procedure:

Contenzioso in Tribunale

882 gg
(dato: 2016)

Procedimento di mediazione

128 gg
(dato: 1.1.2017-31.3.2017;
con aderente comparso e accordo raggiunto)


La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2017
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

13 giugno 2017

40/17. Il giudice può invitare le parti a comunicargli l’esito della mediazione, con nota su mancata partecipazione, ragioni preliminari che ne hanno impedito l’avvio e rifiuto della proposta conciliativa (Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2017)

=> Tribunale di Firenze, 17 febbraio 2017

Disposta la mediazione c.d. delegata (art. 5, comma 2, s.lgs. 28/2010) il giudice può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota (nella specie da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza) contenente informazioni in relazione: a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. cit., in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, d.lgs. cit., in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; a quanto stabilito dall’art. 13, d.lgs. cit., anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2017

Tribunale di Firenze
Sezione terza
17 febbraio 2017

Omissis

Il Giudice Visto l’art. 5, c.2, d. lgs. 28/2010, così come modificato dalla l. 98/2013, dispone che le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni decorrenti da oggi;
fa presente che, ai sensi dell’art. 5, c.2, d.lgs. citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
invita:
gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art. 4, c.3, d.lgs. citato;
le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza; la nota dovrà contenere informazioni: in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, c.4-bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; - in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; - in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Rinvia per in prosieguo all’udienza omissis
Il Giudice dott. Ada Mazzarelli

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

8 giugno 2017

39/17. La mancata partecipazione alla mediazione concorre alla valutazione del materiale probatorio (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2017)

=> Tribunale di Roma, 28 novembre 2016

Gli argomenti di prova che possono essere desunti dalla ingiustificata mancata comparizione in mediazione hanno lo scopo e l'utilità di integrare gli elementi di giudizio già presenti, con la conseguenza che l’assenza di giustificati motivi per la mancata partecipazione alla mediazione demandata concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito ex artt. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010 e 116 c.p.c.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2017

Tribunale di Roma
Sezione tredicesima
Sentenza
28 novembre 2016

Omissis

Lo strumento offerto dall'art. 116 cod.proc.civ. attiene ai mezzi che il giudice valuta, nell'ambito delle prove libere (vale a dire dove si esplica il principio del libero convincimento del giudice precluso in presenza di prova legale) ai fini dell'accertamento del fatto. L'argomento di prova appartiene all'ampio armamentario degli strumenti utilizzati dal giudice in un ambito in cui non opera la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si può fondare direttamente il convincimento. Nel processo di inferenza dal fatto al convincimento l'argomento di prova ha la stessa potenzialità probatoria indiretta degli indizi. E come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che deve illuminarne l'utilizzo da parte del giudice.
Va ricordata quella giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che l'effetto previsto dall'art. 116 cod.proc.civ. può - secondo le circostanze - anche costituire unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile, sez. III, 16/07/2002, n. 10268, che così si esprime: quanto a questa ultima norma - art. 116 cod.proc.civ. - in particolare, essa attribuisce certo al giudice il potere di trarre argomento di prova dal comportamento processuale delle parti - e però, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ciò non significa solo che il comportamento processuale della parte può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso può da solo somministrare la prova dei fatti, Cass. 6 luglio 1998 n. 6568; 1 aprile 1995 n. 3822; 5 gennaio 1995 n. 193; 14 settembre 1993 n. 9514; 13 luglio 1991 n. 7800; 25 giugno 1985 n. 3800). Tuttavia il giudice opina che almeno di regola e secondo le circostanze sia preferibile ritenere che gli argomenti di prova che possono essere desunti dalla ingiustificata mancata comparizione della parte chiamata in mediazione abbiano lo scopo e l'utilità di integrare gli elementi di giudizio già presenti.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la ritenuta assenza di giustificati motivi per la mancata partecipazione di --- e di --- alla mediazione demandata dal giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8 c. 4-bis d.lg. 28/2010 e art. 116 cod.proc.civ., concorra alla valutazione del materiale probatorio già acquisito, nel senso di ritenere raggiunta la prova del mancato pagamento (evidenza del resto già insita nel regime della prova delle obbligazioni pecuniarie) e del conseguente obbligo di pagamento degli onorari da parte dell'attrice in favore del medico; naturalmente con il correttivo logico - giuridico che necessita. Omissis.
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni - orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto – della l. 24.3.2012 n. 27 e del D.M. Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55) seguono la soccombenza quanto ai rapporti fra l'attrice ed il medico (sia pure con giusta compensazione per due quinti visto la parzialità della stessa) ed il medico e l'assicurazione (il --- si è ripetutamente opposto all'accordo che saggiamente veniva raggiunto con la danneggiata, avanzando addirittura ed al riguardo riserva di azioni contro l'assicurazione).
Le spese di consulenza tecnica, atteso il corretto comportamento dell'assicurazione, vanno poste, in via definitiva, a carico del solo convenuto.
Attrice e assicurazione vanno infine condannati al pagamento di una somma pari al contributo unificato (ex art. 8 d.lg. 28/2010).
La sentenza è per legge esecutiva.

PQM

Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere sull'azione dell'attrice; dichiara --- responsabile per inadempimento colposo omissis; condanna --- al pagamento in favore di --- della somma omissis; condanna --- al pagamento delle spese di causa omissis; condanna --- al pagamento delle spese omissis; condanna --- e --- al pagamento, ciascuno, in favore dell'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per la riscossione.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

4 giugno 2017

38/17. MEDIA Magazine n. 6 del 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2017)


MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
--------------------------------

N. 6/17  Giugno 2017

In questo numero, mediazione e..:  partecipazione personale, domanda riconvenzionale, procedimento per decreto ingiuntivo, condizione di procedibilità (recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione), nuova responsabilità medica e sanitaria (l. 24/2017).


GIURISPRUDENZA

=> Tribunale di Napoli Nord, 27 gennaio 2017

=> Corte di Cassazione, 13 aprile 2017, n. 9557

=> Tribunale di Bari, 28 novembre 2016

=> Tribunale di Pavia, 26 settembre 2016


DOTTRINA





SEGNALAZIONI

Edoardo DI CAPUA, Emanuela Germano CORTESE, Mario LALICATA, Giulio SPINA, Sebastiano ZIMMITTI, Maria Elena ARMANDOLA, Roberto OLIVA, ARBITRATO E MEDIAZIONE CIVILE:
VALIDE SOLUZIONI ALLE LITI E UN’OPPORTUNITÀ PROFESSIONALE, Diritto Avanzato, Milano, 2017 (VOLUME GRATUITO)

Per APPROFONDIMENTI e consultare il CATALOGO 2017: www.dirittoavanzato.it


REDAZIONE APERTA

Per proposte, collaborazioni, suggerimenti, segnalazioni, citazionipubblicità (eventi, corsi, prodotti editoriali, etc.) scrivere a: 

Guarda la presentazione di MEDIA Magazine (iscrizione gratuita)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2017