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28 ottobre 2016

76/16. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione 1 gennaio – 30 giugno (Osservatorio Mediazione Civile n. 76/2016)

Sono state rese note le nuove statistiche ministeriali sulla mediazione (rilevazione statistica con proiezione nazionale a cura del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa) relative al primo semestre del 2016 (1 gennaio – 30 giugno) (1).

I dati raccolti derivano da 468 Organismi rispondenti, su 852.
Con particolare riferimento al secondo trimestre 2016 si registrano nuovi 73.901 procedimenti di mediazione iscritti, dato sostanzialmente in linea con i trimestri precedenti (82.489 nel primo trimestre del 2015, 84.210 nel secondo, 62.581 nel terzo, 75.656 nel quarto trimestre del 2015 e 76.083 nel primo trimestre 2016).

Tra le controversie maggiormente trattate in mediazione nel primo semestre 2016 rimangono quelle in tema di contratti bancari (circa il 21%), di diritti reali (14%), di condominio (12%) e di locazione (12%).

Sempre nel primo semestre 2016, l’aderente compare nel 46% dei casi e quando  le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione dopo il primo incontro si giunge all’accordo conciliativo nel 43% dei casi (tutti dati in linea con le precedenti rilevazioni).
In via generale, si giunge all’accordo nel 38% dei casi se si tratta di mediazione volontaria, nel 22% se obbligatoria e nel 15% se demandata dal giudice (dati in leggera crescita).
Tuttavia, le percentuali salgono rispettivamente a 60%, al 44 % e al 32 % (procedimenti che si chiudono con l’accordo), quando le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione.

Tra le controversie nelle quali si registra una maggiore percentuale di comparizione dell’aderente si confermano quelle che riguardano rapporti tra parenti (patti di famiglia: 64,5%; successioni ereditarie: 61,8%; divisione: 58,4%;). Con dati superiori al 50% di comparizione, sono anche le controversie relative, in generale, a rapporti sociali o contrattuali, destinati a durare nel tempo, caratterizzati dalla particolare rilevanza soggettiva delle parti (diritti reali, condominio, affitto di aziende, locazione).

Quanto alla presenza dell’avvocato in mediazione, nelle mediazione volontarie il 68%  dei proponenti (dato in leggera crescita) è assistito dal proprio legale, mentre tra i chiamati in mediazione ben l’83% è assistito da un avvocato.

Quanto alla durata delle mediazione, rispetto ai 902 gg (dato 2015 relativo al contenzioso in Tribunale), la procedura ADR, con aderente comparso e accordo raggiunto, dura 111 giorni (1.1.2016-30.3.2016); dato in aumento rispetto ai 103 gg. rilevati tra il 1.1.2015-31.12.2015, gli 83 gg. rilevati nel 2014 e i 82 gg. rilevati nel 2013.

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sito web del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo:

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 76/2016
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

25 ottobre 2016

75/16. Mediazione demandata: avvio tardivo, improcedibilità; domanda via posta: rileva la data dell’invio (Osservatorio Mediazione Civile n. 75/2016)

=> Tribunale di Firenze, 14 settembre 2016

Disposto l’invio delle parti in mediazione ex art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010, va affermato che l’avvio tardivo del procedimento di mediazione (oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice) inficia l’intera procedura e non è idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità (I) (II).

Con riferimento all’art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010 – laddove, in tema di mediazione demandata, afferma che il giudice assegna “alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione” – va fatto riferimento, in caso di utilizzo della posta raccomandata, non alla data di deposito della domanda di mediazione presso l’Organismo, bensì a quella di invio della raccomandata (I) (II).






Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 75/2016

Tribunale di Firenze
Sezione terza
Sentenza
14 settembre 2016

Omissis

1. Sulla improcedibilità per mancato tempestivo deposito della domanda di mediazione.
Trattasi questione da trattare per prima, in quanto avente natura pregiudiziale di rito e potenzialmente idonea a definire il giudizio.
E’ documentale che la mediazione è stata disposta il 25.11.2014, con assegnazione di termine ex lege di 15 giorni per la proposizione del relativo procedimento, e che la domanda di mediazione, inviata per posta raccomandata il 5.12.2014, risulta pervenuta e depositata dall’Organismo di mediazione in data 17.12.2014, e quindi dopo la scadenza del suddetto termine.
Ciò posto, va preliminarmente rammentato il più volte affermato orientamento di questo giudice in materia di termini per l’avvio del procedimento di mediazione c.d. delegata.
Ai sensi del d.lgs. 28/2010 l’invio delle parti in mediazione costituisce potere discrezionale dell’ufficio che può essere esercitato “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti”, sempreché non sia stata tenuta l’udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, II co. d.lgs. citato). Ne segue che il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione di sentenza di merito.
Lo stesso art. 5, II co. prevede espressamente che il Giudice assegna termine di giorni 15 “per la presentazione della domanda di mediazione”.
L’avvio tardivo del procedimento di mediazione inficia l’intera procedura e non è idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità. Questo giudice ha infatti sempre ritenuto che tale termine abbia natura perentoria, ovvero che, comunque, il mancato rispetto di esso, anche ove considerato ordinatorio, comporti la decadenza dalla relativa facoltà (si veda per tutte la sentenza del 4.06.2015, pubblicata su numerosi siti on line).
Nel caso di specie, occorre stabilire se ai fini della tempestività della “presentazione” della domanda di mediazione si debba avere in ogni caso riguardo alla data di deposito della domanda di mediazione presso l’Organismo adito, ovvero a quella, in caso di utilizzo della posta raccomandata, di invio della medesima.
Ritiene il giudicante che la risposta corretta sia quest’ultima.
Invero, anche se la mediazione è adempimento che si svolge in via incidentale ed al di fuori del procedimento giudiziario, non può certo dubitarsi, anche per l’innegabile collegamento ed interdipendenza tra le due procedure sotto il profilo della procedibilità della domanda, che ad esso sia applicabile, eventualmente in via analogica, la disciplina del processo.
Ciò posto, il disposto dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, nella misura in cui prevede un termine per l’avvio della mediazione, va quindi interpretato nel senso che ai fini della tempestività dell’incombente debba aversi riguardo alla data di invio della relativa domanda e non dalla sua ricezione e deposito da parte dell’ente destinatario.
Tale soluzione è coerente con il principio più volte espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui, ove debba procedersi a pena di decadenza a notifica di un atto nel rispetto di un termine processuale, è sufficiente che l’atto sia posto in notifica prima della scadenza, non rilevando invece che la stessa si perfezioni successivamente per il destinatario (di recente, si veda Cass., n. 3755/14; 22995/14 nonché Corte cost. sent. n. 447/2002).
Altrimenti argomentando, si avrebbe un onere eccessivamente gravoso a carico della parte interessata ad attivare il procedimento, e ciò anche in considerazione della non eccessiva durata del termine previsto dalla legge per tale incombente (15 gg) e della non imputabilità dei ritardi inerenti la trasmissione a mezzo posta e della stessa formalità di deposito.
D’altra parte il termine di 15 gg non è finalizzato a consentire il deposito della domanda di mediazione, bensì, esclusivamente la sua “presentazione” all’organismo di mediazione.
L’utilizzo di termine atecnico, quale quello di “presentazione”, lascia chiaramente intendere che la stessa può attuarsi con modalità tra loro equipollenti, purché comunque idonee a dare certezza legale circa il rispetto del termine concesso.
Né d’altra parte appare decisivo sul punto il disposto di cui all’art. 4, I co., del D. Lgs. citato, secondo cui “la domanda di mediazione … è presentata mediante deposito di un istanza presso un organismo …In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge avanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito dell’istanza”.
La circostanza che tale disposizione faccia espresso riferimento al “deposito” come modalità di presentazione dell’atto ed ai fini di determinare la priorità tra più domande ai fini della competenza, non esclude che l’istanza possa essere utilmente proposta, sia pure al limitato fine di non incorrere nella violazione del termine di legge e quindi di escludere i citati effetti decadenziali, con la modalità qui contestata.
La data di deposito dell’istanza è quindi solo elemento rilevante ai fini di determinare la priorità di essa in caso di presentazione di più domande aventi ad oggetto la medesima controversia di fronte ad organismi distinti.
Ciò non esclude che ai fini del tempestivo avvio della procedura si debba avere riguardo alla data di invio della domanda con mezzi equipollenti.
Non si vede pertanto per quale ragione debba ritenersi irrituale l’invio in posta raccomandata della relativa domanda, ovvero i motivi per cui, ove la parte si avvalga di tale facoltà, la stessa dovrebbe accollarsi il rischio di eventuali ritardi imputabili all’agente postale.
Si aggiunga che dallo stesso modello di domanda di mediazione redatto dall’organismo di conciliazione bancaria, adito nella fattispecie, si evince la possibilità di inoltro a mezzo posta della relativa istanza, cosicchè eccessivamente formalistica sul punto appare la diversa soluzione, peraltro adottata, per quanto consta, solo da isolato precedente di merito (Trib. Busto Arstizio 15.6.2012).
Poiché nella fattispecie è documentale che la domanda è stata inviata per posta raccomandata il 5.12.2014, e quindi addirittura 6 giorni prima della scadenza del termine assegnato, appare evidente la tempestività dell’adempimento.
L’eccezione va quindi respinta.

2. Sulla azione revocatoria proposta ex art. 2901 c.c.
L’attore ha proposto, in tesi, domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., chiedendo che venga dichiarata l’inefficacia della compravendita avvenuta il 13.01.2010.
In via preliminare i convenuti hanno eccepito la carenza di interesse ad agire rappresentando che sull’immobile oggetto della compravendita è stata iscritta ipoteca non solo da parte di B., ma anche, in precedenza, da parte della omissis di Cambiano che aveva concesso altri due mutui per complessivi € 364.000,00. Secondo parte convenuta, “il residuo debito esistente per i predetti tre mutui ipotecari è altamente superiore al valore economico dell’immobile in parola”. Ne seguirebbe la materiale impossibilità per la banca di vedere soddisfatte le pretese azionate sull’immobile in questione e, quindi, la mancanza di interesse ad agire.
Occorre innanzitutto distinguere tra il credito della B. garantito da ipoteca e il credito chirografario della stessa.
In relazione al credito garantito non si può dubitare che manchi un effettivo interesse ad agire di B., visto che il creditore ipotecario rimane immune, in virtù del diritto di sequela, dai pregiudizi derivanti dall’atto di compravendita.
A diversa soluzione si giunge per quanto riguarda il credito chirografario (€ 448.984,44). In primo luogo, infatti non vi è in atti alcuna prova dell’entità del credito residuo garantito dalle ipoteche di grado precedente. Non può quindi escludersi che per, causa il parziale pagamento dei debiti cui si riferiscono le iscrizioni precedenti, l’atto dispositivo possa essere in concreto pregiudizievole per la parte attrice.
In secondo luogo va richiamata la condivisibile giurisprudenza della S.C. ai sensi della quale “la circostanza che i beni, oggetto dell'atto dispositivo in questione, [siano] stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo […] non vale ad escludere l'eventus damni. È bensì vero che l'art. 2741 c.c.nell'attribuire a tutti i creditori eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fa salve le legittime cause di prelazione, ma non per questo l'atto dispositivo del bene ipotecato, compiuto dal debitore, può ritenersi indifferente nei riguardi di ogni altro creditore, altro essendo che costoro, per soddisfare il loro credito, possano fare affidamento su beni del debitore ancorché ipotecati, altro che si trovino invece, a seguito dell'atto dispositivo, di fronte ad un patrimonio immobiliare, dello stesso debitore, divenuto inesistente: invero, l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore (Cass. n. 19131 del 2004), e non già, […] la garanzia specifica” (Cass. civ. 27718/2005).
Sul punto va anche richiamata la consolidata e univoca giurisprudenza della Cassazione secondo cui, ai fini dell’art. 2901 c.c., non è necessario che l’atto dispositivo costituisca di per sé un danno in capo al creditore, ma è sufficiente che esso renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (ex multis: Cass. civ. sent. 1896/2012 e 7767/2007).
Tale principio è stato anche di recente specificato dalla S.C. nel senso che “la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude di per sé il requisito del pregiudizio del trasferimento stesso per il creditore chirografario procedente ex art. 2901 c.c., (eventus damni) nè, di conseguenza, l'interesse di questi a proporre tale azione” (Cass. civ. 16793/2015).
D’altra parte non può escludersi a priori l’eventualità che siano pagati spontaneamente i crediti garantiti dalle ipoteche iscritte, circostanza che renderebbe sicuramente pregiudizievole l’atto oggetto di causa.
Tali considerazioni inducono a ritenere a fortiori infondata anche l’eccezione dei convenuti per la quale mancherebbe un eventus damni, atteso che l’immobile è stato ceduto a titolo oneroso e che non vi sarebbe di conseguenza pregiudizio delle ragioni creditorie. La Cassazione ha ripetutamente affermato che la sostituzione di beni immobili con il denaro ricavato dalla compravendita costituisce un pregiudizio alle ragioni del creditore, dal momento che comporta una variazione qualitativa del patrimonio del debitore idonea a provocarne con maggiore facilità la dispersione (ex multis Cass. civ. 1896/2012).
Né rileva la circostanza che i compratori si siano accollati le residue rate dei mutui ipotecari relativi all’immobile, valendo sul punto le considerazioni di cui sopra circa la persistenza dell’interesse alla revoca.
Inconsistente è poi la circostanza, asserita dai convenuti, per cui la compravendita sarebbe avvenuta “in trasparenza” e “senza alcuna opposizione della Banca”. Anche ad ammettere, in ipotesi, la veridicità dell’allegazione, tale circostanza non poterebbe comunque valere quale tacita rinuncia alle pretese creditorie, attesa l’inesistenza di un comportamento univoco.
Appurato che il rapporto fideiussorio tra B. e i coniugi omissis è sorto precedentemente rispetto all’atto di compravendita ( si vedano i numerosi documenti prodotti da omissis e datati a partire dal gennaio 2007), va altresì rilevato che il sorgere del credito e il relativo acquisto della qualità del debitore da parte del fideiussore (cfr. Cass. civ. 22465/2006) è anch’esso avvenuto precedentemente all’atto di disposizione pregiudizievole: a tal proposito, omissis ha provato documentalmente esposizioni sui conti correnti della srl per circa € 250.000,00 al 12.01.2010 (cfr. doc. 4 fascicolo omissis).
Ciò posto, resta da vagliare la sussistenza degli altri requisiti previsti dall’art. 2901 c.c.
Quanto alla sussistenza del credito, va premesso che il giudizio relativo all’azione revocatoria non costituisce giudizio di accertamento del credito. In questa sede infatti è sufficiente limitarsi ad accertare la non manifesta infondatezza delle pretese creditorie, potendo bene essere proposta azione ex art. 2901 c.c. anche in presenza di crediti litigiosi ed eventuali. Come è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr. SU Cass. civ. n. 9440/2004) .
La B. ha ad ogni modo sufficientemente provato il proprio credito, contestato dai convenuti, producendo copie dei numerosi contratti fideiussori, degli estratti conto e degli scoperti, documenti non disconosciuti da parte dei convenuti.
Per quanto attiene alla decadenza eccepita ex art. 1957 c.c., va rilevato che i contratti stipulati in data omissis derogano espressamente al detto art. 1957 c.c..
E’ pertanto da escludere che la banca sia decaduta dalla facoltà di escutere le fideiussioni ai sensi della suddetta disposizione.
Occorre ora vagliare la sussistenza della c.d. scientia fraudis e della c.d. participatio fraudis.
La natura onerosa del negozio di compravendita di cui viene chiesta la revoca comporta per la parte attrice l’onere di provare non solo che il debitore fosse consapevole della natura pregiudizievole che l’atto arrecava alle ragioni della banca, ma anche della c.d. participatio fraudis, ovvero della conoscenza da parte del terzo acquirente della medesima circostanza (ex multis Cass. 5359/2009).
Tale prova è stata raggiunta.
Per quanto attiene allo stato soggettivo dei venditori, non è possibile in alcun modo dubitare che omissis, legale rappresentante e socio al 95% della SRL, fosse a conoscenza della situazione di crisi in cui versava l’impresa, tanto più che l’atto di compravendita si è formato lo stesso giorno in cui la società è stata messa in liquidazione (nominando omissis liquidatore).
Analoghe considerazioni valgono per la sig.ra B, in considerazione del rapporto di coniugio con omissis.
Neppure possono sussistere dubbi circa la presenza della participatio fraudis. Infatti, la stretta relazione di parentela/affinità tra compratori e venditori fa ritenere con certezza che i primi fossero a conoscenza della situazione economica dei secondi, sarebbe a dire sia della qualità di fideiussori dei coniugi B e C, sia della sostanziale insolvenza della Srl.

Una simile circostanza è di per sé sufficiente al fine di configurare la sussistenza della participatio fraudis, che, come ha autorevolmente affermato la S.C. (cfr. sentt. 18315/2015 e 5359/2009), può essere accertata anche solo tramite il ricorso a presunzioni. La S.C. ha inoltre specificamente chiarito che lo stretto legame parentale tra il debitore disponente ed i terzi rende estremamente plausibile la presunzione che quest’ultimi siano a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cfr. sent. 5359/2009).
La domanda ex art. 2901 c.c. va pertanto accolta.
Rimane assorbita la domanda di simulazione e ogni altra questione.

3. Sulle spese di lite
Attesa la totale soccombenza dei convenuti, gli stessi vanno condannati al pagamento delle spese di lite che vanno stimate ai sensi del d.m. 55/2014.
Il valore della causa va stimato nel prezzo dichiarato di compravendita dell’immobile, € 178.800,00, e non nel maggiore ammontare del credito chirografario.
Infatti, il d.m. 55/2014, sebbene preveda all’art. 5 I co. che “nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”, dispone all’art. 5 II co. che “in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Da tali disposizioni, che erano già contenute nel d.m. 127/2004, la Cassazione ha tratto il condivisibile principio per cui “ai fini della liquidazione degli onorari a carico del cliente ed a favore dell'avvocato che abbia prestato la sua opera in un giudizio relativo ad azione revocatoria, qualora il valore della controversia sia manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice civile, esso si determina non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in revocatoria, ma sulla base del valore effettivo della controversia” (sent. 19520/2015).
Nel caso di specie, il valore effettivo della controversia coincide con il valore del bene immobile oggetto della compravendita, come dichiarato nell’atto.
Lo scaglione di riferimento è pertanto quello € 52.000,00 – 260.000,00.
La liquidazione delle spese va effettuata in misura inferiore a quella media in considerazione della natura documentale della lite e delle modalità semplificate della decisione (art. 281 sexies c.p.c.).

PQM

Visto l’art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Firenze, sezione III civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa: respinge l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea; revoca e dichiara inefficace nei confronti della banca (B) la compravendita avvenuta in data 13.01.2010 ai Rogiti del notaio omissis; ordina al Direttore dell’Agenzia del Territorio competente l’annotazione della presente sentenza a margine dell’atto impugnato, con esonero di responsabilità; condanna i convenuti omissis a rimborsare in favore di BANCA le spese di lite, che si liquidano in € 11.000,00 per compensi di avvocato ed € 1.150,00 per esborsi oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Alessandro Ghelardini

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

20 ottobre 2016

74/16. Mediazione obbligatoria, mancato esperimento, improcedibilità della domanda che ha introdotto l'opposizione a decreto ingiuntivo (Osservatorio Mediazione Civile n. 74/2016)

=> Tribunale di Cosenza, 5 maggio 2016

Concesso il termine per instaurare il procedimento di mediazione, qualora l’opposto evidenzi il mancato esperimento della procedura chiedendo l’improcedibilità della domanda che ha introdotto l'opposizione a decreto ingiuntivo, detta eccezione di improcedibilità è fondata, non avendo parte opponente fornito la prova sulla medesima gravante di essersi attivata per realizzare la condizione di procedibilità prevista dall'art.5, d.lgs. 28/2010. Grava infatti sull’opponente l'onere di avviare il procedimento di mediazione, con la conseguenza  che il mancato esperimento determina il consolidamento degli effetti il decreto ingiuntivo (I) (II) (III).



(III) Per approfondimenti sul tema si veda il FOCUSTEMATICO “Mediazione e decretoingiuntivo” in SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 74/2016

Tribunale di Cosenza
Sentenza
5 maggio 2016

Omissis

La omissis  s.r.l. e omissis proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo omissis con il quale veniva loro ingiunto, nelle rispettive qualità di debitore principale e di fideiussore, il pagamento della somma di euro omissis in favore della banca, quale credito relativo al saldo di conto corrente acceso presso la stessa banca.
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano la nullità del decreto ingiuntivo per:
@ carenza di allegazione e prova del potere di rappresentanza conferito ai soggetti che avevano sottoscritto il ricorso;
@ la nullità del mutuo di consolidamento posto in essere dalla banca al fine di ottenere il pagamento di un debito vantato nei confronti del mutuatario;
@ la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
@ la nullità della capitalizzazione degli interessi conseguente al piano di ammortamento alla francese; l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati al mutuo fondiario;
@ il difetto delle condizioni di ammissibilità del ricorso del decreto ingiuntivo.
Costituita in giudizio la banca opposta, contestava:
@ gli assunti avversari sostenendo l'estraneità del mutuo fondiario rispetto al procedimento monitorio;
@ la produzione di tutti gli estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio;
@ l'espressa indicazione degli atti notarili che avevano conferito il potere di rappresentanza;
@ l'erronea qualificazione del contratto di mutuo come di scopo non avendo i connotati del finanziamento con destinazione; la non applicazione degli interessi anatocistici essendo il contratto stato stipulato successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 120 decreto legislativo 385/93, con il riconoscimento della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori; la previsione della misura del tasso di interesse.
Sulla base delle suesposte considerazioni la banca convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il termine per instaurare il procedimento di mediazione la banca opposta evidenziava il mancato esperimento della procedura chiedendo l’improcedibilità della domanda. L'eccezione di improcedibilità della domanda che ha introdotto l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata a seguito della concessione del termine per instaurare il procedimento di mediazione. Parte opponente non ha fornito la prova sulla medesima gravante di essersi attivata per realizzare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 5 della legge 28/2010.
La Suprema Corte al riguardo ha precisato che “l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio, e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che lo opponente ha interesse ad introdurre” (Sezione III, sentenza numero 24629 del 3 dicembre 2015). L'assunto della Corte è fondato sulla considerazione che la norma è stata costruita in funzione deflattiva e pertanto va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dunque dell'efficienza processuale. In questa prospettiva la norma attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria mira, per così dire, a rendere il processo l'estrema ratio cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale al rapporto processuale nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione. Questo può portare un errato automatismo per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale che normalmente è l'attore nel rapporto processuale, la parte sulla quale grava l'onere, ma in realtà avendo come guida il criterio ermeneutico e l'interesse del poter introdurre il giudizio di cognizione, la soluzione deve essere quella opposta, invero attraverso il decreto ingiuntivo l'attore ha scelto la via deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
Ne consegue che gravava sugli opponenti l'onere di avviare il procedimento di mediazione e che il mancato esperimento determina il consolidamento degli effetti il decreto ingiuntivo ex articolo 653 codice di procedura civile.
In virtù del principio di soccombenza gli opponenti in solido devono essere condannati alla rifusione delle spese di giudizio che il tribunale liquida in euro omissis alla luce dei parametri indicati nel decreto ministeriale 55/2014 oltre IVA e CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

PQM

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da omissis nei confronti della Banca omissis, rigettata ogni altra istanza eccezione e deduzione così provvede:
@ dichiara l'improcedibilità della domanda e per l'effetto conferma il ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cosenza;
@ condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore di parte opposta delle spese e competenze del giudizio che liquida in euro omissis per compensi oltre IVA e CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 ottobre 2016

73/16. IV Convegno Nazionale “Arbitrato e Mediazione Civile” (Osservatorio Mediazione Civile n. 73/2016)

IV° Convegno Nazionale
“Arbitrato e Mediazione Civile”
(valide soluzione alle liti e un’opportunità professionale)




Torino, 21 ottobre 2016
Auditorium
del Museo Nazionale dell’Automobile
“Avv. Giovanni Agnelli”
orario: 9/13 - 14/18

Con il plauso del signor Ministro della Giustizia
On. dott. Andrea Orlando

Crediti formativi professionali riconosciuti da:
Consiglio Nazionale Forense n. 4 crediti
Consiglio Nazionale Notariato n. 11 crediti
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 8 crediti
Collegio Periti industriali e P. Laureati di TO/AT/AL n. 8 crediti
Dipartimento di Giurisprudenza e la Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali dell’UniTo riconosceranno 2 crediti agli studi

Tra i relatori della sessione pomeridiana anche il dott. Giulio SPINA

PROGRAMMA

Sessione arbitrato
Ore 9 – 9, 20 Indirizzi di saluto
-Mario Lalicata, Presidente Organismo Arbimedia;
-Roberto Sacco, avvocato, assessore al commercio comune di Torino in rappresentanza del sindaco.
-Rosario Ferrara, professore di diritto amministrativo, Direttore Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali Univ.To; avvocato e arbitro.
-Oreste Calliano, professore di diritto comparato dei consumi, in rappresentanza del Direttore Dpt di Management, Univ.To; avvocato e arbitro
-Elisa Mongiano, professore di diritto medievale- moderno e vice-direttore Dpt giurisprudenza Univ.To.
Ore 9,20 -10
1) L’arbitrato in Italia (Stato dell’arte)
Presiede; Paola Mariani, Ph. D. Associate Professor of International and EU Law Law Department - Università Bocconi.
a) Comparazione tra normativa italiano e internazionale: esempi di casi pratici.
b) Analisi sull’istituto e le sue problematiche sottese alla normativa codicistica che ne limita la sua diffusione; Gaetano Iorio Fiorelli, Counsel Studio Professionale associato a Baker & McKenzie, Avvocato cassazionista in Milano.
c) Proposte migliorative alla relativa disciplina; Sebastiano Zimmitti, avvocato, socio Chiomenti Studio Legale Milano, arbitro.
Ore 10 - 10,40
2) Rapporto tra arbitrato e processo.
Presiede: Guido Canale, professore ordinario di diritto processuale civile Università del Piemonte orientale; socio Tosetto, Weigmann e associati Studio legale in Torino e Milano.
a) Durata dei procedimenti e rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria. Elena Armandola, avvocato Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo.
b) Esecutività del lodo e della sentenza: differenze. Emanuella Agostinelli, avvocato, Partner Studio Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP. Arbitro.
c) Comparazione tra l’arbitrato italiano e quello dei paesi europei: problematiche sull’impugnazione del lodo e l’adottabilità dei provvedimenti cautelari da parte degli arbitri. Elvezio Santarelli, avvocato Partner studio legale Watson Farley & Williams.
10,40 - 11 coffee beark
11 - 11,40
3) I modelli di arbitrato; regolamenti arbitrali; clausole arbitrali.
Presiede: Michelangelo Cicogna, socio studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, arbitro e mediatore civile.
a) Arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato; arbitrato rituale e arbitrato irrituale; arbitrato di diritto e arbitrato di equità; arbitrato rapido”. Marco D’Arrigo (Socio Studio Legale prof. avv. Oreste Cagnasso e Associati; Consigliere Camera Arbitrale del Piemonte);
b) L’arbitrato forense (ex D. L. 132/2014). Luca Ferrari, Chiomenti Studio Legale Milano, arbitro.
c) Le clausole arbitrali e i regolamenti delle camere arbitrali; Micael Montinari, avvocato, partner dello studio legale Portolano Cavallo.
d) Le clausole arbitrali negli atti notarili e negli statuti societari. Remo Maria Morone, notaio in Torino;
11,40 -12,20
4) arbitrato in materia di appalto, banca e finanza, marchi e brevetti.
Presiede: Laura Salvaneschi, Professore Ordinario di Diritto processuale civile e Diritto dell’Arbitrato UnivMi; avvocato partner Bonelli Erede Studio legale; membro del Consiglio della Camera arbitrale di Milano.
a) L’arbitrato e le altre forme di prevenzione e di definizione delle controversie in materia di contratti pubblici. Claudio Piacentini, socio Tosetto, Weigmann e Associati, Studio legale in Torino e Milano.
b) L’arbitrato nelle controversie in materia di marchi e brevetti e copyright; Massimo Scuffi, Magistrato di Cassazione, Presidente Tribunale Aosta, Rapp. italiano nel Legal Group-Rop Team del Preparatory Committee Tribunale Unificato dei Brevetti.
12, 20 - 13
5) La mancata diffusione dell’arbitrato in Italia;
Presiede: Luigi Fumagalli, prof. ordinario di dir. Internazionale Univ. Milano; Avvocato, Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano(CCIAA).
a) Focus per una maggiore diffusione dell’istituto, procedura ridotta, nuove forme di nomina degli arbitri; riduzione delle spese del procedimento. Roberto Oliva, avvocato Counsel studio legale Pavia e Ansaldo.
b) Il punto sul c.d. arbitrato forense; Lorenzo Marcello Del Majno, avvocato, Giovanardi e Associati Studio Legale.
c) Percorsi formativi di alta specializzazione “abilitanti” alle funzioni di arbitro; Albert Henke, Prof. Aggregato di International Commercial Arbitration presso Univ. Milano; Consulente Clifford Chance Law Firm Milano.


Sessione la mediazione civile
Ore 14 – 14,05 Indirizzi di Saluto
Paolo Ferraris, pres. onorario convegno mediazione civile, avvocato, mediatore civile, membro della comm.  scientifica costituita tra Univ, Bari e Arbimedia, per la realizzazione di corsi e convegni in materia legale.
14,05 – 14,45
1) La mediazione civile oggi e le sue future prospettive.
Presiede: Sergio Chiarloni, emerito di diritto processuale civile Univ. Torino.
a) Le prospettive future della mediazione civile: suo definitivo consolidamento o altra fase sperimentale? Chiara Tenella Sillani, ordinario diritto civile Univ. Milano; Avvocato; componente Collegio di Milano dell'Arbitro bancario finanziario; Membro Comm. Ministeriale per la riforma organica delle A.D.R.
b) La qualità del servizio prestato dagli organismi di mediazione; professionalità e competenza dei mediatori civili; Luigi Viola Docente di diritto processuale civile, avvocato, direttore scientifico della Rivista “La Nuova Procedura Civile”.
c) La mediazione civile oggi (cosa ci dicono le statistiche); Marco Ceino, Dott. commercialista, resp, Arbimedia Roma, Dirett. Rivista “la MEDIAZIONE:", componente Comm. Arbitrato CNDCEC).
14,45 – 15,25
2) Rapporto tra mediazione processo; validità nel processo della perizia e della C.T.U. disposte dal mediatore civile.
Presiede: Giovanni De Berti, Avvocato a Milano e Barrister in Inghilterra, Arbitro e Mediatore civile, commerciale e familiare. MCIArb, FCIArb (Mediation), CEDR e IMI Accredited Mediator.
a) Rapporto tra mediazione delegata e processo: ruolo della giurisprudenza; Edoardo Di Capua, giudice prima sezione civile Tribunale delle Imprese di Torino.
b) Rapporto tra mediazione e processo d’appello con riferimenti giurisprudenziali; la validità nel processo della perizia e della CTU svolta nel procedimento di mediazione. Emanuela Germano Cortese, Presidente della seconda sezione civile e della sezione specializzata per l'impresa della Corte d'Appello di Torino.
15, 25 - 16
3) Le controversie mediabili tra enti pubblici e cittadini:
Presiede: Rosario Ferrara prof. diritto amministrativo, Direttore Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali- Univ.To, avvocato, arbitro.
a) La problematica relativa all’adesione in mediazione degli enti pubblici e del terzo garante (esempio l’assicuratore); La rivalsa degli enti pubblici nei confronti dei loro dirigenti per danno erariale. Massimo Ramello, avvocato in Torino, socio Studio legale Ramello & Ferraris.
b) le controversie mediabili tra enti pubblici e cittadini: presupposti normativi e orientamento giurisprudenziale). Giulio Spina dottore di ricerca, coordinatore di redazione “La Nuova Procedura Civile”; Dirett. Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.
16- 16,20 – coffee break
16,20 -16,50
4) il verbale di conciliazione autenticato dal notaio: problematiche.
Presiede: Luigi Viola, Docente di diritto processuale civile, Avvocato, Direttore scientifico della Rivista “La Nuova Procedura Civile”.
a) la trascrizione del verbale di conciliazione autenticato (art. 12, D. Lgs n. 28/2010), avente ad oggetto il trasferimento di immobili; Luigi Martino Amabile, notaio in Lodi e in Milano.        
b) L’usucapione mediante l’accordo di conciliazione con l’intervento del notaio: Giulia Benedetti, notaio in Milano
16,50 – 17,20
5) i soggetti del procedimento di mediazione.
Presiede: Oreste Calliano, professore di diritto comparato dei consumi Univ.To.
a) la rappresentanza e l’assistenza legale in mediazione: differenze; le cause di legittimo impedimento; Giorgio Altieri, avvocato partner Tonucci & Partner Studio Legale, Milano-Roma.
b)  Ruolo del mediatore civile e sua formazione. Diego Saluzzo, avvocato partner Grande Stevens Studio Legale Torino, Arbitro e conciliatore.
c) Perizia e consulenza tecnica nell’arbitrato e nella “mediazione civile”. Raffaele De Donno, ingegnere in Torino, segretario Ordine ingegneri Torino e provincia, CTU, perito e mediatore civile.
17,20 – 17,40
6)Percorsi formativi di alta specializzazione “abilitanti” alle funzioni di mediatore civile
Alessio Rocchi, professore e direttore generale Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo, affiliato all’Università Pontificia Salesiana.
Maria Martello, Giudice On. Corte d’Appello Milano; Docente; psicologa, autrice di libri in materia di mediazione familiare e civile; mediatore

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 73/2016