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23 giugno 2017

43/17. Domanda riconvenzionale in materia soggetta alla mediazione obbligatoria: tutta la causa in mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2017)

=> Tribunale di Verona, 21 febbraio 2017

Con riferimento al caso in cui a seguito della domanda riconvenzionale l’oggetto della controversia sia ampliato a ricomprendere una materia per la quale l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, va affermato che tale previsione è idonea a ricomprende qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, che non sia stata oggetto di mediazione, con la precisazione che al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche l’originaria domanda attorea (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2017

Tribunale di Verona
Sezione terza
Ordinanza
21 febbraio 2017

Omissis

Rilevato che

alla scorsa udienza, a seguito della eccezione di beneficio d’inventario sollevata tempestivamente dalla convenuta, citata in giudizio in qualità di erede del proprio zio, dal quale l’attore assume di aver subito gravi danni alla persona, lo stesso attore ha avanzato domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di erede senza beneficio di inventario della convenuta
a seguito di tale domanda l’oggetto della controversia è stato ampliato a ricomprendere una materia, quella delle successioni, per la quale l’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda; 
tale previsione è idonea a ricomprende qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o soggettivamente nel giudizio, che, come quella in esame, non sia stata oggetto di mediazione;
al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla mediazione anche controversia risarcitoria introdotta dall’attore;

PQM

Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione in relazione a tutte le domande svolte nel presente giudizio e rinvia la causa all’udienza del omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.