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13 giugno 2017

40/17. Il giudice può invitare le parti a comunicargli l’esito della mediazione, con nota su mancata partecipazione, ragioni preliminari che ne hanno impedito l’avvio e rifiuto della proposta conciliativa (Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2017)

=> Tribunale di Firenze, 17 febbraio 2017

Disposta la mediazione c.d. delegata (art. 5, comma 2, s.lgs. 28/2010) il giudice può invitare le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota (nella specie da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza) contenente informazioni in relazione: a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4-bis, d.lgs. cit., in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; a quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, d.lgs. cit., in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; a quanto stabilito dall’art. 13, d.lgs. cit., anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2017

Tribunale di Firenze
Sezione terza
17 febbraio 2017

Omissis

Il Giudice Visto l’art. 5, c.2, d. lgs. 28/2010, così come modificato dalla l. 98/2013, dispone che le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni decorrenti da oggi;
fa presente che, ai sensi dell’art. 5, c.2, d.lgs. citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;
invita:
gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art. 4, c.3, d.lgs. citato;
le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza; la nota dovrà contenere informazioni: in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, c.4-bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; - in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; - in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
Rinvia per in prosieguo all’udienza omissis
Il Giudice dott. Ada Mazzarelli

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.