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12 maggio 2017

32/17. VIOLA, Nuova responsabilità sanitaria e Alternative dispute resolution (Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2017)

Estratto da

Luigi VIOLA

Diritto Avanzato, Milano, 2017
(con Presentazione di Caterina Chiaravalloti, Presidente di Tribunale)

Camera dei Deputati
 (Roma, Piazza Monte Citorio, 1 - Sala Aldo Moro)
1 giugno 2017
con l'On. Federico GELLI (primo firmatario dell’omonimo Ddl).


…omissis…

Sono previsti alcuni strumenti adr (Alternative dispute resolution) come condizione di procedibilità per la domanda civile relativa “a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria”:
-consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite[1], ex art. 696 bis c.p.c.;
-mediazione civile e commerciale, ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 4.3.2010.

Tali strumenti sono obbligatori a pena di improcedibilità solo per pretese risarcitorie e non anche di mero accertamento (negativo o positivo), in base al dictum dell’art. 8.
Almeno una[2] delle citate condizioni di procedibilità deve necessariamente essere soddisfatta indipendentemente dal soggetto passivo[3] che sia la struttura o il professionista sanitario ex art. 7, ovvero direttamente l’assicurazione ex art. 12; ciò…

…omissis…

LA NUOVA RESPONSABILITÀ SANITARIA. Legge 8.3.2017, n. 24 (in G.U. n. 64 del 17.3.2017)

In sostanza è detto che, se la conciliazione non riesce, allora per far salva la domanda, divenuta procedibile, si deve attivare il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. entro “novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio”.

Preliminarmente, non sembrano sorgere dubbi sul fatto che:
-se la tutela giudiziale viene attivata dopo novanta giorni, l’attore sarà libero di introdurre il processo con citazione ex art. 163 c.p.c. al posto del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.;
-anche laddove dovesse essere attivata la tutela giudiziale, entro i novanta giorni, per errore con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. al posto di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non dovrebbero sorgere problemi significativi in quanto verrebbe in soccorso l’art. 183 bis c.p.c. relativo alla conversione del rito[4].

Tale dictum relativo alla necessaria attivazione della tutela per la via dell’art. 702 bis c.p.c. riguarda sia il caso di esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 che quello della procedura ex art. 696 bis c.p.c., oppure solo quest’ultimo?

omissis…

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 32/2017



[1] La sua finalità primaria è quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale; evitando la lite, pertanto, la funzione di ausilio istruttorio nel futuro giudizio di merito diviene senz'altro secondaria e residuale; così ROMANO, Il nuovo art. 696-bis c.p.c., tra mediation e anticipazione della prova, in Corriere Giur., 2006, 410. Per approfondimenti PLENTEDA-FIORELLA, Commento all’art. 696 bis c.p.c., in VIOLA (a cura di), Codice di Procedura Civile, Padova, III ed., 2016.
[2] Non è imposto, in alternativa, l’esperimento del tentativo di negoziazione assistita ex art. 3 del d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 10.11.2014; su quest’ultima figura, si veda SPINA, Codice operativo dei nuovi ADR per la collana La Nuova Procedura Civile, Pisa, 2016, nonché MEI, Negoziazione assistita: cos’è e come funziona, Voce per Istituti di Procedura Civile, in La Nuova procedura Civile, 2, 2017.
[4] Per approfondimenti, sia consentito il rinvio a VIOLA, La nuova prima udienza con lo switch procedimentale ex art. 183 bis c.p.c. (legge 162/2014 in tema di degiurisdizionalizzazione): passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2015, nonché VIOLA, La nuova prima udienza ex artt. 183-183 bis c.p.c., Pisa, 2016.